Sentenza n. 1962/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento prot. int. ARCH. -OMISSIS- del Questore della Provincia di -OMISSIS- emesso in data 11.7.2025 e notificato al ricorrente in data 15.7.2025, avente ad oggetto l’archiviazione per inammissibilità e il contestuale rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente in quanto carente delle condizioni o dei requisiti previsti dalla normativa vigente per essere ammessa, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di archiviazione per inammissibilità e rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro stagionale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, deducendo: 1) violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e degli artt. 5, commi 9 e 9-bis, d.lgs. 286/1998, nonché difetto di istruttoria, illogicità e carenza di motivazione, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto, che gli avrebbe impedito di dimostrare la disponibilità di un alloggio e di una stabile occupazione; 2) violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, dei principi di buona fede e mutuo soccorso, nonché difetto di istruttoria, illogicità e carenza di motivazione, poiché l'amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio per consentire la regolarizzazione di carenze documentali sanabili. La precedente istanza di rinnovo era stata respinta perché il richiedente non si era presentato alla convocazione per identificazione e fotosegnalamento; tale provvedimento era rimasto inoppugnato. Nel corso del giudizio la Questura ha inoltre riferito che, cessato il rapporto di lavoro agricolo originario, il ricorrente aveva iniziato un'attività autonoma senza chiedere la conversione del titolo né risultare beneficiario di una quota di conversione. È inoltre emerso che il ricorrente era stato destinatario di un'espulsione coattiva, eseguita nelle more del giudizio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. La precedente reiezione dell'istanza di rinnovo, rimasta inoppugnata, aveva consolidato la situazione di irregolarità del ricorrente; inoltre, il titolo di soggiorno era scaduto da mesi. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, il rinnovo è precluso quando mancano o vengono meno i requisiti per l'ingresso e il soggiorno, sicché il provvedimento impugnato aveva natura vincolata. La stessa conclusione valeva anche qualificando l'istanza come richiesta di conversione, poiché il titolo era già scaduto e il ritardo impediva l'esame della domanda. Per tale ragione è stata ritenuta non decisiva la censura relativa all'omesso preavviso di rigetto. Il secondo motivo è stato respinto perché le ragioni ostative non consistevano in mere irregolarità documentali sanabili, ma nella radicale carenza dei presupposti sostanziali per il rinnovo; pertanto non vi era spazio per il soccorso istruttorio. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda e dell'assenza di difese sostanziali dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato
La disposizione preclude il rinnovo del permesso di soggiorno quando siano mancanti o siano venuti meno i requisiti sostanziali per l'ingresso e il soggiorno; in tale situazione il potere amministrativo è vincolato.
art. 10-bis l. 241/1990
L'omessa comunicazione del preavviso di rigetto non determina l'annullamento del provvedimento quando il procedimento abbia esito vincolato e la partecipazione non avrebbe potuto condurre a un diverso risultato.
art. 5, commi 9 e 9-bis, d.lgs. 286/1998
La disciplina è stata invocata dal ricorrente in relazione all'obbligo di preavviso e al procedimento di rinnovo, ma il giudice ha ritenuto prevalente la natura vincolata del rigetto derivante dalla carenza dei presupposti di soggiorno.
Massime di principio
- Il rinnovo del permesso di soggiorno è precluso quando manchino o siano venuti meno i requisiti sostanziali richiesti per l'ingresso e il soggiorno; in presenza di tale carenza il provvedimento amministrativo ha natura vincolata.
- L'omessa comunicazione del preavviso di rigetto non conduce all'annullamento di un provvedimento vincolato quando le circostanze dedotte dall'interessato non avrebbero potuto superare la radicale carenza dei presupposti sostanziali per il rilascio o il rinnovo del titolo.
- Il soccorso istruttorio non è applicabile per colmare la mancanza radicale dei presupposti sostanziali del rinnovo di un titolo di soggiorno, essendo configurabile soltanto rispetto a irregolarità amministrative o carenze documentali sanabili.
- La richiesta di conversione di un permesso di soggiorno già scaduto non può essere esaminata quando il ritardo nella presentazione della domanda sia divenuto automaticamente ostativo.
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