Sentenza n. 6473/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento GSE/P20220026027 del 28 ottobre 2022 rilasciato dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., recante all'oggetto “IAFR_6332-PA00001 – Gestione Esercizio impianto di generazione di energia elettrica da fonte Biogas di potenza nominale pari a 0,999 MW sito nel Comune di GRANZE (PD) – Conclusione del procedimento in autotutela per la revoca del provvedimento di qualifica di “Impianto alimentato da fonti rinnovabili” (nel seguito, IAFR) – Recupero incentivi riconosciuti – Azioni conseguenti alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 2582 del 7 aprile 2022” (doc. 1); - di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, ivi compresa la comunicazione GSE/P20220016462 adottata dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE in data 17 giugno 2022 e recante in oggetto “IAFR_6332-PA00001/Gestione Esercizio impianto di generazione di energia elettrica da fonte Biogas di potenza nominale pari a 0,999 MW sito nel Comune di GRANZE (PD) – Avvio del procedimento in autotutela per la revoca del provvedimento di qualifica di “Impianto alimentato da fonti rinnovabili” (nel seguito, IAFR) – Azioni conseguenti alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 2582 del 7 aprile 2022”, mai recapitata alla Fattorie San Prospero S.S. Società Agricola; nonché per l'accertamento della non sussistenza, in capo alla Società ricorrente, di alcun obbligo di restituzione al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. di somme a titolo di incentivi per il periodo compreso tra l'11 aprile 2017 e il 30 aprile 2018. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fattorie San Prospero S.S. Società Agricola il 13/4/2023: per l'annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, - del provvedimento GSE/P20230001420 del 24 gennaio 2023 rilasciato dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., recante all'oggetto “IAFR_6332-PA00001 – TO101148 – Gestione Esercizio impianto di generazione di energia elettrica da fonte Biogas di potenza nominale pari a 0,999 MW sito nel Comune di Granze (PD) – Conclusione del procedimento in autotutela per la revoca del provvedimento di qualifica di “Impianto alimentato da fonti rinnovabili” (IAFR) – Azioni conseguenti alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 2582 – Richiesta restituzione incentivi” (doc. 18); nonché per l'annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, dei medesimi atti impugnati con ricorso introduttivo, ossia - “del provvedimento GSE/P20220026027 del 28 ottobre 2022 rilasciato dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., recante all'oggetto “IAFR_6332-PA00001 – Gestione Esercizio impianto di generazione di energia elettrica da fonte Biogas di potenza nominale pari a 0,999 MW sito nel Comune di GRANZE (PD) – Conclusione del procedimento in autotutela per la revoca del provvedimento di qualifica di “Impianto alimentato da fonti rinnovabili” (nel seguito, IAFR) – Recupero incentivi riconosciuti – Azioni conseguenti alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 2582 del 7 aprile 2022” (doc. 1); - di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, ivi compresa la comunicazione GSE/P20220016462 adottata dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE in data 17 giugno 2022 e recante in oggetto “IAFR_6332-PA00001/Gestione Esercizio impianto di generazione di energia elettrica da fonte Biogas di potenza nominale pari a 0,999 MW sito nel Comune di GRANZE (PD) – Avvio del procedimento in autotutela per la revoca del provvedimento di qualifica di “Impianto alimentato da fonti rinnovabili” (nel seguito, IAFR) – Azioni conseguenti alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 2582 del 7 aprile 2022”, mai recapitata alla Fattorie San Prospero S.S. Società Agricola;” nonché per l'accertamento della non sussistenza, in capo alla Società ricorrente, di alcun obbligo di restituzione al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. di somme a titolo di incentivi per il periodo compreso tra l'11 aprile 2017 e il 30 aprile 2018. