Cassazione Penale, Sentenza n. 9255/2025 del 06/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi: 1) nullità della sentenza per omessa o viziata citazione dell'imputata all'udienza di appello per presunte irregolarità nella notifica via art.157 e art.161 c.p.p. (raccomandata risultata 'destinatario sconosciuto', affissione di avviso e accessi dell'ufficiale giudiziario); 2) errata applicazione dell'art.337 c.p. (resistenza a P.U.), vizio di motivazione e travisamento della prova: la difesa ha contestato la valutazione delle testimonianze e ha prodotto documentazione medica e fotografica per dimostrare che la condotta era riconducibile a condizioni personali/psichiche della ricorrente e non a resistenza attiva, nonché che si sarebbe trattato al più di resistenza passiva o di reazione dovuta a timore per la propria incolumità.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo perché eventuali vizi di notifica erano stati comunque sanati dal rinvio disposto in appello o, se rilevanti, avrebbero costituito nullità a regime intermedio soggetta a decadenza ex art.180 c.p.p. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sostanzialmente chiede una rivalutazione del fatto e della prova, materia non devoluta alla Corte di legittimità. Di conseguenza è stata confermata la pronuncia di merito (con la pena rideterminata in appello) e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 651 c.p.
Norma relativa al rifiuto di fornire documenti o generalità: è stata la fattispecie contestata nel capo a) e ritenuta dai giudici di merito come base dell'identificazione iniziale.
art. 337 c.p.
Delitto di resistenza a pubblico ufficiale: i giudici di merito hanno ritenuto provata la condotta attiva di opposizione (spinte, calci, pugni, sputo) con conseguente condanna, decisione ritenuta non sindacabile in Cassazione sul piano di fatto.
art. 157 c.p.p.
Disposizioni sulla notifica degli atti a domicilio eletto e sugli effetti della notificazione tramite raccomandata: il passaggio rilevante è che gli effetti decorrono dal ricevimento della raccomandata, profilo contestato dalla ricorrente ma valutato non pregiudizievole dall'organo giudicante a seguito di rinotifica.
art. 161 c.p.p., comma 4
Regole sull'affissione dell'avviso e modalità di completamento della notificazione: la Corte ha ritenuto che le formalità eseguite dall'ufficiale giudiziario (due accessi e affissione avviso) abbiano posto l'imputata nelle condizioni di conoscere l'udienza, anche se la raccomandata risultava poi inesitata.
art. 180 c.p.p.
Nullità a regime intermedio: la Corte ha richiamato che eventuali nullità di questo tipo devono essere eccepite tempestivamente e che la mancata tempestiva deduzione comporta sanatoria/decadenza.
art. 616 c.p.p.
Norma sulla condanna alle spese processuali: applicata per condannare la ricorrente alle spese a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- I vizi formali di notifica possono essere superati dalla successiva rinotifica disposta dal giudice; se la nullità è di 'regime intermedio' deve essere eccepita nei termini (art.180 c.p.p.), altrimenti si considera sanata.
- Quando la contestazione riguarda solo la regolarità della notifica (art.157/161 c.p.p.), è cruciale produrre la tempestiva eccezione e non limitarla a deduzioni successive: la mancata eccezione può determinare la perdita del rimedio.
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti e le valutazioni probatorie svolte dai giudici di merito; i motivi che si risolvono in una diversa valutazione delle prove sono, di norma, inammissibili in sede di legittimità.
- Per contrastare efficacemente una ricostruzione giudiziale dei fatti basata su testimonianze, è necessario proporre nei gradi di merito elementi probatori concreti e chiedere specifiche acquisizioni istruttorie; semplici affermazioni sulla condizione di salute o sulla 'errata valutazione' senza prospettare mezzi di prova idonei difficilmente prevalgono in sede di legittimità.
- La qualificazione della condotta come resistenza attiva o resistenza passiva dipende dalla valutazione degli atti concreti (spinte, calci, pugni, tentativi di fuga): se i giudici di merito ritengono che sia stata posta in essere una azione idonea a ostacolare l'operato del P.U., la decisione è difficilmente sindacabile in Cassazione salvo profili di diritto.
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