Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 13423/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La persona condannata ha adito la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, chiedendo il riconoscimento della sospensione condizionale della pena che il giudice della cognizione avrebbe omesso del tutto di decidere. Avverso l'ordinanza sfavorevole ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi, non riportati analiticamente nel testo, entrambi ritenuti manifestamente infondati. È stata inoltre depositata una memoria difensiva oltre il termine previsto, dichiarata tardiva.

La decisione

La Corte ha preliminarmente dichiarato tardiva la memoria difensiva depositata oltre il termine di cui all'art. 611 c.p.p., richiamato dall'art. 610 c.p.p. Ha poi ritenuto manifestamente infondati i due motivi di ricorso, osservando che la sospensione condizionale della pena può essere riconosciuta solo dal giudice della cognizione, il quale deve verificare i presupposti oggettivi e soggettivi dell'art. 163 c.p., mentre in sede esecutiva il beneficio può essere concesso solo nell'ambito della disciplina del concorso formale o della continuazione. Ne è conseguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 611 c.p.p.

    richiamato quale termine per il deposito della memoria nel procedimento davanti alla Corte di cassazione, rispetto al quale la memoria è stata ritenuta tardiva

  • art. 610 c.p.p.

    richiamato quale norma che disciplina il procedimento davanti alla Sezione

  • art. 163 c.p.

    norma che disciplina i presupposti oggettivi e soggettivi della sospensione condizionale della pena, valutabili dal giudice della cognizione

Massime di principio

  • La sospensione condizionale della pena deve essere riconosciuta dal giudice della cognizione, che è tenuto a verificare tutti i presupposti di legge; non è in generale rimediabile in sede esecutiva un'omissione del giudice di merito sul punto.
  • In sede esecutiva il beneficio della sospensione condizionale può essere concesso solo nei limiti specificamente ammessi dalla disciplina del concorso formale o della continuazione, non come generale sanatoria dell'omessa pronuncia del giudice della cognizione.
  • Nel procedimento camerale in Cassazione, la memoria depositata oltre il termine previsto è tardiva e non può essere valutata.
  • Quando il ricorso è manifestamente infondato e non emergono elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.