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fattorie San Prospero S.S. Società Agricola il 1/8/2023: per l'annullamento del provvedimento GSE/P20230017406 del 26 maggio 2023 rilasciato dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., avente ad oggetto “IAFR_6332-PA00001 – TO101148 – Gestione Esercizio impianto di generazione di energia elettrica da fonte Biogas di potenza nominale pari a 0,999 MW sito nel Comune di Granze (PD) – Conclusione del procedimento in autotutela per la revoca del provvedimento di qualifica di “Impianto alimentato da fonti rinnovabili” (IAFR) – Azioni conseguenti alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 2582 – Aggiornamento richiesta restituzione incentivi” (doc. 23); nonché per l'annullamento dei medesimi atti impugnati con il primo ricorso per motivi aggiunti, ossia il provvedimento GSE/P20230001420 del 24 gennaio 2023 rilasciato dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., recante all'oggetto “IAFR_6332-PA00001 – TO101148 – Gestione Esercizio impianto di generazione di energia elettrica da fonte Biogas di potenza nominale pari a 0,999 MW sito nel Comune di Granze (PD) – Conclusione del procedimento in autotutela per la revoca del provvedimento di qualifica di “Impianto alimentato da fonti rinnovabili” (IAFR) – Azioni conseguenti alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 2582 – Richiesta restituzione incentivi” (doc. 18); nonché per l'annullamento del provvedimento GSE/P20220026027 del 28 ottobre 2022 rilasciato dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., recante all'oggetto “IAFR_6332-PA00001 – Gestione Esercizio impianto di generazione di energia elettrica da fonte Biogas di potenza nominale pari a 0,999 MW sito nel Comune di GRANZE (PD) – Conclusione del procedimento in autotutela per la revoca del provvedimento di qualifica di “Impianto alimentato da fonti rinnovabili” (nel seguito, IAFR) – Recupero incentivi riconosciuti – Azioni conseguenti alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 2582 del 7 aprile 2022” (doc. 1); - tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali, ancorchè non conosciuti ivi compresa la comunicazione GSE/P20220016462 adottata dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE in data 17 giugno 2022 e recante in oggetto “IAFR_6332-PA00001/Gestione Esercizio impianto di generazione di energia elettrica da fonte Biogas di potenza nominale pari a 0,999 MW sito nel Comune di GRANZE (PD) – Avvio del procedimento in autotutela per la revoca del provvedimento di qualifica di “Impianto alimentato da fonti rinnovabili” (nel seguito, IAFR) – Azioni conseguenti alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 2582 del 7 aprile 2022”, mai recapitata alla Fattorie San Prospero S.S. Società Agricola. nonché per l'accertamento della non sussistenza, in capo alla Società ricorrente, di alcun obbligo di restituzione al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. di somme a titolo di incentivi per il periodo compreso tra l'11 aprile 2017 e il 30 aprile 2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti del GSE di revoca della qualifica IAFR e di recupero degli incentivi erogati per la produzione di energia da biogas nel periodo dall’11 aprile 2017 al 30 aprile 2018, con richiesta restitutoria quantificata in euro 1.397.315,37
Esito
Favorevole al resistente (gestore degli incentivi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava il provvedimento GSE del 28 ottobre 2022 e, con motivi aggiunti, i successivi provvedimenti del 24 gennaio 2023 e del 26 maggio 2023, chiedendone l’annullamento e l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di restituzione degli incentivi. Deduceva, in sintesi: l’assenza di un titolo legittimante la pretesa restitutoria nei propri confronti, poiché il rapporto diretto di incentivazione intercorreva tra il GSE e la società proprietaria dell’impianto, mentre la ricorrente aveva ricevuto gli incentivi in forza di rapporti contrattuali e di una cessione del credito estranei al GSE; la violazione dell’art. 42 del d.lgs. 28/2011 e della disciplina sugli incentivi; l’illegittimità del recupero perché la produzione era avvenuta durante il periodo in cui l’efficacia della decadenza dell’Autorizzazione Unica era stata sospesa cautelarmente dal