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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49524/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva concesso la riparazione per la detenzione subita (26/07/2013 - 02/09/2013) ma aveva quantificato l'indennizzo limitandosi al calcolo aritmetico basato sul coefficiente giornaliero senza valutare le ulteriori voci di danno presentate e documentate dal ricorrente (perdita del lavoro e danno economico/professionale, stato di disoccupazione e difficoltà di reinserimento, danno mediatico documentato con ritagli di stampa, danno alla salute con documentazione medica per stato depressivo). Si deduce violazione di legge e insufficiente motivazione in relazione al mancato riconoscimento di tali danni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'Appello di Catanzaro per nuovo esame. La Corte suprema ha rilevato che la Corte d'Appello si era limitata al calcolo aritmetico senza dare conto, né in senso positivo né negativo, delle prove documentali relative al danno alla salute, al danno mediatico e al danno patrimoniale derivante dalla perdita e dalla difficoltà di reinserimento lavorativo. Ha disposto che in sede di nuovo esame la Corte d'Appello valuti puntualmente quelle voci di danno e motivi la decisione; ha demandato la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte d'Appello.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla procedura per la riparazione per ingiusta detenzione; disciplina la domanda di riparazione per chi abbia subito privazione della libertà personale

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Stabilisce il limite massimo dell'indennizzo (516.456,90 euro) e richiama, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario (artt. 643 e ss.); disciplina il criterio di determinazione dell'indennizzo tenendo conto della durata della privazione della libertà e delle sue conseguenze

  • artt. 643 e ss. cod. proc. pen.

    Norme richiamate per i criteri di riparazione in caso di errore giudiziario, applicabili in quanto compatibili alla riparazione per ingiusta detenzione; prevedono che la riparazione sia commisurata alla durata della privazione e alle conseguenze personali e familiari

  • art. 303, comma 4, lett. c) cod. proc. pen.

    Indica il termine massimo della custodia cautelare (sei anni) che viene utilizzato come parametro per il calcolo aritmetico dell'indennizzo giornaliero

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U. n. 1 del 13/01/1995; Sez. U. n. 24287 del 09/05/2001)

    Principio secondo cui la liquidazione deve combinare il criterio aritmetico (basato sul tetto massimo e sulla durata della custodia) con il criterio equitativo: il giudice può adeguare il risultato aritmetico in aumento o diminuzione per tener conto delle specifiche conseguenze personali e familiari derivanti dalla privazione della libertà

Massime di principio

  • La liquidazione dell'indennizzo per ingiusta detenzione parte da un calcolo aritmetico (tetto massimo diviso per durata massima della custodia, moltiplicato per i giorni di detenzione) ma il giudice può e deve integrarlo con il criterio equitativo quando vi siano conseguenze personali o familiari particolarmente gravose.
  • Il giudice della riparazione è obbligato a motivare in modo puntuale e specifico la valutazione delle voci di danno indicate dal richiedente: se esclude o non valorizza una voce documentata deve spiegare le ragioni della valutazione negativa.
  • Le principali voci di danno che possono giustificare uno scostamento dal calcolo aritmetico sono: danno alla salute (anche psichica, purché si dimostri una lesione di rilevo sanitario), danno economico derivante dalla perdita dell'attività lavorativa e dalle difficoltà di reinserimento, e danno da "strepitus fori" (danno mediatico), tutti corrispondentemente documentati e circostanziati.
  • La prova delle conseguenze (documentazione medica, ritagli di stampa, documenti patrimoniali e fiscali, prove sulla perdita o compromissione dell'attività lavorativa) è a carico del richiedente e il giudice deve valutare tali elementi nel motivare l'integrazione o il rigetto delle singole voci di danno.
  • Se il giudice della riparazione omette di valutare o motivare adeguatamente le richieste di danno supplementare, la decisione è annullabile e il procedimento va rinviato per nuovo esame.

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