Cassazione Civile, Sentenza n. 1609/2021 del 26/01/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa alla realizzazione di un macchinario prototipo per produzione di alveari in cartone. Ondacor aveva chiesto la restituzione di € 78.000 versati e il risarcimento, sostenendo che il macchinario non funzionasse secondo le specifiche (inadempimento contrattuale). Faccini contestava, affermando che si trattava di un accordo per ricerca e sviluppo di un prototipo senza obbligo di risultato e che Ondacor avesse bloccato i pagamenti e mutato unilateralmente gli accordi; in via riconvenzionale chiedeva risarcimento per danni. In primo grado il Tribunale di Asti dichiarò risolta la convenzione e rigettò le domande di restituzione e risarcitorie. La Corte d'Appello di Torino ritenne invece che si trattasse di contratto d'appalto, accertò l'inadempimento dell'appaltatore e condannò Faccini alla restituzione di € 78.000 con interessi; Faccini impugnò in Cassazione denunciando, tra l'altro, carenza di motivazione, errata qualificazione del contratto, omissione dell'esame di fatti decisivi (pagamenti e eccezione di inadempimento), mancato esame del recesso e della decadenza per vizi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Faccini. Ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi: il sindacato sulla motivazione è limitato dal riformato art. 360 c.p.c. (controllo solo su omesso esame di fatto decisivo o su manifesta illogicità), il giudice del merito ha correttamente qualificato il rapporto come appalto sulla base delle risultanze probatorie (comune volontà delle parti e aspettativa di risultato), e ha valutato che non risultasse provata l'accettazione da parte di Ondacor del rischio di fallimento della sperimentazione. Inoltre la Corte ha ritenuto che le eccezioni e domande non dedotte in appello non potessero essere esaminate (principio tantum devolutum quantum appellatum) e che la censura sulla decadenza per vizi non fosse stata tempestivamente proposta in appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione (liquidate in complessivi € 7.500,00 più accessori) e resta validamente applicata la sentenza di merito che impone il pagamento di € 78.000,00 con interessi.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. (n. 5 e n. 3)
Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato: è proponibile l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso fra le parti; la Corte valuta l'assenza assoluta o la manifesta illogicità della motivazione.
art. 1362 c.c. e art. 1371 c.c.
Criteri ermeneutici contrattuali: la Corte territoriale ha valutato la comune volontà delle parti alla luce delle prove e ha correttamente applicato le regole di interpretazione per concludere che il rapporto rientrava nello schema dell'appalto.
art. 1460 c.c.
Eccezione di inadempimento reciproco (inademplenti non est adimplendum): la Corte ha ritenuto che l'eventuale blocco dei pagamenti non fosse provato come fatto idoneo a esonerare l'appaltatore, e in ogni caso questioni non dedotte in appello non possono essere esaminate.
art. 1453 c.c.
Risoluzione del contratto per inadempimento: la Corte d'appello ha dichiarato la risoluzione e ritenuto l'inadempimento a carico dell'appaltatore.
art. 1667 c.c.
Garanzia per vizi dell'opera: la Cassazione ha rilevato che l'eccezione di decadenza per tardiva denuncia dei vizi non era stata proposta in appello e quindi non poteva essere valutata.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata nella liquidazione delle spese di lite telematiche; la Corte ha disposto l'applicazione e la dichiarazione prevista.
artt. 366 e 369 c.p.c. (richiami su onere di specificazione del motivo)
La parte in cassazione deve indicare in modo specifico il fatto storico omesso, la sua fonte testuale o processuale, il momento e la decisività della questione; altrimenti il motivo è inammissibile.
principio 'tantum devolutum quantum appellatum'
Gli atti, le domande e le eccezioni non riproposte in appello si intendono rinunciate e non possono essere esaminate dalla Corte d'appello né dalla Cassazione se non tempestivamente dedotte.
Massime di principio
- La qualificazione giuridica del contratto (appalto vs. accordo di ricerca/sviluppo) è questione di fatto valutata dal giudice del merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è omessa, contraddittoria o manifestaemente illogica oppure se è omesso l'esame di un fatto storico decisivo debitamente indicato.
- Se le parti hanno concordato la realizzazione di un'opera con caratteristiche richieste dal committente e dall'istruttoria emerge la volontà che l'appaltatore garantisca il risultato promesso, il rapporto può essere qualificato come appalto anche se l'opera è un prototipo.
- La parte che invoca l'eccezione di inadempimento o la decadenza per vizi deve proporla tempestivamente e, in caso di impugnazione, riproporla espressamente in appello (principio tantum devolutum quantum appellatum).
- A seguito della riforma del 2012, i motivi di cassazione per carenza di motivazione sono più restrittivi: occorre indicare il fatto storico omesso e dimostrarne la decisività; non basta lamentare genericamente insufficienza o contraddittorietà.
- In contratti complessi e innovativi, la condotta delle parti (pagamenti, accettazione di prove e tarature, collaudi) è elemento probatorio rilevante per stabilire chi abbia assunto il rischio della buona riuscita; chi sostiene l'aleatorietà dell'impegno deve provare che l'altra parte ne fosse consapevole e l'avesse accettata.
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