Cassazione Penale, Sentenza n. 44527/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Bergamo che, su conforme richiesta delle parti, aveva applicato la pena concordata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (mesi 10 di reclusione ed euro 1.600 di multa) per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, illecita detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente (hashish, 22,90 g lordi) e violazione del divieto di rientro nel comune di Bergamo. Il Procuratore generale deduceva l'illegalità della pena (art. 448, comma 2-bis c.p.p.) lamentando che il Tribunale avesse applicato una pena pecuniaria congiunta a quella detentiva per il reato ritenuto piu grave (rilevando un contrasto con la fattispecie indicata come piu grave, art. 337 c.p.), avesse aumentato in modo non consentito entrambe le componenti della pena (anche per la continuazione e per i capi 2 e 3) e infine avesse operato una riduzione per il rito superiore a quella ammissibile, giungendo a una quantificazione finale inesatta rispetto a quanto sarebbe risultato da un calcolo corretto.
La decisione
Il ricorso del Procuratore generale è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che: a) la pena applicata non sia "illegale" ai sensi dei principi di diritto consolidati (Sez. U. Savini e giurisprudenza successiva), cioè la pena assume carattere di illegittimità solo se non prevista dall'ordinamento o se eccede i limiti edittali o è diversa per genere o specie rispetto a quella prevista; b) gli eventuali errori nella determinazione intermedia della pena (errata indicazione del capo piu grave, calcolo parziale degli aumenti o della diminuzione) non determinano automaticamente illegalità se la pena finale rientra nei limiti edittali; c) nel caso concreto il Tribunale ha preso come riferimento la pena del delitto previsto dall'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 (reato di detenzione ai fini di spaccio) come reato piu grave, giustificando la presenza della componente pecuniaria, e l'eventuale riferimento a diverso capo nella verbalizzazione era un errore materiale non decisivo; d) la pena complessiva finale (10 mesi e euro 1.600) rientra nei limiti della disciplina sulla continuazione (art. 81 c.p.) e pertanto non è illegale.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Regime del patteggiamento: la decisione applicativa della pena su conforme richiesta delle parti è sindacabile per illegittimità solo se la pena non è prevista dall'ordinamento o eccede i limiti edittali; è ammessa una limitata revisione in caso di pena illegale.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma sulla illegittimità della pena; la Corte però chiarisce che l'errata applicazione di criteri di determinazione non equivale di per sé a pena illegale salvo che la pena complessiva non rispetti i limiti di legge.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Delitto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti rilevato come reato piu grave preso a base per la determinazione della pena, giustificando la componente pecuniaria applicata in sentenza.
art. 2 e art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
art. 2 e 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011
Norme relative alla contravvenzione per violazione del provvedimento di divieto di rientro; considerate nella quantificazione complessiva della pena ma con incidenza marginale rispetto al reato principale.
art. 337 cod. pen.
Riferimento fatto dal ricorrente circa la mancanza di componente pecuniaria in quella specifica fattispecie; la Corte ha escluso che il Tribunale avesse invece ritenuto quell'articolo quale reato piu grave, rilevando che la pena base adottata era compatibile con l'art. 73 DPR 309/1990.
art. 81 cod. pen.
Parametro di verifica della legalità della pena in caso di reato continuato: la pena finale non deve superare i limiti stabiliti dalla continuazione; la Corte ha assunto i limiti di art. 81 c.p. quale termine di controllo per escludere l'illegalità della pena complessiva.
Decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (conversioni/adeguamenti rilevanti)
d.l. 15 settembre 2023 n. 123
Citato in relazione all'aumento della pena massima per la fattispecie di detenzione ai fini di spaccio, rilevante per qualificare l'art. 73, comma 5, come fattispecie piu grave rispetto ad altre richiamate.
Massime di principio
- La pena applicata su conforme richiesta delle parti (patteggiamento) è impugnabile per illegittimità solo se la pena finale non è prevista dall'ordinamento o eccede i limiti edittali; errori nei passaggi di calcolo non comportano automaticamente illegalità.
- In caso di reato continuato la verifica della legalità della pena deve avvenire rispetto ai limiti stabiliti dall'art. 81 c.p.; se la pena finale rientra in tali limiti, eventuali omissioni o inesattezze nel calcolo degli aumenti non sono decisive.
- Un errore materiale nella verbalizzazione (es. indicazione erronea del 'capo' piu grave) è irrilevante se dalla motivazione e dall'entità della pena emerge chiaramente quale sia stata la fattispecie considerata come base.
- La sussistenza di una componente pecuniaria congiunta a quella detentiva va valutata comparando la fattispecie ritenuta piu grave con le previsioni normative effettive: se la fattispecie di riferimento prevede la multa, la presenza della componente pecuniaria non rende la pena illegale.
- Nelle impugnazioni di sentenze di patteggiamento il controllo della Corte si concentra sulla conformità della pena ai limiti normativi e non su eventuali discrepanze matematiche intermedie, salvo che tali discrepanze comportino superamento dei limiti di legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44506/2024 del 05/12/2024
- Sentenza penale · 5 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44507/2024 del 05/12/2024
- Sentenza penale · 5 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44508/2024 del 05/12/2024
- Sentenza penale · 5 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44509/2024 del 05/12/2024
- Sentenza penale · 5 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44510/2024 del 05/12/2024
- Sentenza penale · 5 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44511/2024 del 05/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →