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Sentenza

Sentenza n. 1013/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento - della deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana tra Langa e Alto Monferrato del 28/6/2025, n. 10 (recante «Delega al Comune di Prasco per la gestione dei Fondi Ato 2021 - Provvedimenti»), nella parte in cui, con riferimento al Comune di Visone, ha disposto di non procedere all’esecuzione degli interventi di manutenzione della rete di scolo delle acque meteoriche del sistema viario minore, finanziati con “Fondi ATO Annualità 2021”; - di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, successivo o comunque consequenziale, ivi compreso l’eventuale e non conosciuto atto di diniego da parte della suddetta Unione Montana in merito all’istanza di annullamento in autotutela della deliberazione n. 10/2025, presentata dal Comune di Visone in data 23/08/2025;

Giustizia amministrativa202502443

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana che aveva sospeso l’esecuzione di interventi di manutenzione della rete di scolo del sistema viario minore del Comune, già approvati e finanziati con Fondi ATO

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana del 28 giugno 2025, con la quale era stata sospesa l’esecuzione di interventi di manutenzione già approvati dalla Giunta dell’Unione, in attesa della definizione di non meglio precisate “posizioni debitorie” del Comune. Sono stati dedotti cinque motivi: incompetenza funzionale del Consiglio dell’Unione, poiché la sospensione di interventi di ordinaria amministrazione non rientrerebbe nelle sue attribuzioni statutarie; violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento, in assenza di ragioni d’urgenza; difetto di motivazione, per l’indeterminatezza della natura e dell’ammontare delle posizioni debitorie e per l’assenza di un fondamento giuridico della sospensione; illegittima subordinazione dell’interesse pubblico alla manutenzione della viabilità agli interessi economici e patrimoniali dell’Unione; violazione dell’obbligo dell’Unione di realizzare con risorse proprie interventi già approvati e finanziati, anche se riferiti al territorio di un Comune successivamente receduto dall’Unione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto prioritario esaminare il motivo relativo all’incompetenza funzionale, in quanto attinente alla titolarità originaria del potere, e ha dichiarato fondato tale motivo. Lo Statuto dell’Unione limita la competenza del Consiglio all’approvazione degli atti fondamentali indicati dall’art. 42, comma 2, TUEL, mentre attribuisce alla Giunta, in via residuale, tutti gli atti di amministrazione non riservati al Consiglio o al Presidente. Gli interventi erano interamente finanziati dai Fondi ATO, senza impegni di spesa diretti per l’Unione né modifiche del suo patrimonio; inoltre, i progetti erano già stati approvati dalla Giunta e la fase progettuale ed esecutiva risultava esaurita. L’avvio o la sospensione dei lavori, per natura e consistenza economica, rientrava quindi nell’ordinaria amministrazione e non aveva rilievo generale o portata strategica tali da radicare la competenza del Consiglio. Poiché la Giunta aveva approvato i lavori nell’esercizio delle proprie attribuzioni, non vi era ragione per riconoscere al Consiglio la competenza a sospenderne l’esecuzione. Il ricorso è stato accolto e la deliberazione impugnata è stata annullata. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti, poiché l’art. 34, comma 2, c.p.a. impedisce al giudice amministrativo di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. L’Unione Montana è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 2, Statuto dell’Unione Montana

    Il Consiglio esercita l’attività d’indirizzo e controllo politico amministrativo dell’Unione. La competenza del Consiglio è limitata all’approvazione degli atti fondamentali che l’articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede per i Consigli Comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto.

    La competenza del Consiglio dell’Unione è limitata agli atti fondamentali e alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

  • art. 42, comma 2, d.lgs. 267/2000

    Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali.

    La disposizione individua le attribuzioni del Consiglio e non ricomprende la sospensione di interventi di ordinaria amministrazione già approvati e finanziati, ove non comporti impegni di spesa pluriennali, modifiche patrimoniali o scelte strategiche.

  • art. 18 Statuto dell’Unione Montana

    La Giunta [...] provvede ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze del Presidente previste dallo Statuto.

    La Giunta esercita la competenza amministrativa residuale sugli atti non riservati al Consiglio o al Presidente.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo non può pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.

    L’accoglimento della censura di incompetenza comporta l’assorbimento delle ulteriori doglianze relative a poteri amministrativi non ancora esercitati dall’organo competente.

  • art. 4, comma 1, D.M. 55/2014

    I parametri per la liquidazione dei compensi professionali sono stati applicati con dimidiazione in ragione della natura e della modesta complessità della controversia.

Massime di principio

  • Quando lo statuto di un’Unione di comuni limita la competenza del Consiglio agli atti fondamentali previsti dall’art. 42, comma 2, TUEL, gli atti di amministrazione ordinaria non riservati espressamente al Consiglio rientrano nella competenza residuale della Giunta.
  • La sospensione dell’esecuzione di lavori già approvati dalla Giunta, integralmente finanziati con risorse esterne e privi di incidenza diretta sul bilancio o sul patrimonio dell’ente, costituisce attività di ordinaria amministrazione e non decisione strategica riservata al Consiglio.
  • L’organo che non è competente ad adottare una determinazione non può fondare la propria competenza sulla rilevanza economica o organizzativa della questione quando lo statuto e la legge attribuiscono la relativa gestione all’organo esecutivo.
  • L’accoglimento della censura di incompetenza, che attiene alla titolarità originaria del potere, consente di assorbire le ulteriori censure e impedisce al giudice amministrativo di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati dall’organo competente.

Come è indicizzato

MaterieRegioni e rapporti tra livelli di governoResponsabile del procedimento e competenzaInvalidità del provvedimento
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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