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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16059/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal GIP per i reati di devastazione e saccheggio (art. 419 c.p., con aggravante ex art. 416-bis.1 c.p.) e per ricettazione e porto di armi clandestine, contestati in relazione a una spedizione punitiva nella notte del 14 agosto 2022. I motivi di ricorso erano quattro: 1) carenza di autonoma motivazione del Tribunale rispetto all'ordinanza cautelare originaria; 2) vizio nella valutazione dei gravi indizi in relazione al porto di arma, deducendo che dalle immagini non si poteva accertare che l'oggetto fosse un'arma; 3) mancanza di gravi indizi per il reato di devastazione e infondatezza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 perché la vittima non sarebbe stata intimorita; 4) difetto di adeguata motivazione circa l'attualità del pericolo e le esigenze cautelari.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il ricorso infondato sotto tutti i profili. Primo motivo: generico e privo di indicazioni puntuali sulle parti dell'ordinanza impugnata che avrebbero subito un vizio. Secondo motivo: la valutazione dei gravi indizi compete al giudice di merito; la qualificazione probatoria è stata sorretta anche dal riconoscimento operato da più vittime che indicavano Musacchio tra i soggetti che sparavano, sicché le immagini non erano indispensabili per escludere la gravità indiziaria. Terzo motivo: inammissibile per genericità nella parte relativa al titolo di reato; il Tribunale ha logicamente fondato i gravi indizi sul riconoscimento delle vittime e ha correttamente valorizzato le modalità plateali della spedizione punitiva per ritenere applicabile l'aggravante ex art. 416-bis.1. Quarto motivo: infondato; il Tribunale ha applicato la presunzione di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p. e motivato l'impossibilità di ritenere superata tale presunzione alla luce della condotta (spari in luogo pubblico, notturno, con gruppo). Infine, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 419 cod. pen.

    Norma relativa al reato di devastazione e saccheggio; la Corte ha ritenuto che i gravi indizi a carico del ricorrente fossero sufficienti per tale titolo di reato, fondati soprattutto sui riconoscimenti delle vittime e sulle modalità della condotta

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante collegata a connotazioni di tipo mafioso; la Corte ha interpretato l'aggravante come sussistente in presenza di modalità plateali e di un numero di persone tale da evocare l'espressione di un potere intimidatorio riconducibile a fenomeni associativi di stampo mafioso

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato la presunzione prevista da tale disposizione nella valutazione delle esigenze cautelari e ha ritenuto che non sussistessero elementi sufficienti per superare tale presunzione nel caso concreto

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di tale disposizione

Massime di principio

  • Le impugnazioni per carenza di autonoma motivazione devono indicare in modo specifico le parti dell'atto che si ritengono ricalcate e spiegare come ciò abbia leso concretamente la posizione dell'indagato; i rilievi generici sono destinati al rigetto.
  • In materia cautelare la verifica dei gravi indizi è in larga misura di competenza del giudice di merito: la Cassazione controlla solo la completezza, la logicità e la conformità della motivazione ai canoni di legge, senza rielaborare i fatti.
  • I riconoscimenti operati da più vittime hanno rilevanza notevole ai fini della sussistenza dei gravi indizi, anche se le immagini audiovisive non consentono da sole di identificare con assoluta certezza la natura di un oggetto trovato in mano a una persona.
  • L'assenza del soggetto nel momento dell'intervento delle forze dell'ordine non esclude la responsabilità: un allontanamento dopo la commissione del reato è compatibile con la partecipazione al fatto e non vizi a priori la deduzione indiziaria.
  • L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 può essere riconosciuta in presenza di modalità della condotta che, per platealità, numero di partecipanti e contesto, siano idonee a evocare una funzione intimidatoria di tipo associativo, indipendentemente dalla reazione individuale immediata della vittima.
  • Le censure sulla motivazione delle esigenze cautelari devono confutare puntualmente la applicabilità di presumzioni legali (es. art. 275 c.p.p.) o indicare elementi concreti in grado di superarle; l'uso di formule generiche di 'motivazione di stile' è insufficiente.

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