Cassazione Civile, Ordinanza n. 17977/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La Procura della Repubblica aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti a un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile l’opposizione per tardività, ritenendo che la comunicazione del provvedimento risultasse dal registro informatico come inviata "a visto PM" e ponendo a carico dell’opponente l’onere di dimostrare il mancato perfezionamento della conoscenza dell’atto. La Procura ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, contestando la declaratoria di inammissibilità e, in sostanza, la decorrenza del termine per l’opposizione e la validità della comunicazione del decreto. Gli intimati non hanno svolto difese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ma ha fondato la decisione su una ragione diversa rispetto a quella posta a base dell’ordinanza impugnata: ha ritenuto comunque tardiva l’opposizione perché proposta il 14/10/2020 contro un decreto di liquidazione depositato il 24/7/2018, dunque oltre il termine lungo di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile. La Corte ha precisato che tale termine si applica anche al procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, sia per la parte contumace sia per quella costituita, quando non risulti intervenuta la comunicazione del provvedimento. Non è stata pronunciata condanna sulle spese, sia perché il ricorso era proposto dal pubblico ministero quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale, sia per la mancata difesa degli intimati; è stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché il ricorso era del Pubblico Ministero.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
L’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è il rimedio processuale applicabile nella specie.
art. 327 c.p.c.
Il termine lungo di sei mesi per le impugnazioni si applica anche all’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 quando non risulti la comunicazione del provvedimento; la decorrenza del termine rende tardiva l’opposizione proposta oltre tale limite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non opera il raddoppio del contributo unificato quando il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero.
Massime di principio
- Il procedimento di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato soggiace, in difetto di comunicazione del provvedimento, al termine lungo di impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis.
- La tardività dell’opposizione può essere dichiarata anche per una ragione diversa da quella posta dal giudice di merito, quando dagli atti risulti che il rimedio è stato proposto oltre il termine di decadenza applicabile.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto dal Pubblico Ministero quale organo dell’attività giurisdizionale, non si applica la condanna alle spese processuali e non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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