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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25397/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (convenuti)

La controversia

La controversia origina da una domanda risarcitoria proposta da una persona fisica nei confronti di una persona fisica e di una fondazione, per asserita calunnia. Secondo l'originaria prospettazione attorea, i convenuti avrebbero denunciato l'attore alle autorità per diffamazione sapendo della sua innocenza, in relazione a dichiarazioni con cui l'attore aveva affermato che il convenuto e la fondazione, da lui presieduta, avrebbero intenzionalmente provocato il dissesto di una banca per colpire gruppi imprenditoriali finanziati dall'istituto. La Corte d'appello aveva respinto la domanda risarcitoria ritenendo non provato il dolo specifico di calunnia, cioè la consapevolezza dell'innocenza dell'attore in capo ai denuncianti. L'attore ha quindi proposto due ricorsi per cassazione: il primo contro la sentenza di merito, articolato in tre motivi, deducendo illogicità della motivazione, omessa pronuncia, mancata ammissione di prove e erronea valutazione degli elementi istruttori; il secondo contro la sentenza resa nel giudizio di revocazione ex art. 395 n. 3 c.p.c., articolato in quattro motivi, contestando la ritenuta tardività della costituzione e delle produzioni documentali, l'apparenza della motivazione e soprattutto il giudizio di non decisività dei documenti nuovi, che secondo il ricorrente avrebbero provato il ruolo del convenuto nella gestione della banca e dunque il dolo della calunnia. La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi, ha esaminato prioritariamente quello avverso la revocazione e ha ritenuto inammissibili i motivi diretti a chiedere una nuova valutazione del merito e delle prove; ha poi dichiarato inammissibili anche i motivi del ricorso principale nella parte in cui miravano a una rilettura del materiale istruttorio. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza di revocazione e rigettato quello contro la sentenza di merito.

La decisione

La Corte ha disposto la riunione dei due ricorsi. Ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza resa nel giudizio di revocazione, perché le censure formulate miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e non denunciavano un effettivo vizio di legittimità; ha inoltre ritenuto assorbiti i motivi sulla ritualità della costituzione e sulla tempestività delle produzioni, poiché comunque la documentazione era stata giudicata non decisiva. Quanto al ricorso principale contro la sentenza di merito, la Corte lo ha rigettato, reputando inammissibili le censure che sollecitavano un riesame del merito e infondata la doglianza sulla motivazione, ritenuta esistente, comprensibile e logicamente coerente. L'esito complessivo è quindi di parziale trattazione differenziata: inammissibilità del ricorso sulla revocazione e rigetto del ricorso sulla sentenza di appello.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 3 c.p.c.

    Per la revocazione è necessario che il documento decisivo fosse già esistente prima della sentenza impugnata e non potesse essere prodotto in giudizio; non basta che la sentenza sia stata pubblicata dopo il rinvenimento del documento.

  • art. 399 c.p.c.

    Richiamato come parametro sulla costituzione nel giudizio di revocazione, ma le censure che lo invocavano sono state assorbite o dichiarate inammissibili perché comunque irrilevanti rispetto al difetto di decisività dei documenti.

  • art. 171 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente sulla costituzione tardiva della controparte nel giudizio di revocazione; la doglianza non ha inciso sull'esito, essendo assorbita dal giudizio di non decisività.

  • art. 189 c.p.c.

    Invocato con riferimento al deposito delle produzioni documentali; la Corte ha osservato che la questione non mutava l'esito perché la documentazione è stata comunque ritenuta non decisiva.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla pretesa omessa pronuncia; la Corte ha escluso che le censure potessero tradursi in un valido vizio di legittimità.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. nel ricorso principale; la censura è stata ritenuta sostanzialmente diretta a ottenere un riesame del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che la scelta e la ponderazione dei mezzi di prova spettano al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione probatoria; la Corte ha escluso che fosse ammissibile in cassazione un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente o illogica non può essere dedotto confrontando la sentenza con elementi estranei al suo testo; la motivazione va valutata nel suo contenuto intrinseco.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per delimitare i motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in censure di merito non consentite in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuovo esame del merito, della attendibilità delle prove o della loro maggiore o minore persuasività: il controllo di legittimità riguarda solo la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione.
  • Ai fini della revocazione ex art. 395 n. 3 c.p.c., il documento decisivo deve essere preesistente alla sentenza impugnata e non producibile tempestivamente nel giudizio definito; inoltre deve essere realmente decisivo, cioè idoneo a determinare un esito diverso della lite.
  • La decisività del documento revocatorio non può essere affermata in modo meramente congetturale o sulla base di una diversa lettura soggettiva del materiale probatorio: occorre che il documento sia oggettivamente idoneo a incidere in modo diretto sul fatto decisivo controverso.
  • La deduzione del vizio di motivazione apparente o illogica è ammissibile solo se il difetto emerge dal testo della sentenza, non mediante il confronto con fonti esterne o con una ricostruzione alternativa dei fatti proposta dalla parte.
  • Quando il giudice di merito ha spiegato in modo lineare e comprensibile perché gli elementi offerti non provino un determinato elemento soggettivo, la censura di legittimità che mira a ribaltare tale valutazione è inammissibile.
  • Se la prova richiesta, anche qualora ammessa, non è dimostrata come certamente idonea a condurre a una decisione diversa, la censura sulla mancata ammissione istruttoria non può trovare accoglimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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