Sentenza n. 6772/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 374/2024, resa tra le parti, impugnata -in via principale- dalla suddetta Polis Società Cooperativa Sociale e -in via incidentale- dall’Azienda Pubblica di Servizi alla persona "Letizia Veralli, Giulio ed Angelo Cortesi", con atto in data 17 febbraio 2025, nella denegata ipotesi di accoglimento dell’appello principale e nei limiti indicati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Umbria che aveva dichiarato inammissibile la domanda di revisione prezzi oltre l’adeguamento riconosciuto sulla base dell’indice FOI e respinto la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa, già aggiudicataria di due contratti per la gestione di servizi di assistenza alla persona, aveva chiesto il riconoscimento di un maggiore adeguamento del corrispettivo per il primo periodo contrattuale, assumendo che l’Azienda non avesse adeguato i prezzi ai minimi retributivi e agli incrementi risultanti dalle tabelle ministeriali, ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006. Il giudizio era stato riassunto davanti al TAR Umbria dopo la declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR aveva limitato l’esame al periodo successivo al 1° giugno 2010, dichiarando inammissibile la pretesa per il periodo anteriore anche in ragione di una transazione e delle fatture prodotte; aveva inoltre dichiarato inammissibile la domanda per il periodo successivo, per mancata impugnazione della delibera con cui l’Azienda aveva riconosciuto l’adeguamento nei limiti dell’indice FOI. Nel merito, il TAR aveva ritenuto non provate circostanze eccezionali idonee a giustificare una revisione superiore all’indice statistico e aveva respinto anche la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento. In appello, la cooperativa ha dedotto: erroneità delle statuizioni sulle eccezioni di irricevibilità e prescrizione; erronea delimitazione dell’oggetto del giudizio; mancato svolgimento di adeguata istruttoria; irrilevanza della mancata impugnazione della delibera del 2010 e mancata risposta alle istanze stragiudiziali; erroneità del rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento. L’Azienda ha proposto appello incidentale subordinato, volto a far valere la prescrizione delle pretese nell’eventualità di accoglimento dell’appello principale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello principale e confermato la sentenza del TAR. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché rivolti contro statuizioni favorevoli alla cooperativa o comunque non lesive, riguardanti il rigetto delle eccezioni di irricevibilità e prescrizione e la delimitazione di una pretesa non dedotta nel giudizio amministrativo. Il terzo motivo è stato ritenuto privo di attinenza con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancata impugnazione della delibera del 2 agosto 2010; comunque, nella parte relativa alla prova di circostanze eccezionali, è stato ritenuto infondato, poiché l’impresa non aveva fornito neppure un principio di prova e il mero aumento del costo del lavoro non costituisce circostanza eccezionale. Il quinto motivo è stato ritenuto inutiliter datum e inidoneo a modificare l’oggetto del giudizio, anche alla luce della dichiarazione della stessa appellante di non avere chiesto la revisione per il periodo coperto dalla transazione. Il quarto motivo è stato respinto perché la fase anteriore al riconoscimento della revisione prezzi è caratterizzata da discrezionalità amministrativa e il provvedimento che definisce negativamente, o solo parzialmente, la spettanza e la misura del trattamento deve essere impugnato nel termine decadenziale. È stata inoltre ribadita la legittimità dell’aggancio del quantum all’indice ISTAT o, in mancanza, all’indice FOI, salvo circostanze eccezionali e specifiche, non provate nel caso concreto. Il sesto motivo, relativo all’ingiustificato arricchimento, è stato dichiarato inammissibile per genericità, poiché si limitava a riproporre le argomentazioni già esaminate dal TAR senza confrontarsi con la motivazione della sentenza; comunque, è stato ritenuto infondato, in quanto gli aumenti del costo del lavoro rientrano nella normale alea contrattuale. L’appello incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo stato proposto solo in via subordinata e per l’eventualità di accoglimento dell’appello principale. La cooperativa è stata condannata al pagamento di 3.000 euro di spese del grado d’appello.
Norme richiamate
art. 115 d.lgs. 163/2006
La revisione dei prezzi nei contratti pubblici deve essere riconosciuta secondo i presupposti normativi applicabili; nel caso concreto l’Azienda aveva riconosciuto l’adeguamento nei limiti dell’indice FOI.
art. 35, comma 1, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione.
art. 38 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione.
Massime di principio
- Nella materia della revisione dei prezzi dei contratti pubblici, la fase anteriore al riconoscimento della spettanza del diritto e dei suoi presupposti conserva natura discrezionale; il provvedimento con cui l’amministrazione nega o limita il trattamento deve pertanto essere impugnato nel termine decadenziale previsto per i provvedimenti amministrativi non aventi contenuto paritetico.
- L’indice ISTAT, o l’indice FOI quando previsto o utilizzato in sostituzione, costituisce il parametro ordinario per la quantificazione della revisione dei prezzi; il superamento di tale parametro richiede l’allegazione e la prova di circostanze eccezionali e specifiche da parte dell’impresa.
- L’introduzione o l’applicazione di un nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, anche quando determini aumenti del costo del personale e degli oneri previdenziali, non integra di per sé una circostanza eccezionale idonea a giustificare una revisione dei prezzi svincolata dai parametri statistici, rientrando nella normale alea contrattuale.
- Un motivo d’appello è inammissibile quando censura capi della sentenza favorevoli all’appellante o comunque privi di attitudine lesiva, oppure quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della pronuncia impugnata.
- La mera riproposizione delle deduzioni svolte in primo grado, senza confutare gli argomenti giuridici posti dal giudice a fondamento della decisione, determina l’inammissibilità del motivo d’appello per genericità.
- Un’impugnazione incidentale proposta espressamente in via subordinata all’accoglimento dell’appello principale diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando l’appello principale viene respinto.
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