TAR Veneto e dal Consiglio di Stato; la violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, del termine di dodici mesi e dei presupposti dell’autotutela; la violazione delle garanzie partecipative; la lesione del legittimo affidamento, della buona fede, della ragionevolezza e della proporzionalità; il difetto di istruttoria, la contraddittorietà e l’arbitrarietà dell’azione amministrativa. La ricorrente sosteneva inoltre che i provvedimenti cautelari avessero mantenuto l’efficacia dell’Autorizzazione Unica e impedissero il recupero degli incentivi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e tutti i motivi aggiunti, prescindendo dalle eccezioni preliminari del GSE per l’infondatezza nel merito. Ha chiarito che le misure cautelari hanno funzione interinale e non possono condizionare l’esito del giudizio di merito né attribuire efficacia definitiva a una situazione successivamente superata dalla sentenza che ha confermato la decadenza dell’Autorizzazione Unica. Il venir meno definitivo dell’Autorizzazione costituiva una modificazione dello stato di fatto e di diritto e legittimava il GSE ad adeguare la qualifica IAFR e i rapporti incentivanti, recuperando le somme indebitamente erogate. Il potere esercitato dal GSE è stato qualificato non come annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990, ma come potere autonomo di verifica, accertamento e controllo previsto dall’art. 42 del d.lgs. 28/2011. Tale potere ha natura doverosa e vincolata, è immanente alla durata del rapporto di incentivazione e può essere esercitato per tutto il periodo di permanenza del rapporto, anche mediante rideterminazione dei titoli spettanti. Ne consegue che non si applicano il termine di dodici mesi e gli ulteriori presupposti dell’autotutela decisoria. Il Collegio ha inoltre escluso la tutela del legittimo affidamento, poiché l’ammissione agli incentivi è priva di stabilità quando i controlli accertano il venir meno di condizioni rilevanti per il beneficio; il recupero delle erogazioni indebite costituisce attività vincolata e doverosa. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 42 d.lgs. 28/2011
nel caso di erogazioni indebite di benefici a carico dell’erario, il recupero delle relative risorse pubbliche assume carattere vincolato e doveroso
La disposizione attribuisce al GSE un potere di verifica e controllo sulla sussistenza originaria e sulla permanenza dei requisiti per gli incentivi; in caso di violazioni rilevanti, il Gestore deve adottare i provvedimenti di decadenza e recuperare le somme indebitamente erogate.
art. 21-nonies l. 241/1990
Non disciplina i provvedimenti impugnati, perché il potere esercitato dal GSE è stato qualificato come verifica e controllo settoriale, distinto dall’autotutela decisoria.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione allo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Il potere del GSE di verificare la spettanza degli incentivi e la permanenza dei relativi requisiti è immanente alla durata del rapporto incentivante e può essere esercitato per tutto il periodo di vigenza del rapporto, anche mediante rideterminazione o recupero dei benefici.
- Il potere di verifica previsto dall’art. 42 del d.lgs. 28/2011, quando è diretto ad accertare il venir meno delle condizioni legittimanti gli incentivi, ha natura doverosa e vincolata e non costituisce esercizio dell’autotutela decisoria ex art. 21-nonies l. 241/1990.
- Al potere di verifica e recupero degli incentivi non si applicano il termine di dodici mesi e gli ulteriori presupposti previsti per l’annullamento d’ufficio dall’art. 21-nonies l. 241/1990.
- Le misure cautelari amministrative hanno funzione interinale e non possono influire sull’esito del giudizio di merito né impedire gli effetti della decisione definitiva che accerti il venir meno del presupposto autorizzatorio dell’incentivo.
- Quando i controlli accertano violazioni rilevanti o il venir meno dei requisiti per il beneficio, il recupero delle somme indebitamente erogate costituisce attività vincolata e doverosa; il percettore non può invocare un legittimo affidamento qualificato sulla stabilità dell’erogazione.
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