Cassazione Penale, Ordinanza n. 13423/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La persona condannata ha adito la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, chiedendo il riconoscimento della sospensione condizionale della pena che il giudice della cognizione avrebbe omesso del tutto di decidere. Avverso l'ordinanza sfavorevole ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi, non riportati analiticamente nel testo, entrambi ritenuti manifestamente infondati. È stata inoltre depositata una memoria difensiva oltre il termine previsto, dichiarata tardiva.
La decisione
La Corte ha preliminarmente dichiarato tardiva la memoria difensiva depositata oltre il termine di cui all'art. 611 c.p.p., richiamato dall'art. 610 c.p.p. Ha poi ritenuto manifestamente infondati i due motivi di ricorso, osservando che la sospensione condizionale della pena può essere riconosciuta solo dal giudice della cognizione, il quale deve verificare i presupposti oggettivi e soggettivi dell'art. 163 c.p., mentre in sede esecutiva il beneficio può essere concesso solo nell'ambito della disciplina del concorso formale o della continuazione. Ne è conseguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 611 c.p.p.
richiamato quale termine per il deposito della memoria nel procedimento davanti alla Corte di cassazione, rispetto al quale la memoria è stata ritenuta tardiva
art. 610 c.p.p.
richiamato quale norma che disciplina il procedimento davanti alla Sezione
art. 163 c.p.
norma che disciplina i presupposti oggettivi e soggettivi della sospensione condizionale della pena, valutabili dal giudice della cognizione
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena deve essere riconosciuta dal giudice della cognizione, che è tenuto a verificare tutti i presupposti di legge; non è in generale rimediabile in sede esecutiva un'omissione del giudice di merito sul punto.
- In sede esecutiva il beneficio della sospensione condizionale può essere concesso solo nei limiti specificamente ammessi dalla disciplina del concorso formale o della continuazione, non come generale sanatoria dell'omessa pronuncia del giudice della cognizione.
- Nel procedimento camerale in Cassazione, la memoria depositata oltre il termine previsto è tardiva e non può essere valutata.
- Quando il ricorso è manifestamente infondato e non emergono elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
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