Cassazione Penale, Ordinanza n. 18918/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo principale generico per indeterminatezza, in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., e ha reputato manifestamente infondata la doglianza sulla recidiva, poiché la circostanza non era stata contestata. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di invasione di terreni o edifici e per la relativa ipotesi aggravata di cui agli artt. 633 e 639-bis c.p. Il ricorso si articolava in un unico motivo, con cui si contestava la correttezza della motivazione posta a base della declaratoria di responsabilità; la censura è stata ritenuta generica e indeterminata perché non specificava quali elementi della motivazione fossero erronei o illogici, impedendo alla Corte di individuare con precisione i rilievi e di esercitare il controllo di legittimità. Inoltre, la ricorrente lamentava l'omessa esclusione della recidiva, ma la Corte ha rilevato che tale circostanza aggravante non era stata contestata, rendendo la doglianza manifestamente infondata.
Norme richiamate
art. 633 c.p.
Norma incriminatrice richiamata quale base del delitto per cui è stata affermata la responsabilità penale.
art. 639-bis c.p.
Richiamato come disposizione aggravatrice collegata al reato contestato.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e determinato; la mancanza di specificità rende il ricorso inammissibile perché non consente di individuare con precisione le censure.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo che contesta la motivazione della sentenza deve indicare in modo specifico e puntuale quali argomenti o passaggi logici siano erronei; una censura generica o meramente assertiva è inammissibile.
- La specificità del motivo ex art. 581 c.p.p. richiede che il giudice di legittimità sia posto in condizione di comprendere immediatamente i rilievi mossi e di esercitare il sindacato richiesto, senza dover ricercare d'ufficio le ragioni della doglianza.
- È manifestamente infondata la censura relativa a una circostanza aggravante che non risulta contestata nel processo, poiché il giudice non può escludere o valutare d'ufficio un aggravamento non portato ritualmente in contestazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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