Sentenza n. 250/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 32/2025 del Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Lavoro, pubblicata in data 24.01.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Lavoro, n. 32/2025, regolarmente notificata e divenuta definitiva. La sentenza aveva accertato il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici riconosciuti, oltre alla rifusione di parte delle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate nel titolo giudiziale. Il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 tra la notificazione del titolo all'Amministrazione e la proposizione del ricorso. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il giudicato non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva opposto alcuna ragione contraria. Ha quindi accolto il ricorso e dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, stabilendo che il commissario assuma le funzioni su istanza diretta della creditrice dopo la scadenza del termine e provveda all'esecuzione entro i successivi 120 giorni, adottando gli atti necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La sentenza del giudice del lavoro, costituente il titolo da eseguire, aveva riconosciuto in favore della ricorrente il beneficio previsto da tale disposizione e disposto l'assegnazione delle somme spettanti.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso in ottemperanza è stato ritenuto procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
In base a tale disposizione è stata disposta la distrazione delle spese di lite in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 39 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale fondamento dell'applicazione, nel processo amministrativo, della disciplina sulla distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza di condanna dell'Amministrazione al pagamento di somme, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- La mancata esecuzione di un giudicato da parte dell'Amministrazione, in assenza di contestazioni sulla spettanza e sull'azionabilità della pretesa, comporta l'accoglimento del ricorso per ottemperanza e la dichiarazione dell'obbligo di esecuzione integrale del titolo, detratte le somme eventualmente già corrisposte.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza del creditore, in caso di perdurante inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione inadempiente al momento della proposizione del ricorso deve essere condannata alle spese del giudizio.
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