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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00048/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da una società concessionaria della riscossione, che chiedeva l’ammissione tardiva di un credito di natura tributaria pari a euro 694.852,99. Il giudice delegato aveva escluso il credito sia per tardività dell’insinuazione, ritenendo non provata la non imputabilità del ritardo, sia perché la domanda avrebbe duplicato crediti già ammessi al passivo su istanza di un precedente agente della riscossione, indicato come soggetto diverso ma collegato alla stessa linea di riscossione. Il tribunale, investito dell’opposizione, ha respinto il reclamo osservando che l’opponente non aveva censurato uno dei due autonomi capi della decisione del giudice delegato, in particolare quello fondato sulla duplicazione dell’ammissione. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione del principio dispositivo, degli artt. 95, comma 3, e 99, comma 7, l. fall., degli artt. 115 e 112 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il tribunale le aveva imposto un onere probatorio inesigibile circa la diversità dei ruoli/estratti rispetto a quelli già ammessi; 2) violazione degli artt. 12 e 24 d.P.R. 602/1973, per avere il giudice di merito ignorato la separazione tra titolarità del credito e titolarità dell’azione esecutiva nella riscossione mediante ruolo; 3) violazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 e dell’art. 91 c.p.c., contestando sia il raddoppio del contributo unificato sia la regolazione delle spese. La Corte ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché non si confrontavano con la reale ratio decidendi: il rigetto dell’opposizione era fondato su due rationes autonome e la parte non aveva impugnato quella relativa alla duplicazione della domanda; il terzo motivo è stato rigettato in parte e dichiarato inammissibile in parte, confermando che il raddoppio del contributo unificato era correttamente attestato a fronte del rigetto integrale dell’opposizione e che la censura sulle spese era costruita in modo incompatibile con l’esito effettivo del giudizio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la censura non aggrediva una delle due autonome rationes decidendi poste a base del decreto impugnato: il tribunale aveva rilevato, da un lato, la tardività dell’insinuazione e, dall’altro, la duplicazione rispetto a crediti già ammessi su istanza di un precedente agente della riscossione; non essendo stata impugnata quest’ultima ratio, la decisione di merito restava comunque ferma. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: è stata confermata la legittimità dell’attestazione del presupposto per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, essendo l’opposizione stata integralmente rigettata, e la doglianza sulle spese è stata ritenuta non coerente con la statuizione effettivamente resa. In applicazione della norma sul contributo unificato è stato dato atto della sussistenza dei relativi presupposti processuali.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro formale invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 95, comma 3, l. fall.

    richiamato dalla ricorrente come norma che governa il contraddittorio e l’accertamento dei crediti in sede fallimentare.

  • art. 99, comma 7, l. fall.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del principio dispositivo nel giudizio di opposizione allo stato passivo.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    richiamato a sostegno del principio per cui il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati e le prove ritualmente acquisite.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre il vizio di ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la ripartizione dell’onere della prova in ordine alla diversità dei crediti insinuati.

  • art. 12 d.P.R. 602/1973

    invocato per evidenziare la separazione tra titolarità del credito e titolarità dell’azione di riscossione mediante ruolo.

  • art. 24 d.P.R. 602/1973

    invocato in tema di riscossione mediante ruolo e posizione del concessionario/agente della riscossione.

  • art. 92 l. fall.

    richiamato dalla ricorrente in relazione all’avviso al creditore nella procedura concorsuale.

  • art. 98 l. fall.

    richiamato come base del giudizio di opposizione allo stato passivo, qualificato come impugnazione sui generis.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte conferma che il raddoppio del contributo unificato va attestato quando l’impugnazione è integralmente rigettata, inammissibile o improcedibile.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per contestare la regolazione delle spese, ma la censura è ritenuta incompatibile con il rigetto dell’opposizione.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    richiamato per il testo introduttivo dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione, l’omessa censura di una ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione rende inammissibili le doglianze rivolte alle altre rationes, perché la statuizione non impugnata resta definitivamente idonea a mantenere fermo il dispositivo.
  • Quando il provvedimento impugnato si fonda su più capi autonomi, il ricorrente deve confrontarsi con ciascuno di essi: la critica che presupponga una sola delle possibili basi decisorie non è idonea a scalfire la decisione.
  • Il principio dispositivo e l’onere della prova non possono essere invocati per sovvertire una decisione che abbia semplicemente rilevato la definitività di un accertamento non specificamente impugnato, anziché porre a carico della parte un onere probatorio inesistente.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 opera anche quando l’impugnazione sia integralmente rigettata in un procedimento concorsuale avente natura impugnatoria sui generis.
  • La censura sulle spese di lite è inammissibile quando si fonda sull’erroneo presupposto che il ricorso debba essere accolto e non si confronta con il reale esito di totale soccombenza della parte impugnante.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniRiscossione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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