R.R. Puglia 10/2003
Regolamento per la ricollocazione e la mobilità del personale dipendente delle aziende sanitarie appartenente al comparto a seguito di processi di ristrutturazione (•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, per la Regione Puglia, i criteri e le procedure per ricollocare o trasferire il personale del comparto delle aziende sanitarie coinvolto in processi di ristrutturazione e riordino della rete ospedaliera. Prevede priorità per la ricollocazione interna, poi la mobilità esterna, quindi la collocazione in disponibilità. È stato abrogato dal 17 ottobre 2012.
Ricollocazione e mobilità del personale del comparto delle aziende sanitarie pugliesi in caso di ristrutturazione
Ricollocazione e mobilità del personale del comparto sanitario pugliese
Il regolamento disciplina, per la Regione Puglia, le regole generali per gestire le eccedenze di personale del comparto delle aziende sanitarie conseguenti a processi di ristrutturazione e riordino della rete ospedaliera. La disciplina è costruita nel rispetto dell’autonomia aziendale, della contrattazione collettiva e delle norme statali richiamate, ma è oggi abrogata.
Ambito applicativo e finalità
La disciplina si applica al personale dipendente delle aziende sanitarie appartenente al comparto, quando risultino esuberi derivanti da ristrutturazioni, riconversioni, disattivazioni, nuove istituzioni di servizi o altre modifiche organizzative. L’obiettivo principale è evitare, per quanto possibile, le dichiarazioni di eccedenza, privilegiando la ricollocazione nel medesimo ambito aziendale e, solo successivamente, la mobilità verso altre strutture.
Quadro di riferimento e principi generali
Il regolamento si fonda sul quadro normativo statale e contrattuale richiamato, in particolare sulle disposizioni in materia di organizzazione delle aziende sanitarie, gestione delle eccedenze e mobilità del personale. Le aziende devono operare previo confronto e accordo con le organizzazioni sindacali e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e integrativi del comparto sanità.
Adempimenti delle aziende sanitarie
Ciascuna azienda sanitaria, entro 90 giorni dall’adozione del provvedimento regionale sui criteri di definizione delle dotazioni organiche conseguenti alla ristrutturazione, e previo accordo in contrattazione integrativa aziendale, deve adottare una deliberazione ricognitiva preventiva della dotazione organica generale. Tale atto deve indicare:
- strutture operative confermate, dimesse, riconvertite o di nuova istituzione, con relative sedi;
- dotazione organica di ciascuna struttura, distinguendo posti coperti e confermati, posti soppressi, posti vacanti, posti che si renderanno vacanti entro un anno e posti di nuova istituzione.
I posti vacanti e quelli che si libereranno entro un anno, nonché i posti di nuova istituzione, restano in sede di prima applicazione disponibili prioritariamente per la ricollocazione e, in subordine, per la mobilità, per un anno dalla deliberazione ricognitiva. Le deliberazioni aziendali, conclusi i termini di pubblicazione, sono trasmesse al competente ufficio regionale per il coordinamento e la verifica.
Ordine delle procedure: ricollocazione, mobilità, disponibilità
Le operazioni devono seguire un ordine tassativo di priorità:
- ricollocazione interna all’azienda;
- mobilità esterna;
- collocazione in disponibilità.
Per i dirigenti sindacali individuati dalla contrattazione collettiva, il trasferimento ad altra unità operativa è subordinato al nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza e/o della RSU, se il dipendente ne è componente. La collocazione in disponibilità può intervenire solo dopo l’esaurimento delle fasi di ricollocazione interna e mobilità esterna.
Ricollocazione interna
La ricollocazione interna deve avvenire nel rispetto della programmazione regionale, dell’atto aziendale e delle dotazioni organiche, mediante gli strumenti negoziali definiti in contrattazione integrativa aziendale. Dopo la collocazione sulla base della dotazione organica ricognita, i dipendenti in esubero sono ricollocati, su domanda, secondo questo ordine di priorità:
- copertura dei posti vacanti;
- copertura dei posti derivanti da riconversioni o nuove istituzioni;
- copertura dei posti vacanti o che si renderanno vacanti entro un anno dalla delibera regionale sui criteri di rideterminazione delle dotazioni organiche;
- assistenza domiciliare.
La deliberazione ricognitiva va affissa all’albo e notificata entro 10 giorni alle organizzazioni sindacali e ai dipendenti in esubero. L’area gestione del personale invita i dipendenti interessati a presentare entro 30 giorni domanda di ricollocazione volontaria con curriculum formativo e professionale e indicazione delle preferenze. Sulla base dei criteri negoziati si formano graduatorie per ciascuna disponibilità; il direttore generale provvede alla ricollocazione entro 10 giorni dalla formazione delle graduatorie.
Chi non presenta domanda pur essendovi obbligato, chi non accetta la ricollocazione d’ufficio e chi, comunque, non risulta ricollocato o ricollocabile, viene inserito nell’elenco del personale dichiarato in eccedenza. Al termine, il direttore generale adotta una deliberazione conclusiva con l’elenco dei posti confermati e del personale ricollocato, del personale dichiarato eccedente e dei posti vacanti o indisponibili, da trasmettere alla Regione, alle RSU e alle organizzazioni sindacali.
Mobilità esterna volontaria
Sulla base delle deliberazioni aziendali, la Regione effettua una ricognizione complessiva dei posti vacanti e del personale dichiarato in eccedenza, distinto per profilo professionale, indicando anche i posti disponibili nelle varie aziende, strutture e sedi. Tale ricognizione è approvata dalla Giunta regionale.
Entro 15 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento regionale si pubblica sul Bollettino Ufficiale un bando per i posti disponibili, distinti per azienda, struttura, sede e profilo professionale. I posti del bando sono riservati alla ricollocazione del personale dichiarato in eccedenza, che può presentare domanda di mobilità esterna entro 30 giorni dalla pubblicazione, corredata da curriculum.
La valutazione delle domande tiene conto di criteri premiali legati, tra l’altro, a:
- handicap del dipendente o di familiari;
- situazione familiare e carichi di famiglia;
- anzianità di servizio nella pubblica amministrazione;
- particolari condizioni di salute del lavoratore o di familiari.
Le graduatorie sono predisposte entro 60 giorni dalla scadenza del bando e approvate con deliberazione della Giunta regionale, con notifica alle aziende interessate, al personale e alle organizzazioni sindacali regionali. Nei termini contrattuali previsti si procede alla stipula del nuovo contratto individuale.
Mobilità esterna d’ufficio e passaggio diretto ad altri enti
Esaurita la mobilità volontaria, la Regione attiva la mobilità esterna d’ufficio per il personale ancora non collocato, utilizzando i posti residui e sulla base delle opzioni espresse in una graduatoria unica regionale. I dipendenti sono convocati per iscritto almeno 7 giorni prima della scelta; chi non si presenta è riconvocato una sola volta. In caso di ulteriore mancata presentazione, la collocazione avviene d’ufficio secondo l’ordine di graduatoria e tenendo conto della minore distanza tra residenza e nuova sede. La decisione è formalizzata con atto dirigenziale e porta alla stipula del nuovo contratto individuale.
Per il personale che non abbia presentato domanda di mobilità volontaria, la procedura d’ufficio si applica in base alla maggiore anzianità di servizio risultante dalla ricognizione aziendale. Inoltre, per favorire il passaggio diretto ad altre aziende ed enti del comparto o di diverso comparto, l’azienda comunica l’elenco del personale eccedente alle altre amministrazioni operanti nell’ambito regionale. La contrattazione integrativa può prevedere iniziative di formazione e riqualificazione; sono previsti anche tentativi nell’ambito del servizio sanitario di altre Regioni e degli altri comparti del pubblico impiego.
Regime temporale e transitorio
La disciplina contiene alcuni limiti temporali rilevanti:
- la disponibilità prioritaria dei posti vacanti, vacanti entro un anno e di nuova istituzione opera, in prima applicazione, per un anno dalla deliberazione ricognitiva aziendale;
- la procedura di pubblicazione del bando regionale per la mobilità esterna deve avvenire entro 15 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento regionale;
- la domanda di mobilità esterna volontaria va presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando;
- le graduatorie regionali devono essere predisposte entro 60 giorni dalla scadenza del bando.
Abrogazione e attualità
Il regolamento è espressamente abrogato dall’art. 9, comma 7, del Regolamento regionale 17 ottobre 2012, n. 25, con effetti dal giorno della pubblicazione di quest’ultimo. Di conseguenza, si tratta di una fonte oggi non più applicabile nella prassi.
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