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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20316/2021 del 15/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso proposta da una contribuente, già azionista di una banca popolare, che aveva percepito somme in forza di una transazione conclusa per definire una lite societaria relativa alla dedotta violazione del diritto di opzione connesso a un’operazione di aumento/convertendo. La contribuente sosteneva, in via principale, che le somme fossero totalmente esenti perché sostanziale restituzione di capitale societario; in subordine, riteneva applicabile la tassazione separata al 12,5% come corrispettivo per la rinuncia al diritto di opzione, assimilata a cessione onerosa di partecipazioni non qualificate. L’Ufficio, invece, qualificava le somme come corrispettivo per assunzione di obblighi di fare, non fare o tollerare, ricondotti tra i redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. i), d.P.R. n. 917/1986. In cassazione l’Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. i) e c-bis), sostenendo che la causa negoziale dovesse essere individuata nella transazione con assunzione di obblighi di fare, non fare o tollerare, e non nella cessione/rinuncia del diritto di opzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il motivo, escludendo che esso mirasse a una rivalutazione del merito dell’accordo transattivo; tuttavia lo ha giudicato infondato. Secondo la Corte, occorre guardare alla natura e alla ragion d’essere dei diritti dedotti in transazione per stabilire il corretto regime fiscale delle somme corrisposte. Nel caso concreto, ciò che è stato remunerato è la rinuncia al diritto di opzione, diritto significativo inerente alla qualità di socio, e non una generica assunzione di obblighi di fare, non fare o tollerare. La Corte valorizza che la lite era nata proprio dalla lesione di quel diritto, che la transazione ha comportato l’abbandono della pretesa in appello e che l’importo era proporzionato alla partecipazione societaria. Ha quindi escluso che la transazione possa essere usata come strumento per mutare surrettiziamente il regime fiscale stabilito dalla legge. Il ricorso è stato rigettato; le spese di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia delle Entrate, compensate integralmente le spese del rito, e non si è applicato il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la natura pubblica della parte soccombente difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La censura di violazione di legge è ammissibile quando investe la corretta applicazione della norma fiscale e non si risolve in una mera richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 67, comma 1, lett. i), d.P.R. n. 917/1986

    Le somme corrisposte a fronte di una transazione non sono automaticamente redditi da obblighi di fare, non fare o tollerare: occorre verificare quale diritto o utilità sia stato effettivamente remunerato.

  • art. 67, comma 1, lett. c-bis), d.P.R. n. 917/1986

    La rinuncia al diritto di opzione, collegata alla partecipazione societaria, può essere ricondotta al regime dei redditi diversi inerenti alla cessione di diritti partecipativi.

  • art. 1965 c.c.

    La nozione civilistica di transazione non coincide automaticamente con la categoria fiscale degli obblighi di fare, non fare o tollerare; la causa concreta dell’accordo va distinta dal suo inquadramento tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non si applica l’ulteriore contributo unificato quando la parte soccombente è un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In materia tributaria, la qualificazione fiscale delle somme corrisposte in esecuzione di una transazione non dipende dal solo nomen iuris dell’accordo, ma dalla concreta natura dei diritti rinunciati o delle utilità compensate.
  • Non è corretto ricondurre in via automatica ogni somma transattiva alla categoria generale degli obblighi di fare, non fare o tollerare: il giudice deve accertare quale pretesa sostanziale sia stata definita.
  • Se la lite trae origine dalla lesione di un diritto inerente alla partecipazione societaria e la transazione prevede il pagamento commisurato alla quota del socio, il corrispettivo può essere collegato alla rinuncia a quel diritto e non a una generica prestazione.
  • La transazione non può essere utilizzata dalle parti per alterare surrettiziamente il regime fiscale stabilito dalla legge; prevale il principio di capacità contributiva e la tassazione va ancorata alla fattispecie sostanziale effettiva.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge è ammissibile quando denuncia un errore di sussunzione giuridica della fattispecie, mentre è inammissibile solo se pretende una mera rilettura del fatto

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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