Cassazione Penale, Sentenza n. 2673/2023 del 23/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Milano che li ha condannati per tentata estorsione aggravata. Contestano: errata e falsa applicazione degli artt. 43 e 629 c.p.; travisamento delle prove; carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza degli elementi materiali e soggettivi dell'estorsione (con specifiche contestazioni su date, assenza di richieste economiche in alcuni episodi, archiviazione/assoluzioni di terzi e loro presunta inconsapevolezza, mancanza di collegamento fra minacce e pretesa di denaro); contestano l'aggravante per piu' persone riunite; impugnano la quantificazione delle pene e il diniego delle attenuanti generiche, la recidiva contestata alla sig.ra GUIDERDONE e la mancata concessione dei benefici di legge al sig. MINNITI. Sostengono inoltre che la Corte d'Appello si sia limitata a riprodurre la motivazione di primo grado senza confutare le censure d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto la maggior parte dei motivi manifestamente infondati: ha confermato che la valutazione della credibilità della persona offesa e la ricostruzione dei fatti sono di competenza del giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate; ha ritenuto non provati i travisamenti lamentati e ha considerato legittima la qualificazione dei fatti come tentata estorsione. Tuttavia la Corte ha accolto un motivo: la sentenza impugnata è carente nella motivazione sul riconoscimento della recidiva nei confronti di GUIDERDONE Rita. Per tale motivo la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano esclusivamente in relazione al riconoscimento della recidiva, che dovrà essere riesaminato e adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 99 c.p. Inoltre, per l'inammissibilità di parte del ricorso, il sig. MINNITI è stato condannato al pagamento delle spese e ad una somma di euro 3.000 a titolo di ammenda da versare alla cassa delle ammende. In sintesi: confermata in gran parte la condanna per i reati contestati; annullamento parziale e rinvio limitato al profilo della recidiva della GUIDERDONE.
Norme richiamate
art. 43 cod. pen.
Norma sul tentativo: la Corte ha ritenuto corretta la configurazione del tentativo nell'ambito dei fatti contestati e che non vi sia stata errata applicazione da parte del giudice di merito
art. 629 cod. pen.
Norma che punisce l'estorsione: la Corte ha confermato che gli elementi dell'estorsione (minaccia finalizzata a un profitto ingiusto) erano adeguatamente accertati dal giudice di merito
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Limiti dell'esame in Cassazione: la Corte ha richiamato che non compete al giudice di legittimità riesaminare la valutazione di merito sulla credibilità delle prove né sostituirsi al giudice nel riconsiderare fatti e attendibilità, salvo manifesta illogicità o travisamento specificamente dedotto
art. 62-bis cod. pen.
Attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto generiche e non sufficientemente argomentate le censure sulla loro applicazione; il diniego è stato ritenuto congruamente motivato dal giudice di merito
art. 99 cod. pen.
Recidiva: la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di appello sul riconoscimento della recidiva non sia adeguata e ha annullato con rinvio la decisione limitatamente a questo profilo, chiedendo un nuovo esame motivato
art. 133 cod. pen.
Determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la quantificazione della pena e il richiamo agli elementi usati per giustificare un aumento rispetto al minimo sia stata sufficientemente motivata dal giudice di merito
art. 581 cod. proc. pen.
Requisiti dell'impugnazione in appello: la Corte ha richiamato che alcuni motivi d'appello erano così generici da non soddisfare i requisiti di specificità richiesti, giustificando il mancato approfondimento della Corte territoriale
art. 616 cod. proc. pen.
Conseguenze per inammissibilità: la Corte ha applicato la norma condannando il ricorrente MINNITI al pagamento delle spese e, riconoscendo profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma alla cassa delle ammende
Massime di principio
- In Cassazione non è sufficiente riprodurre le censure già presentate in appello: il ricorso deve indicare specificamente le ragioni di diritto e i fatti che sorreggono ogni domanda, altrimenti rischia l'inammissibilità.
- La valutazione della credibilità delle dichiarazioni della persona offesa e degli altri testi è questione di fatto di competenza del giudice di merito e non è riesaminabile in sede di legittimità, salvo manifesta illogicità o travisamento specificamente dedotti e dimostrabili.
- Se la decisione di merito (primo grado e appello) è conforme e integrata, il vizio di travisamento in Cassazione è difficilmente rilevabile a meno che non si dimostri che il secondo grado abbia introdotto per la prima volta argomenti travisati.
- Le doglianze generiche sulla quantificazione della pena o sul mancato riconoscimento di benefici/attenuanti sono destinate a fallire se non sostenute da argomentazioni concrete e riferimenti ai criteri di giudizio rilevanti.
- Il riconoscimento della recidiva richiede motivazione puntuale: la mancata esplicitazione del nesso con la pericolosità sociale o la mancata valutazione delle circostanze porta all'annullamento con rinvio su quel punto.
- Quando si impugna un provvedimento penale conviene concentrare le doglianze su punti di diritto (vizi di motivazione specifici, travisamento provato, errori di applicazione normativa) e non soltanto proporre versioni alternative dei fatti, perché la rinnovazione del giudizio di fatto è preclusa in Cassazione.
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