Sentenza del 08/02/2019 n. 113 - Comm. Trib. Prov. Avellino
PROCESSO TRIBUTARIO - PROVA DOCUMENTALE - Scrittura privata - Data certa - Opponibilità all'Amministrazione finanziaria - Disciplina ex art. 2704 cod. civ. - Applicabilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto applicabile al processo tributario la disciplina civilistica sulla certezza della data delle scritture private non autenticate. In assenza di registrazione o di altro elemento idoneo a conferire data certa, la scrittura privata è inopponibile all'Amministrazione finanziaria e non può essere utilmente utilizzata contro di essa come prova.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'opponibilità all'Amministrazione finanziaria di una scrittura privata non autenticata prodotta come prova nel processo tributario. Il principio affermato è che tale documento deve avere data certa, normalmente mediante registrazione, altrimenti non può essere fatto valere nei confronti dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 2704, comma 1, del codice civile.
Norme richiamate
Art. 2704, comma 1, del codice civile
La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta, o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici, o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.
Nel processo tributario, una scrittura privata non autenticata priva di data certa non è opponibile all'Amministrazione finanziaria. La registrazione costituisce uno dei principali strumenti per attribuire certezza alla data, ma possono rilevare anche altri fatti idonei a dimostrare con certezza l'anteriorità del documento.
Massime di principio
- Una scrittura privata non autenticata può essere utilizzata contro l'Amministrazione finanziaria solo se la sua data è certa e dimostrabile con strumenti riconosciuti dall'art. 2704 del codice civile.
- La mera produzione del documento in giudizio non attribuisce automaticamente certezza alla data né lo rende opponibile all'Amministrazione.
- La registrazione preventiva è una modalità tipica e sicura per conferire data certa a una scrittura privata, ma possono essere validi anche altri fatti documentati che provino inequivocabilmente l'anteriorità del documento.
- In assenza di data certa, il documento può essere disconosciuto o comunque non considerato idoneo a provare fatti anteriori nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
- Chi intende utilizzare una scrittura privata in una controversia tributaria dovrebbe conservarne la prova della registrazione o di un altro evento idoneo a fissarne con certezza la data.
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