Sentenza del 09/06/2017 n. 14377 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Redditi di lavoro autonomo non assimilabili ai redditi d'impresa - Assoggettamento a tributo - Declaratoria di incostituzionalità - Pagamento eseguito in base ad iscrizione a ruolo - Mancata presentazione di domanda di rimborso - Rapporto esaurito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso dell'ILOR versata per autotassazione sui redditi dichiarati dal 1978 al 1986, sostenendo che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1980, i redditi di lavoro autonomo non assimilabili a quelli d'impresa non fossero assoggettabili all'imposta. Contestava inoltre la dichiarata decadenza dal diritto al rimborso e deduceva violazioni di legge, difetti di motivazione e l'erronea qualificazione dei propri redditi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la declaratoria di incostituzionalità opera sui rapporti ancora pendenti, ma non su quelli già esauriti per giudicato, atto amministrativo definitivo o scadenza dei termini per contestare l'imposta. Poiché il contribuente aveva effettuato versamenti diretti e presentato l'istanza di rimborso oltre il termine decadenziale di diciotto mesi previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, il diritto al rimborso era decaduto. Il quarto motivo relativo all'assoggettabilità dei redditi è rimasto assorbito. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia non ha svolto attività processuale.
Norme richiamate
Sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1980
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'assoggettamento ad ILOR dei redditi di lavoro autonomo non assimilabili ai redditi d'impresa.
La pronuncia si applica ai rapporti ancora pendenti, ma non consente di riaprire rapporti ormai definiti per giudicato, definitività dell'atto o scadenza dei termini per impugnare o chiedere il rimborso.
Art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972
Termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale per proporre impugnazione.
Se il pagamento deriva da iscrizione a ruolo, la mancata impugnazione della cartella entro il termine previsto rende definitivo il rapporto e preclude il rimborso fondato sulla successiva declaratoria di incostituzionalità.
Art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973
Termine di diciotto mesi dal versamento per presentare la domanda di rimborso dei versamenti diretti.
Il termine si applica a tutti i versamenti diretti non preceduti da un atto impositivo, indipendentemente dal luogo o dalle modalità concrete del pagamento. La decadenza può essere rilevata d'ufficio quando i fatti necessari risultano dagli atti.
Art. 51 del d.P.R. n. 597 del 1973
La disposizione costituiva la base normativa dell'assoggettamento all'ILOR dei redditi oggetto della controversia, ma la questione sostanziale è rimasta assorbita a causa della decadenza dal rimborso.
Art. 372 del codice di procedura civile
In sede di cassazione non è normalmente possibile introdurre nuovi fatti o documenti necessari per accertare una decadenza, salvo le ipotesi eccezionali previste dalla norma.
Massime di principio
- Una sentenza di incostituzionalità può incidere sui rapporti tributari ancora pendenti, ma non riapre automaticamente rapporti già definiti o rispetto ai quali siano scaduti i termini di impugnazione o rimborso.
- Per i versamenti diretti, la richiesta di rimborso deve essere presentata entro il termine decadenziale previsto dalla legge; il decorso del termine impedisce di ottenere il rimborso anche se l'imposta è stata successivamente dichiarata incostituzionale.
- Quando il tributo è richiesto tramite ruolo, occorre impugnare tempestivamente la cartella; in mancanza, l'iscrizione diventa definitiva e non può essere normalmente contestata in seguito sulla base di una nuova interpretazione normativa.
- La decadenza può essere rilevata d'ufficio se le date dei pagamenti e della domanda risultano già dagli atti, ma in cassazione non può essere fondata per la prima volta su fatti o documenti nuovi.
- In situazioni analoghe è essenziale distinguere tra pagamento mediante ruolo e versamento diretto, verificare la data del pagamento o della notifica della cartella e rispettare il relativo termine per impugnazione o rimborso.
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