Cassazione Penale, Sentenza n. 7692/2025 del 25/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che, accogliendo la richiesta di rescissione del giudicato proposta da Angelo Mele ex art. 629-bis c.p.p., aveva revocato la sentenza a lui sfavorevole. Il motivo del ricorso in Cassazione è l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 127, commi 1 e 5, c.p.p., richiamato dall'art. 629-bis, comma 3), in quanto alla parte civile non era stato dato avviso dell'udienza fissata per la valutazione della richiesta di rescissione, impedendole di partecipare e di produrre documentazione (che, secondo la parte civile, avrebbe dimostrato la conoscenza da parte dell'imputato della pendenza del procedimento sin dal gennaio 2017 e quindi l'irricevibilità tardiva della richiesta). Inoltre la parte civile non aveva ricevuto la notifica dell'ordinanza impugnata, il che rende tempestivo il suo ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato. Ha ritenuto che la parte civile abbia interesse ad impugnare e che l'assenza di avviso dell'udienza abbia leso il diritto di contraddittorio previsto dall'art. 127 c.p.p. (richiamato dall'art. 629-bis, comma 3). Per tali ragioni l'ordinanza della Corte d'appello è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Bologna perché celebri l'udienza prevista dall'art. 629-bis, comma 3, previo rituale avviso anche alla parte civile. La Corte ha richiamato un precedente analogo (Sez. 5, n. 44421 del 18/10/2022, Bodino).
Norme richiamate
art. 127 cod. proc. pen.
avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori
l'art. 127 impone l'avviso delle parti per l'udienza in camera di consiglio; la sua inosservanza determina la lesione del diritto al contraddittorio e nullità del provvedimento adottato senza il dovuto avviso
art. 629-bis cod. proc. pen.
la corte di appello, investita di una richiesta di rescissione, provvede ai sensi dell'articolo 127
la norma disciplina la procedura di rescissione del giudicato: la corte di appello decide in camera di consiglio ma deve dare avviso alle parti (ciò include la parte civile); inoltre il termine per proporre la richiesta è perentorio (30 giorni) e la tempestività può essere oggetto di contraddittorio
Massime di principio
- La parte civile ha interesse ad impugnare provvedimenti che incidono sulla definitività delle statuizioni civili; quindi può proporre ricorso quando la rescissione del giudicato può rendere definitive o meno quelle statuizioni
- Il procedimento ex art. 629-bis c.p.p. si svolge in camera di consiglio secondo le modalità dell'art. 127: è obbligatorio notificare l'avviso di udienza alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori; l'omessa comunicazione può determinare l'annullamento del provvedimento impugnato per violazione del contraddittorio
- Se la parte civilmente danneggiata avesse potuto dimostrare, se tempestivamente chiamata, fatti idonei a dimostrare l'inefficacia temporale della richiesta di rescissione (ad es. prova che l'imputato era a conoscenza del procedimento prima del termine per proporre la richiesta), la richiesta stessa può essere rigettata per tardività; l'assenza di avviso impedisce tale valutazione e comporta la rinnovazione del contraddittorio
- L'annullamento per vizio procedurale in materia di avviso non sempre comporta nuovo giudizio sul merito della rescissione: gli atti vengono rimessi alla corte d'appello che dovrà celebrare l'udienza con le formalità previste e decidere nuovamente sulla richiesta
- Il termine per proporre la richiesta di rescissione è perentorio (30 giorni secondo art. 629-bis); la conoscenza effettiva da parte del richiedente del fatto che dà titolo alla rescissione è centrale per la valutazione della tempestività
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