Sentenza n. 1668/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 883 7 novembre 2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza contingibile e urgente con cui il Sindaco ha ordinato l’accesso alla proprietà privata per consentire l’esecuzione di interventi di ripristino della fognatura comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario ha impugnato l’ordinanza sindacale deducendo, in primo grado e in appello, la violazione degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e mancata instaurazione del contraddittorio; l’irregolare notificazione del provvedimento, sostenendo che non fossero state eseguite tutte le formalità dell’art. 140 c.p.c.; la notificazione tardiva dell’ordinanza, asseritamente avvenuta dopo l’accesso forzoso e l’inizio dei lavori; l’omessa indicazione dell’autorità giudiziaria cui ricorrere; l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere extra ordinem, in particolare urgenza, contingibilità, straordinarietà e imprevedibilità, poiché il Comune conosceva già dal 2016 il guasto della tubatura; infine, il difetto di istruttoria. In appello, con il quarto e quinto motivo, il proprietario ha sostanzialmente riproposto le censure già esaminate dal TAR senza confrontarsi puntualmente con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: le interlocuzioni intervenute prima dell’ordinanza avevano consentito al proprietario di conoscere la necessità dell’accesso e di rappresentare la propria posizione; l’omissione delle formalità informative dell’art. 8 l. 241/1990, in assenza di un pregiudizio sostanziale e di indicazione degli argomenti che avrebbero potuto condurre a un diverso esito, costituisce mera irregolarità e non determina l’annullabilità dell’atto ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/1990. La censura concernente l’ulteriore autonoma motivazione del TAR, relativa alle esigenze di celerità, è stata dichiarata priva di interesse, essendo sufficiente la conferma dell’altra ratio decidendi. Il secondo motivo è stato respinto perché la relazione di notificazione attestava l’esecuzione della formalità contestata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. Il terzo motivo è stato respinto: l’ordinanza risultava comunicata prima dell’esecuzione; la mancata indicazione dell’autorità giudiziaria integra una mera irregolarità; l’asserita assenza di pericolo non era provata ed era comunque irrilevante alla luce dell’interlocuzione preventiva e della valida comunicazione. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili per violazione dell’art. 101, comma 1, c.p.a., poiché non contenevano una critica specifica alla motivazione del TAR, ma riproponevano le censure di primo grado sull’assenza dei presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente e sul difetto di istruttoria. Il proprietario è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 5.000, oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 7 e 8 l. 241/1990
La partecipazione procedimentale non va applicata in senso formalistico: occorre verificare il pregiudizio effettivamente arrecato al privato. Le interlocuzioni sostanziali intercorse prima dell’adozione dell’atto possono escludere una lesione sostanziale delle facoltà partecipative.
art. 21-octies l. 241/1990
non è annullabile il provvedimento per vizi formali non incidenti sulla sua legittimità sostanziale e il cui contenuto non avrebbe potuto essere differente da quello in concreto adottato
Le omissioni meramente formali non determinano l’annullamento quando non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale e il ricorrente non dimostri che la partecipazione avrebbe potuto condurre a un diverso contenuto del provvedimento.
art. 140 c.p.c.
La notificazione è valida quando dalla relazione di notificazione risulta l’avvenuto compimento della formalità contestata.
art. 101, comma 1, c.p.a.
L’appello deve contenere specifiche censure contro i capi e la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione dei motivi di primo grado, senza puntuale critica della decisione, comporta l’inammissibilità.
artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Il giudice può richiamare precedenti giurisprudenziali conformi a sostegno della motivazione.
Massime di principio
- La violazione delle regole sulla partecipazione procedimentale non comporta automaticamente l’annullamento del provvedimento: il giudice deve verificare se l’omissione abbia arrecato un pregiudizio sostanziale e il ricorrente deve indicare quali specifici apporti partecipativi avrebbero potuto determinare un diverso contenuto dell’atto.
- Le interlocuzioni sostanziali intercorse tra amministrazione e privato prima dell’adozione del provvedimento possono escludere una lesione effettiva delle facoltà partecipative, anche quando non abbiano rispettato tutte le formalità della comunicazione di avvio previste dagli artt. 7 e 8 l. 241/1990.
- Quando una sentenza si fonda su più autonome rationes decidendi convergenti nel rigetto della domanda, la conferma di una sola di esse rende privo di interesse l’esame delle censure rivolte contro le ulteriori motivazioni.
- L’appello amministrativo, quale revisio prioris instantiae, deve contenere una critica puntuale delle statuizioni e della motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure di primo grado, anche se riformulate, è inammissibile ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.a.
- La mancata indicazione, nel provvedimento amministrativo, dell’autorità giudiziaria cui proporre ricorso costituisce una mera irregolarità dell’atto e non determina, di per sé, l’illegittimità sostanziale del provvedimento.
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