Cassazione Penale, Sentenza n. 20298/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 30/01/2025 che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Taranto del 09/07/2024. Il ricorrente sosteneva che l'appello, presentato il 22/11/2024, fosse tempestivo: in base all'art. 172, comma 4, e all'art. 585 cod. proc. pen. il termine per proporre l'appello doveva scadere il 22/11/2024 e non il 21/11/2024, poiché il computo dei giorni non conteggia il giorno d'inizio della decorrenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha ricostruito che la sentenza era stata pronunciata il 09/07/2024 con termine novanta giorni per il deposito della motivazione (scadente il 07/10/2024); la motivazione è stata depositata il 04/10/2024 ma, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. c), il termine per proporre l'impugnazione decorre dalla scadenza del termine previsto per il deposito della sentenza (07/10/2024). Applicando l'art. 172, comma 4 (non si conteggia il giorno di inizio), i 45 giorni per l'appello decorrono dal giorno successivo al 07/10/2024 e scadono il 21/11/2024. L'appello presentato il 22/11/2024 è quindi tardivo e il ricorso è dichiarato inammissibile. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 172 cod. proc. pen., comma 4
Salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; si computa l'ultima ora o l'ultimo giorno
Per i termini conteggiati a giorni non si conta il giorno d'inizio della decorrenza: si inizia a computare dal giorno successivo, mentre si conta l'ultimo giorno.
art. 585 cod. proc. pen., comma 1 e comma 2, lett. c)
Stabilisce i termini per proporre le impugnazioni: il termine per presentare l'appello decorre dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza; pertanto, anche se la motivazione viene depositata prima, la decorrenza può partire dalla scadenza del termine previsto per il deposito.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza si applicano le conseguenze previste: condanna alle spese del procedimento e, se ne sussistono i presupposti, irrogazione di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Giurisprudenza richiamata: Sez. 5, n. 30723 del 21/06/2021
Principio consolidato secondo cui, nel caso di imputato presente e sentenza con riserva di deposito della motivazione, il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù dell'art. 172, comma 4.
Massime di principio
- Quando la sentenza è pronunciata con riserva di motivazione, il termine per proporre impugnazione decorre in genere dalla scadenza del termine previsto per il deposito della motivazione (art.585), non necessariamente dalla data effettiva del deposito.
- Per i termini espressi in giorni si applica l'art.172, comma 4: non si conta il giorno d'inizio della decorrenza e si conta l'ultimo giorno; quindi il conteggio parte dal giorno successivo a quello che individua l'inizio.
- Se il termine scade di un giorno e l'atto viene depositato il giorno successivo, l'impugnazione è tardiva e inammissibile, con conseguenti condanne alle spese e possibile sanzione a favore della Cassa delle ammende.
- In caso di termini brevi e computo a giorni è prudente depositare l'impugnazione prima dell'ultimo giorno utile, verificando la data esatta di inizio della decorrenza (scadenza del termine per il deposito della motivazione) e conservando prova dell'orario e della modalità di deposito.
- Se vi è incertezza sulla decorrenza (es. termine per il deposito della motivazione fissato dal giudice o dal termine legale), va chiarito tempestivamente e considerata la possibilità di istituire mezzi idonei per documentare il rispetto del termine (deposito telematico entro l'ultimo giorno utile, richiesta di annotazione di ricezione, ecc.).
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