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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08572/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che li aveva ritenuti responsabili di reati di usura (art. 644 c.p. e connessi). Le censure principali: (i) inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa Andrea Gaetano perché già indagato in procedimenti collegati (art. 210 e art. 197-bis c.p.p.); (ii) contestazione della attendibilità del Gaetano per precedenti e comportamenti falsi; (iii) dedotta insussistenza del patto usurario e dell'elemento oggettivo (calcolo e natura degli interessi); (iv) contestazione delle aggravanti (stato di bisogno della vittima e che la vittima non svolgesse attività d'impresa in forma ufficiale). Altri profili (soprattutto nel ricorso di Cimino) riguardavano l'interpretazione dei riscontri documentali e la versione alternativa offerta dall'imputato (rapporti di affari anziché prestiti usurari).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha rigettato le censure: ha ritenuto corretta e sufficiente la motivazione della Corte d'appello e, per la maggior parte delle censure, ha escluso vizi di diritto rientranti nella cognizione di legittimità. In particolare: per De Fazio è stata confermata la condanna a 2 anni di reclusione e €5.000 di multa (capo C); per Bruno Cimino la Corte d'appello aveva dichiarato la prescrizione del reato ascritto al capo B e aveva rideterminato la pena per il capo A in 3 anni di reclusione e €5.000 di multa, decisione che la Cassazione ha ritenuto immune da censure. La Cassazione ha ritenuto che gli artt. 210 e 197-bis c.p.p. non fossero applicabili perché mancava una connessione di fatto giuridicamente rilevante fra i procedimenti; che la valutazione della credibilità del Gaetano era supportata da riscontri documentali e testimoniali; che la testimonianza della persona offesa poteva, di per sé, dimostrare l'entità usuraria degli interessi; e che le aggravanti erano correttamente motivate (stato di bisogno e attività imprenditoriale anche di fatto). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 644 cod. pen.

    commi 1 e 5 (con riferimento alle aggravanti)

    La Corte ha confermato che la configurazione dell'usura può fondarsi anche sulla sola testimonianza della persona offesa quando l'entità degli interessi emerga in modo chiaro; ha inoltre ritenuto legittima l'applicazione delle aggravanti (es. n.3 stato di bisogno; n.4 danno a chi svolge attività imprenditoriale) anche quando l'imprenditorialità sia di fatto.

  • art. 81 cod. pen.

    menzionato nella contestazione (concorso di persone nel reato)

    Richiamato come elemento costitutivo dell'imputazione (concorso tra più soggetti), senza rilievi interpretativi specifici dalla Corte se non per confermare le imputazioni formulate.

  • art. 110 cod. pen.

    menzionato nella imputazione verso De Fazio

    Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, richiamata nella motivazione senza rilievi innovativi.

  • art. 210 cod. proc. pen.

    richiamato dalla difesa per dedurre inutilizzabilità della prova testimoniale

    La Cassazione precisa che l'art. 210 (come l'art. 197-bis) si applica quando sussiste una connessione giuridicamente rilevante tra i fatti-reato: in assenza di tale connessione il soggetto indagato in altro procedimento può essere escusso come testimone e le sue dichiarazioni sono utilizzabili.

  • art. 197-bis cod. proc. pen.

    richiamato dalla difesa in relazione alla veste del teste

    Analogamente all'art. 210, la norma non si applica se manca la connessione tra i fatti-reato; l'essere indagato in altro procedimento non rende automaticamente inutilizzabili le dichiarazioni.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    La Corte ricorda i limiti del sindacato in Cassazione: sono censurabili solo violazioni di legge e motivazioni manifestamente illogiche; le doglianze meramente di fatto o riproposizioni delle valutazioni del merito sono inammissibili.

  • art. 12 cod. proc. pen.

    richiamato nella spiegazione del concetto di connessione

    Definisce la connessione tra procedimenti con riferimento ai fatti-reato; la Corte lo utilizza per stabilire che l'applicabilità degli artt. 210 e 197-bis dipende dalla connessione di fatti.

  • art. 371 cod. proc. pen.

    richiamato assieme all'art. 12 per la nozione di connessione

    Richiamato come parametro giuridico per valutare la rilevanza della connessione tra fatti-reato.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    menzionato in relazione ai limiti della motivazione nella cassazione

    Richiama il limite entro cui sono enunciati i motivi nel ricorso, sottolineando l'obbligo di sinteticità nella motivazione di cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    menzionato in relazione alla condanna alle spese

    Applicato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, in conseguenza dell'inammissibilità dei ricorsi.

  • art. 644, comma 3 cod. pen.

    richiamato implicitamente in riferimento al tasso soglia e ai decreti ministeriali

    La Corte osserva che i tassi dichiarati dalla persona offesa risultavano largamente superiori ai tassi soglia determinati dai decreti ministeriali, confermando la natura usuraria degli interessi.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di una persona offesa che sia indagata in altro procedimento non sono automaticamente inutilizzabili: artt. 210 e 197-bis c.p.p. valgono solo se sussiste una connessione giuridicamente rilevante tra i fatti; occorre verificare il rapporto tra i fatti-reato.
  • In Cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito: censure meramente ripropositive o basate su rivalutazioni della prova sono inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • La testimonianza della persona offesa può, da sola, costituire prova dell'usura quando l'entità degli interessi emerga chiaramente; non è sempre richiesta la dettagliata ricostruzione del tasso soglia nella motivazione quando il dato è evidente.
  • La credibilità di un testimone gravato da precedenti o procedimenti va valutata con rigore ma non esclude a priori la utilizzabilità delle sue dichiarazioni se sussistono riscontri documentali o testimoniali che le confermano.
  • Per contestare in Cassazione il travisamento della prova la parte ha l'onere di indicare puntualmente gli atti e le parti di processo che si assumono travisate (principio di autosufficienza del ricorso); generiche affermazioni non sono efficaci.
  • L'aggravante per danno a chi svolge attività imprenditoriale può applicarsi anche se l'attività è svolta di fatto e non formalmente intestata, quando emerga che la vittima gestiva e traeva beneficio dall'attività.
  • La prescrizione di un capo di imputazione, correttamente dichiarata dal giudice d'appello, comporta la riforma parziale della pena: la Cassazione verifica la legittimità formale e la motivazione della declaratoria di prescrizione ma non riesamina i fatti.

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