Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 36330/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che lo aveva condannato per evasione dagli arresti domiciliari. Con il primo motivo ha sostenuto l'insussistenza del delitto di evasione, assumendo che l'allontanamento non avesse superato le dodici ore e che, quindi, mancasse il presupposto per la punibilità. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che l'allontanamento, durato circa sette ore, fosse di scarsa offensività. Con il terzo motivo ha contestato la valutazione di maggiore pericolosità desunta dalla Corte territoriale, deducendo che essa fosse errata o comunque non sindacabile nel modo in cui era stata motivata. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e comunque non dedotto in appello, richiamando il consolidato orientamento secondo cui, nel delitto di evasione dagli arresti domiciliari, è irrilevante che l'allontanamento sia inferiore a dodici ore, non essendo estensibile in via analogica la sentenza additiva della Corte costituzionale n. 177/2009, riferita alla diversa disciplina della detenzione domiciliare speciale. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato e riproduttivo di censura già confutata in appello, poiché la Corte territoriale aveva valorizzato la durata dell'allontanamento e la sua offensività non tenue. Ha infine ritenuto il terzo motivo inammissibile perché attinente a una valutazione di merito, logicamente e compiutamente motivata dalla Corte di appello sulla base della concreta condotta e dei precedenti penali dell'imputato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per evasione è rimasta ferma, in quanto la Corte di cassazione ha escluso la fondatezza delle doglianze relative sia alla configurabilità del reato sia alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., rilevando inoltre che la motivazione della Corte di appello sulla pericolosità era adeguata e non censurabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la condotta, consistita in un allontanamento di circa sette ore dagli arresti domiciliari, non è stata ritenuta di scarsa offensività.

  • art. 47-ter l. n. 354 del 1975

    È richiamato solo per escludere che la declaratoria di illegittimità costituzionale della relativa disciplina possa estendersi analogicamente al caso di evasione dagli arresti domiciliari oggetto del processo.

  • art. 385 c.p.

    È la fattispecie di evasione dagli arresti domiciliari contestata all'imputato, la cui configurabilità è stata confermata non rilevando che l'allontanamento sia inferiore a dodici ore.

  • Corte cost. n. 177/2009

    La pronuncia costituzionale non è stata ritenuta applicabile in via analogica al caso concreto, perché riferita alla detenzione domiciliare speciale della madre convivente con prole infra-decenne.

Massime di principio

  • Nel delitto di evasione dagli arresti domiciliari, la durata dell'allontanamento inferiore a dodici ore non esclude di per sé la consumazione del reato, non essendo estensibile analogicamente una disciplina speciale riferita ad altra misura.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma speciale non può essere automaticamente applicata ad una fattispecie diversa, quando il presupposto normativo e la ratio della disciplina siano estranei al caso concreto.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando il giudice di merito valorizzi in modo non illogico la concreta offensività della condotta e la sua non minima gravità.
  • In sede di legittimità non sono sindacabili le valutazioni di merito sorrette da motivazione logica e completa, specie quando il giudice territoriale abbia considerato la condotta concreta e i precedenti penali dell'imputato.
  • Le censure che ripropongono pedissequamente doglianze già esaminate e disattese in appello possono essere dichiarate inammissibili se non introducono specifici profili di illogicità o violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.