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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16674/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi denunciavano violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). Si è censurata la mancata contestazione dei reati fine (cessioni) collegati all'associazione, l'erronea ricostruzione probatoria circa chi abbia riferito la notizia dell'arresto (travvìsamento dell'intercettazione n. 32 del 26/02/2022), la possibile occasionalità e brevità della condotta del ricorrente (intermediazione svolta per una sola persona e per breve tempo), e il difetto del dolo specifico di consapevolezza di far parte del sodalizio. È stata altresì contestata la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura custodiale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi ritenendoli fondati. Ha ritenuto che le risultanze investigative indicate nell'ordinanza impugnata non fossero idonee a fondare la gravità indiziaria della partecipazione del ricorrente all'associazione di cui all'art. 74 DPR 309/1990, dovendosi dimostrare non solo un accordo criminoso ma anche una pur minima organizzazione e una stabile partecipazione. Gli elementi indicati (presentazione di Vescio a Cracolici, tre incontri con intermediazione, promessa di garanzia economica non attuata, comunicazione della notizia d'arresto) non sono stati considerati univocamente indicativi di un inserimento stabile nell'organizzazione. L'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio (art. 309, comma 7 c.p.p.), con la precisazione che le condotte potrebbero essere valutate sotto diverso profilo e che a seguito del nuovo giudizio andranno rivalutate anche le esigenze cautelari.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    L'art. 74 punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte interpreta la norma richiedendo non solo l'accordo criminoso ma anche l'esistenza di una pur minima organizzazione e di una stabile, attiva partecipazione degli associati. Il patto può essere anche implicito, desumibile dalle modalità esecutive dei reati scopo, ma non si configura sulla base di atti occasionali o episodici privi di rilevante carattere organizzativo.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la competenza per il nuovo giudizio dopo annullamento con rinvio; qui utilizzata per disporre il rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale utilizzato per la sintesi dei motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha accolto ricorsi formulati conformemente a tale disposizione.

Massime di principio

  • Per integrare il reato associativo di cui all'art. 74 DPR 309/1990 non basta la contiguità o una singola mediazione: è necessaria prova di una stabile partecipazione e di una pur minima organizzazione atta a realizzare il programma criminoso.
  • Atti occasionali, di breve durata o compiuti a favore di un unico soggetto difficilmente sono idonei, da soli, a fondare la gravità indiziaria di appartenenza a un'associazione per delinquere in materia di stupefacenti.
  • La qualificazione associativa può essere desunta dalle modalità esecutive e dai comportamenti significativi, ma l'attribuzione degli atti (es. chi comunica una notizia intercettata) deve essere univoca: dubbi probatori su elementi chiave possono portare all'annullamento delle misure cautelari.
  • Nel giudizio cautelare va sempre valutata la connessione tra condotte contestate e struttura organizzativa; in assenza di elementi che dimostrino l'organizzazione e la stabile disponibilità dei partecipanti, la misura cautelare può essere ritenuta non adeguatamente motivata.
  • In casi simili la difesa dovrebbe: contestare la sussistenza di una minima organizzazione, dimostrare la occasionalità delle condotte, verificare se i reati fine siano riferibili ad altra fattispecie o altra associazione, e contestare l'interpretazione delle intercettazioni quando l'attribuzione non è chiara.
  • L'annullamento con rinvio non esclude che le stesse condotte possano poi essere valutate sotto diverso profilo o reato; la rivalutazione riguarda sia la qualificazione giuridica che le esigenze cautelari.

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