Cassazione Penale, Sentenza n. 7035/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 (occultamento o distruzione di scritture e documenti fiscali per evadere l'IVA). Il ricorso deduce un unico motivo: violazione/erronea applicazione dell'art. 39 del d.l. 26/10/2019, n. 124 (convertito dalla legge 19/12/2019, n. 157) in relazione all'art. 10 d.lgs. 74/2000 e carenza di motivazione. In sostanza si contesta l'applicazione della nuova cornice sanzionatoria più severa (pena minima "tre a sette" anni) a fatti che, secondo la difesa, si sarebbero consumati in epoca anteriore all'entrata in vigore della disciplina modificata (primi di dicembre 2019).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: 1) il giudice di primo grado aveva correttamente valutato gli elementi di fatto, ma la Corte territoriale è incorso in un errore di diritto sul punto dell'entrata in vigore della modifica normativa (la nuova cornice edittale è risultata efficace dal 24 dicembre 2019, data di pubblicazione della legge di conversione, e non dal 26 ottobre 2019 come sostenuto dalla Corte d'appello); 2) tuttavia la Corte di appello aveva logicamente e giuridicamente correttamente ritenuto che il reato si fosse perfezionato con la mancata esibizione della documentazione agli accertatori (occultata) in data 21 luglio 2021, elemento concreto che assorbe la questione sull'efficacia temporale della norma più severa. Per tali ragioni il ricorso è infondato e il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma che punisce l'occultamento o distruzione delle scritture contabili e dei documenti fiscali finalizzati all'evasione. La sentenza conferma la condanna per i fatti contestati ai sensi di questa disposizione, rilevando che il reato si è perfezionato con la mancata esibizione della documentazione agli accertatori.
art. 39 d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157)
sostituzione delle parole "un anno e sei mesi a sei" con "tre a sette"; disposizione che prevede che "Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto" (art. 39, comma 3)
La Corte precisa che la modifica sanzionatoria è entrata in vigore il giorno della pubblicazione della legge di conversione (24/12/2019) e non alla data del decreto (26/10/2019). Tuttavia, nel caso concreto la questione è assorbita dalla valutazione sul momento di consumazione del reato.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Richiamata solo nella fase di requisitoria del Pubblico Ministero (procedura), non incide direttamente sulla decisione sostanziale del caso.
Massime di principio
- Per stabilire quale disciplina sanzionatoria sia applicabile occorre determinare con precisione il momento in cui il reato si è perfezionato: la norma penalmente più sfavorevole non può essere applicata retroattivamente, salvo che il fatto sia avvenuto dopo l'entrata in vigore della modifica.
- Quando una legge di conversione di un decreto prevede espressamente efficacia dalla pubblicazione della legge di conversione stessa, quella data è la rilevante ai fini dell'applicazione temporale della modifica normativa.
- La consumazione del reato di occultamento/distruzione delle scritture può coincidere con l'atto finale che rende impossibile l'accertamento (es. mancata esibizione agli accertatori); in assenza di elementi concreti che attestino la data della distruzione, il giudice può ritenere perfezionato il reato in occasione dell'accertamento documentale.
- Se il giudice di primo grado non fornisce elementi concreti a fondamento della ricostruzione cronologica delle condotte (es. distruzione anziché occultamento e relativa data), la Corte d'appello può rivalutare il nesso temporale sulla base degli elementi probatori e decidere quale regime sia applicabile.
- La qualificazione fattuale dettagliata (distruzione vs occultamento; singole condotte nel tempo) è cruciale: l'assenza di una motivazione puntuale sul punto espone la decisione a censure di legittimità.
- In presenza di una conducta protratta o di atti idonei a ostacolare l'accertamento documentale anche successivamente alla modifica normativa, è ragionevole che si applichi la disciplina vigente al momento dell'atto finale che ha reso impossibile l'accertamento.
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