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Sentenza

Sentenza n. 1408/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento della documentazione caratteristica n. ord. -OMISSIS-, relativa al periodo intercorrente tra il -OMISSIS- ed il -OMISSIS-, notificata al ricorrente in data-OMISSIS- e recante la qualifica di "superiore alla media"

Giustizia amministrativa202500503

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Documentazione caratteristica relativa a un periodo di servizio, recante il giudizio complessivo di "superiore alla media"

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la documentazione caratteristica relativa al periodo in contestazione, chiedendone l’annullamento. Ha dedotto la violazione della normativa in materia di documentazione caratteristica del personale delle Forze armate, delle Istruzioni sui Documenti Caratteristici del Personale delle Forze Armate e dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza, incongruità manifesta, erronea valutazione, travisamento dei fatti e carenza dei presupposti. In particolare, ha sostenuto che il giudizio avrebbe illegittimamente fatto ricadere sulla sua valutazione personale le problematiche derivanti dal mutamento delle esigenze dell’ufficio, dall’introduzione di nuovi applicativi, dalla carenza di personale e dall’insufficiente formazione. Con un secondo motivo ha dedotto contraddittorietà, carenza di motivazione e arbitrarietà del giudizio, anche in relazione al fatto che la stessa documentazione avrebbe riconosciuto un affinamento delle sue competenze di leadership e la capacità di motivare i collaboratori. L’amministrazione ha contestato le censure, sostenendo la legittimità della valutazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che la documentazione caratteristica costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa e viene redatta mediante formulari standardizzati contenenti voci analitiche, la cui compilazione realizza già una motivazione o, più precisamente, una giustificazione dell’atto, senza necessità di riferire puntualmente ogni valutazione a singoli fatti o accadimenti. Ha inoltre affermato che ciascun periodo valutativo conserva autonomia rispetto agli altri. Nel caso concreto, il giudizio del compilatore risultava coerente con quello dei revisori. Il TAR ha escluso che il ricorrente avesse conseguito in precedenza valutazioni costantemente superiori, rilevando che i giudizi erano normalmente comparabili a quello contestato, con alcune valutazioni anche inferiori e una sola, isolata, valutazione di "ottimo". Le singole voci della scheda evidenziavano un giudizio complessivamente positivo e alcuni miglioramenti, ma non attribuivano sempre il massimo punteggio; ciò era coerente con il giudizio complessivo di "superiore alla media" e con l’autonomia del periodo valutato. Il giudice ha inoltre ritenuto pertinente una nota notificata dopo la scadenza del periodo valutativo, poiché riferita a fatti necessariamente anteriori e quindi ricompresi nel periodo oggetto di valutazione. Non sono state ravvisate contraddittorietà, parzialità o travisamenti, considerato anche che la valutazione era ampiamente positiva e valorizzava le qualità e l’impegno dell’interessato, pur senza riconoscergli il massimo giudizio possibile. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura della controversia e della complessiva buona valutazione risultante dagli atti.

Norme richiamate

  • l. 1695/1962

    Richiamata dal ricorrente quale normativa asseritamente violata nella formazione della documentazione caratteristica.

  • d.P.R. 1431/1965

    Richiamato dal ricorrente quale normativa applicabile alla documentazione caratteristica.

  • d.P.R. 212/2002

    Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate.

  • d.P.R. 255/2006

    Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate.

  • d.P.R. 164/2008

    Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate.

  • art. 688 d.P.R. 90/2010

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della documentazione caratteristica.

  • art. 1025 d.lgs. 66/2010

    Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    Applicato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

Massime di principio

  • La documentazione caratteristica del personale militare costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa; il sindacato giurisdizionale può incidere sulla valutazione solo in presenza di manifesta contraddittorietà, arbitrarietà, illogicità, travisamento dei fatti o evidente carenza dei presupposti.
  • La compilazione di formulari standardizzati contenenti voci analitiche può integrare la motivazione, o più propriamente la giustificazione, della documentazione caratteristica, senza che sia necessario il puntuale riferimento di ogni giudizio a singoli fatti o accadimenti del periodo valutato.
  • Ciascun periodo oggetto di documentazione caratteristica conserva autonomia valutativa rispetto ai periodi precedenti; i giudizi pregressi non costituiscono automaticamente lo standard vincolante per la valutazione successiva.
  • La coerenza tra le valutazioni del compilatore e dei revisori, unitamente alla presenza di un giudizio complessivamente positivo ma non massimo e alla mancata attribuzione del miglior punteggio in alcune voci, è idonea a escludere la contraddittorietà della valutazione complessiva.
  • Un atto notificato dopo la scadenza formale del periodo valutativo può essere considerato rilevante nella documentazione caratteristica se riguarda fatti verificatisi anteriormente e quindi ricompresi nel periodo oggetto di valutazione.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di motivazione

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