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Regolamento

R.R. Puglia 9/2003

Regolamento per la ricollocazione e la mobilità del personale appartenente all'area dirigenziale sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa (S.P.T.A.) a seguito di processi di ristrutturazione (•)

Normativa regionaleR.R. Puglia 9/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, per le aziende sanitarie della Regione Puglia, le procedure di ricollocazione interna, mobilità esterna e, solo in ultima istanza, disponibilità del personale dirigenziale SPTA in esubero per ristrutturazioni. Prevede obblighi ricognitivi per le aziende, priorità di utilizzo dei posti vacanti e una durata limitata di alcune disponibilità. È stato però abrogato dal 17 ottobre 2012.

Ricollocazione e mobilità del personale dirigenziale sanitario, professionale, tecnica e amministrativa (SPTA) nei processi di ristrutturazione

Ricollocazione e mobilità del personale dirigenziale SPTA nei processi di ristrutturazione

Il regolamento ha disciplinato, per la Regione Puglia, le procedure da seguire nei casi di esubero del personale dell’area dirigenziale sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa (S.P.T.A.) conseguente a processi di ristrutturazione delle aziende sanitarie ed enti del comparto. La disciplina mirava a rendere uniformi, imparziali e trasparenti le operazioni di ricollocazione e mobilità, nel rispetto della normativa statale e contrattuale richiamata.

Ambito di applicazione e finalità

Il provvedimento si applicava ai dirigenti S.P.T.A. dipendenti delle aziende sanitarie ed enti del comparto della Regione Puglia interessati da ristrutturazioni, riconversioni, dismissioni o potenziamenti di strutture operative. La finalità principale era evitare, per quanto possibile, la dichiarazione di eccedenza del personale, privilegiando il riassorbimento interno e la mobilità rispetto alla collocazione in disponibilità.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina si collocava nel quadro delle norme statali e contrattuali richiamate nel regolamento, in particolare:

  • norme sull’organizzazione delle unità sanitarie locali e sulla gestione del personale in eccedenza;
  • contratto collettivo dell’area dirigenziale, con riferimento agli accordi di mobilità, alla contrattazione integrativa, al coordinamento regionale e alla retribuzione di posizione;
  • norme sulla tutela dei dirigenti sindacali;
  • disposizioni relative alla ristrutturazione della rete ospedaliera e al riassorbimento prioritario degli esuberi.

Adempimenti delle aziende sanitarie

Per attivare le procedure di ricollocazione e mobilità, ciascuna azienda sanitaria doveva, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento regionale sui criteri di definizione delle dotazioni organiche conseguenti ai processi di ristrutturazione e previo accordo con le organizzazioni sindacali in sede di contrattazione integrativa aziendale, adottare una deliberazione ricognitiva preventiva della dotazione organica generale.

In tale deliberazione dovevano essere indicati:

  • le strutture operative confermate, dismesse, riconvertite o di nuova istituzione, con le rispettive sedi;
  • la dotazione organica di ciascuna struttura operativa, distinguendo posti coperti e confermati, posti coperti ma eccedenti, posti vacanti confermati e disponibili, posti che si sarebbero liberati entro un anno e posti di nuova istituzione.

I posti vacanti e quelli che si rendevano disponibili per cessazione dal servizio entro un anno, nonché quelli derivanti da nuove istituzioni, erano considerati, in prima applicazione e per un anno dalla deliberazione ricognitiva, disponibili esclusivamente per la ricollocazione e la mobilità connesse alla ristrutturazione.

Le aree e discipline dovevano essere indicate con la denominazione principale prevista dalla tabella A del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modificazioni. Le deliberazioni aziendali andavano trasmesse immediatamente all’ufficio competente del Settore Sanità dell’Assessorato regionale e alle organizzazioni sindacali aziendali firmatarie del CCNL, per il coordinamento degli ulteriori adempimenti e per la verifica dell’applicazione del regolamento.

Ordine delle procedure di ricollocazione e mobilità

Il regolamento stabiliva un ordine tassativo di priorità per la gestione del personale in esubero:

  • prima la ricollocazione interna all’azienda;
  • poi la mobilità esterna;
  • infine la collocazione in disponibilità.

Per i dirigenti in esubero doveva essere esperito ogni utile tentativo di ricollocazione non solo nella disciplina di appartenenza, ma anche in discipline equipollenti, affini o diverse, secondo i criteri regolamentari, con l’obiettivo prioritario di evitare le dichiarazioni di eccedenza.

Dirigenti sindacali e garanzie particolari

Per i dirigenti sindacali indicati dalla normativa contrattuale richiamata, la mobilità conseguente al conferimento del nuovo incarico richiedeva l’esplicita accettazione del dirigente e il previo nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza. Questa regola non si applicava nel caso di eliminazione della struttura di appartenenza.

Collocazione in disponibilità

La collocazione in disponibilità costituiva l’ultima misura, attivabile solo dopo l’esperimento delle procedure di ricollocazione interna e di mobilità esterna. Il regolamento la configurava quindi come soluzione residuale, da utilizzare soltanto se le prime due fasi non avessero consentito il riassorbimento del personale eccedente.

Regime temporale e obsolescenza

Il regolamento è stato espressamente abrogato dall’art. 9, comma 6, del Reg. reg. 17 ottobre 2012, n. 26, con effetto dalla data della sua pubblicazione. Pertanto oggi non ha più applicazione pratica ed è da considerarsi obsoleto.

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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

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