Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 160/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione seconda) n. 02164/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202400297

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sez. II, che aveva rigettato la domanda risarcitoria per il mancato tempestivo conferimento dell'incarico di preside

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva partecipato nel 2004 alla procedura per l'inserimento nella graduatoria relativa al conferimento dell'incarico di preside per l'anno scolastico 2004-2005, risultando collocato in posizione non utile. Dopo avere impugnato la graduatoria, aveva ottenuto dal TAR l'annullamento degli atti con sentenza non impugnata. Aveva quindi chiesto il risarcimento del danno, quantificato nelle differenze tra il trattamento economico di docente e quello di preside-dirigente scolastico, oltre alle spese di viaggio e ai danni morale e all'immagine, sostenendo che, in assenza dell'atto illegittimo, avrebbe ottenuto tempestivamente la nomina dirigenziale presso un istituto del Comune di residenza. Il giudice civile aveva inizialmente accolto parzialmente la domanda, liquidando una somma per differenze retributive, ma la Corte d'appello aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Riassunto il giudizio davanti al giudice amministrativo, il TAR aveva respinto la domanda rilevando che le differenze retributive non potevano essere riconosciute automaticamente, poiché il ricorrente non aveva svolto le mansioni dirigenziali e avrebbe dovuto provare un diverso pregiudizio. In appello, il ricorrente ha sostenuto che la pronuncia del Tribunale civile e la mancata contestazione dell'ammontare delle retribuzioni costituissero prova del danno, che la translatio iudicii imponesse di conservare gli effetti sostanziali della domanda e che il danno da mancata assunzione dovesse essere parametrato alle differenze retributive tra lo stipendio di docente e quello di dirigente scolastico.

La decisione

Il CGARS ha rigettato l'appello e confermato il rigetto della domanda risarcitoria. Ha condiviso il rilievo del TAR secondo cui non è configurabile un automatismo retributivo fondato sul mancato svolgimento delle mansioni dirigenziali: le funzioni di docente e quelle di dirigente scolastico non sono fungibili né equivalenti, sicché non possono essere liquidate come danno le differenze tra le rispettive retribuzioni senza la prova di un effettivo pregiudizio risarcibile. Il Collegio ha inoltre rilevato che l'appellante non aveva formulato una specifica critica contro tale argomentazione del TAR e non aveva fornito elementi probatori su ulteriori voci di danno. La precedente decisione del giudice civile non poteva supplire all'onere della prova, poiché era stata resa da un giudice privo di giurisdizione e poi superata dalla declaratoria della Corte d'appello. La conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, prevista dalla disciplina della translatio iudicii, serve a evitare la perdita degli effetti della domanda e a consentire una decisione da parte del giudice munito di giurisdizione, ma non attribuisce efficacia vincolante o valore probatorio automatico alle statuizioni del giudice privo di potestas iudicandi. Infine, il Collegio ha ribadito che l'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo non determina automaticamente il diritto al risarcimento e che non erano stati adeguatamente prospettati gli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito, soprattutto sul piano oggettivo. Le spese del grado sono state compensate in ragione dell'assenza di difese scritte dell'Amministrazione e della complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 30 l. 1034/1971

    recante «Istituzione dei tribunali amministrativi regionali»

    La Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui non prevedeva la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti a un giudice privo di giurisdizione, quando il processo fosse proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione.

  • art. 59 l. 69/2009

    recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»

    Ha recepito la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda nel caso di declinatoria di giurisdizione e prosecuzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione.

  • d.lgs. 104/2010

    Codice del processo amministrativo

    Ha recepito nel processo amministrativo il regime della translatio iudicii e della conservazione degli effetti della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione, senza attribuire efficacia automatica alle statuizioni rese da tale giudice sul merito o sulla prova del danno.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato, insieme all'art. 111 Cost., quale fondamento dell'esigenza che la disciplina dei rapporti tra giudici appartenenti a ordini diversi assicuri una risposta di merito alla domanda di giustizia senza sacrificare gli effetti della domanda originaria.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato, insieme all'art. 24 Cost., quale fondamento costituzionale della conservazione degli effetti della domanda nel passaggio tra giudici appartenenti a ordini diversi.

Massime di principio

  • La conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda prevista dalla translatio iudicii impedisce che la domanda proposta davanti a un giudice privo di giurisdizione perda i propri effetti con la prosecuzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione, ma non rende automaticamente vincolanti né trasforma in prova le statuizioni di merito o gli accertamenti compiuti dal primo giudice.
  • L'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo non determina automaticamente il diritto al risarcimento del danno: il ricorrente deve allegare e provare gli elementi costitutivi dell'illecito e il pregiudizio effettivamente subito.
  • Le differenze retributive tra due qualifiche o funzioni non possono essere riconosciute automaticamente come danno risarcibile quando il dipendente non abbia svolto le mansioni proprie della qualifica superiore, ove le funzioni siano diverse e non fungibili; occorre provare un concreto pregiudizio secondo criteri diversi dal mero automatismo retributivo.
  • Nel giudizio risarcitorio amministrativo, la precedente pronuncia del giudice ordinario privo di giurisdizione non determina alcuna automatica supplenza dell'onere probatorio né consente di considerare definitivamente accertati gli elementi fattuali del danno, salvo gli effetti della domanda conservati dalla translatio iudicii.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeDanno da provvedimento illegittimoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.