Cassazione Civile, Ordinanza n. 05574/2024 del 01/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia origina da una domanda di riscatto agrario di un terreno agricolo, inizialmente proposta nei confronti dell'acquirente del bene e poi della sua successiva avente causa. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda; il successivo ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile per tardività, perché proposto oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. Il soccombente ha allora chiesto la revocazione dell'ordinanza di inammissibilità, deducendo errore di fatto ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c.: secondo il ricorrente, la Corte avrebbe omesso di considerare che alcune parti e il difensore avevano residenza/studio in comuni inclusi negli elenchi dei territori colpiti dal sisma del 2016, con conseguente sospensione dei termini processuali ex art. 49 d.l. 189/2016, conv. in l. 229/2016, e quindi tempestività del ricorso originario. La società intimata non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che l'errore denunciato non fosse configurabile, perché la disciplina sulla sospensione dei termini per sisma avrebbe potuto operare solo se nel ricorso per cassazione fosse stata specificamente allegata la ricorrenza dei relativi presupposti fattuali (residenza delle parti e sede dello studio del difensore alle date degli eventi sismici), circostanza che non risultava dedotta negli atti del giudizio di legittimità. Ha aggiunto, in via assorbente e anche nel merito, che comunque il ricorso per cassazione sarebbe rimasto tardivo anche applicando la sospensione prevista per il difensore, con scadenza del termine al 16 febbraio 2018, prima della notifica del 19 febbraio 2018. Non sono state liquidate spese per l'assenza di difese della società intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
Il termine lungo per impugnare la sentenza di merito era applicabile ratione temporis e, nel caso concreto, risultava scaduto prima della proposizione del ricorso per cassazione.
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione delle decisioni di cassazione è ammessa nei limiti dell'errore di fatto previsto dalla norma, secondo presupposti rigorosi.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore di fatto idoneo alla revocazione deve essere una svista percettiva, decisiva, non di giudizio, risultante dagli atti e non oggetto di discussione.
art. 375 c.p.c.
La trattazione del ricorso per revocazione è stata fissata in adunanza camerale alla luce della disciplina processuale richiamata dalla Corte.
art. 49 d.l. 17 ottobre 2016, n. 189
Prevede la sospensione dei termini processuali e sostanziali per i soggetti residenti o operanti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, ma richiede la deduzione e verifica dei relativi presupposti di fatto.
d.l. 17 ottobre 2016, n. 189
Decreto-legge recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, richiamato per la sospensione dei termini.
l. 15 dicembre 2016, n. 229
Legge di conversione del d.l. 189/2016, richiamata per la disciplina della sospensione dei termini.
d.l. 8/2017
Intervento integrativo della disciplina emergenziale sismica richiamata nel ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio, anche nel giudizio di cassazione, richiede una svista percettiva immediatamente verificabile dagli atti, non una valutazione giuridica o interpretativa della fattispecie.
- Per configurare l'errore revocatorio relativo all'omessa applicazione di una norma processuale speciale, la parte deve aver allegato nel ricorso originario i fatti costitutivi che ne consentono l'operatività; in mancanza di tali allegazioni non è imputabile al giudice l'omessa applicazione della disciplina.
- L'errore di fatto revocatorio deve essere autonomo e riguardare gli atti interni del giudizio di legittimità; se il vizio riguarda fatti o documenti che avrebbero dovuto essere dedotti nel giudizio di merito o nel ricorso originario, va fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.
- Quando il ricorso per cassazione sarebbe comunque tardivo anche applicando la sospensione invocata, manca comunque il carattere decisivo dell'errore dedotto e la revocazione non è ammissibile.
- Nel giudizio di legittimità, se il ricorso risulta inammissibile o infondato, è superfluo disporre l'integrazione del contraddittorio o la rinnovazione della notifica, perché ciò aggraverebbe il processo senza utilità per la tutela delle parti.
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