Cassazione Penale, Ordinanza n. 01624/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova, lamentando: (1) l'illegittimità della revoca per avere il giudice valorizzato due segnalazioni relative a fatti astrattamente costituenti reato, una per truffa e una successiva per ricettazione e falso, senza un adeguato vaglio della motivazione e senza considerare la possibilità di una misura più graduata; (2) l'erroneità della retrodatazione della revoca alla data dell'11 giugno 2024, data del fatto che ha determinato il provvedimento, ritenendo che tale decorrenza non fosse corretta. La Cassazione rileva che i motivi non denunciano manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, ma mirano a un diverso apprezzamento del comportamento del condannato e del momento di cessazione dell'esito positivo della prova.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Viene confermata la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova disposta dal Tribunale di sorveglianza, ritenuta sorretta da motivazione non manifestamente illogica: il giudice di merito ha compiuto un apprezzamento complessivo del comportamento tenuto durante il periodo di prova, valorizzando la reiterazione di condotte sintomatiche della mancata adesione al percorso trattamentale e della conseguente inutilità della prosecuzione della misura. Quanto alla decorrenza della revoca, la Corte ritiene coerente l'indicazione della data della violazione come momento dal quale il percorso di prova non può più dirsi utilmente proseguito.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen.
È richiamata solo in via implicita quale disciplina della misura alternativa dell'affidamento in prova, revocabile in caso di esito negativo del percorso trattamentale; il giudice deve valutare la condotta complessiva durante il periodo di affidamento.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Sez. U, n. 10530 del 27/02/2002, Martola
condotta durante il periodo trascorso in affidamento
La decorrenza della revoca va collegata alla condotta tenuta nel periodo di affidamento, quale parametro per stabilire quando il percorso trattamentale abbia perso utilità.
Sez. 1, n. 29576 del 14/06/2024, Barbieri
La data della violazione delle prescrizioni può fungere da riferimento oggettivo per individuare il momento dal quale il percorso di prova ha cessato di dare esito positivo, dopo la valutazione complessiva del comportamento del condannato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro la revoca dell'affidamento in prova non sono consentite censure che mirino soltanto a una diversa lettura del merito, quando l'ordinanza impugnata presenti una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria.
- La revoca della misura alternativa può essere sorretta da una valutazione complessiva del comportamento del condannato durante l'affidamento, comprensiva di precedenti violazioni o segnalazioni, quando tali elementi dimostrino l'assenza di una risposta positiva al trattamento e l'inutilità della prosecuzione della prova.
- Il giudice di sorveglianza può escludere la soluzione di una misura più graduata se risulta che una precedente modulazione meno afflittiva non ha prodotto l'effetto di contenimento o rieducativo atteso.
- Ai fini della decorrenza della revoca, la data della violazione delle prescrizioni può costituire un riferimento oggettivo per individuare il momento in cui il percorso di prova ha cessato di avere esito positivo, purché ciò sia coerente con la valutazione complessiva della condotta durante l'affidamento.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01542/2025 del 14/01/2025
- ordinanza_penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01545/2025 del 14/01/2025
- ordinanza_penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01547/2025 del 14/01/2025
- ordinanza_penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01548/2025 del 14/01/2025
- ordinanza_penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01549/2025 del 14/01/2025
- ordinanza_penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01550/2025 del 14/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →