Cassazione Penale, Sentenza n. 22591/2023 del 24/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per tentata truffa con aggravante di agevolazione mafiosa. Di Scanno e Cherubini deducono violazione di legge e insufficienza di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante 416-bis (mancanza di conoscenza del clan Pagnozzi e travisamento delle intercettazioni). Cherubini contesta altresì la confusione tra conoscenza e conoscibilità del clan e la equiparazione tra contesto criminale comune e mafia. Tabolacci contesta la fondatezza della responsabilità penale per inidoneità tecnica del suo apporto (incapacità informatica, inefficacia del codice MT 799), nega la consapevolezza di collaborare con affiliati al clan e lamenta il diniego delle attenuanti generiche e l'eccessiva quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto corretta la qualificazione dell'aggravante come circostanza soggettiva (dolo specifico) ma ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente dimostrato la consapevolezza e la condivisione, da parte degli imputati, della finalità di agevolare il clan Pagnozzi, valorizzando sentenze passate, la notorietà mediatica dei fatti connessi a Pagnozzi e intercettazioni ritenute significative. Quanto alle censure di Tabolacci sull'inidoneità del codice e sulla insufficiente competenza tecnica, la Corte ha richiamato il principio per cui l'azione è inidonea ai fini dell'art. 56 c.p. solo se intrinsecamente e radicalmente incapace di produrre l'evento: nel caso non ricorre tale inidoneità assoluta e il contributo fornito è stato ritenuto decisivo. Il diniego delle attenuanti generiche e la commisurazione della pena sono stati ritenuti insindacabili in Cassazione in assenza di motivazione contraddittoria. Conseguentemente i ricorsi sono inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p. (circostanza aggravante 416-bis, comma 1)
art. 416-bis, comma 1 c.p.
L'aggravante richiede dolo specifico: è applicabile solo se il concorrente ha agito con la finalità di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa o ne ha fatto propria tale finalità; la conoscenza dell'elemento intenzionale può derivare dalla condivisione della rappresentazione del fine altrui
art. 56 c.p. (tentativo)
Il tentativo è configurabile quando siano stati compiuti atti idonei, in senso relativo, diretti in modo immediato e non equivoco alla consumazione: l'inidoneità rilevante è solo quella assoluta, intrinseca e originaria
art. 49 c.p. (dolo)
Richiamato nel contesto della valutazione del dolo diretto e della rappresentazione dell'elemento psicologico comune tra concorrenti
art. 581 c.p.p. (requisiti del motivo di cassazione)
art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c)
Impone l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno del motivo: la ripetizione pedissequa dei motivi già esaminati in appello è insufficiente e può rendere il ricorso inammissibile
art. 133 c.p. (criteri di determinazione della pena)
La determinazione della pena è rimessa al giudice di merito secondo i criteri previsti; la Cassazione non sindaca discrezionalità motivata salvo vizio manifesto
art. 62-bis c.p. (attenuanti generiche)
La valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche è giudizio di fatto del magistrato di merito, sindacabile in Cassazione solo se manca motivazione congrua o sussiste palese contraddittorietà
art. 616 c.p.p. (condanna alle spese e ammende)
Norma applicata per liquidare le spese processuali e la sanzione pecuniaria a carico dei ricorrenti dichiarati inammissibili
Massime di principio
- L'aggravante per agevolazione di associazione mafiosa (art. 416-bis) ha natura soggettiva: è necessario dimostrare che il singolo agente abbia voluto o fatto propria la finalità di agevolare il sodalizio; la prova può essere desunta da elementi fattuali concreti, intercettazioni e notorietà pubblica
- In Cassazione non è consentita la rivalutazione del materiale probatorio o delle intercettazioni se la motivazione di merito ha fornito una lettura coerente: la critica deve dimostrare il travisamento della prova per essere accolta
- Per il tentativo di reato l'idoneità degli atti va valutata ex ante; solo l'inidoneità assoluta e intrinseca esclude il tentativo: insufficienza o difficoltà del mezzo non bastano ad escludere la responsabilità
- La ripetizione generica dei motivi già esaminati e rigettati in appello rende il ricorso per cassazione inammissibile per carenza dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p.
- La valutazione sulle attenuanti generiche e sulla commisurazione della pena è fondamentalmente discrezionale e di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di motivazione insufficiente o contraddittoria
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