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Sentenza

Sentenza n. 4770/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202509248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Abruzzo n. 462/2025, nella parte in cui ha respinto i secondi motivi aggiunti contro la rinnovata aggiudicazione della gara al raggruppamento temporaneo controinteressato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 d.lgs. 36/2023, per l’affidamento del servizio di supporto nella verifica e nel controllo della qualità del servizio regionale di elisoccorso. Dopo l’annullamento in autotutela della prima aggiudicazione e la rinnovazione della valutazione delle offerte mediante confronto a coppie, la gara è stata nuovamente aggiudicata al medesimo raggruppamento temporaneo, mentre l’appellante si è classificata seconda. L’appellante ha dedotto: la carenza del requisito di idoneità professionale della mandataria e di una mandante, sostenendo che le rispettive attività e qualificazioni non fossero pertinenti all’oggetto specialistico dell’appalto; la carenza del requisito di capacità tecnica e professionale, assumendo che i singoli esecutori dovessero possedere pro quota l’esperienza relativa alle prestazioni da ciascuno dichiarate; l’omesso accertamento di una situazione di conflitto di interessi, derivante dai rapporti professionali e societari di alcuni componenti del raggruppamento con imprese operanti nel settore dell’elisoccorso; l’illogicità e l’inattendibilità dei punteggi attribuiti all’offerta aggiudicataria per i criteri relativi all’organico, alla flessibilità operativa, alle dotazioni e agli strumenti informativi e alle proposte migliorative; nonché il mancato superamento della prova di resistenza da parte della stazione appaltante e del giudice di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto i motivi relativi ai requisiti di partecipazione e al conflitto di interessi e ha dichiarato improcedibili alcune censure sui punteggi per carenza di interesse concreto, confermando sostanzialmente la sentenza del TAR. Quanto all’idoneità professionale, l’art. 100, comma 3, d.lgs. 36/2023 richiede un’attività pertinente, non necessariamente coincidente con l’oggetto dell’appalto. La pertinenza consiste in un rapporto di contiguità, affinità o comune appartenenza a una macro-area tecnico-professionale. L’ingegnere titolare della mandataria, pur avendo svolto prevalentemente attività nel settore civile, possedeva una laurea in ingegneria aeronautica e una significativa esperienza di project management, coerente con le funzioni di responsabile del servizio; la mandante, inoltre, aveva un oggetto sociale comprendente servizi di consulenza e management nel settore aeronautico, ritenuti inerenti alle attività di controllo e auditing del servizio di elisoccorso. Quanto alla capacità tecnica e professionale, l’art. 68, comma 11, d.lgs. 36/2023 stabilisce come regola generale che il requisito sia posseduto complessivamente dal raggruppamento. La deroga relativa all’esecutore opera solo quando la lex specialis prescriva specifici requisiti riferiti alla singola prestazione che il componente si è impegnato a eseguire. Poiché il disciplinare richiedeva unitariamente l’esecuzione di tre contratti analoghi, senza ritagliare requisiti specifici per le singole attività di coordinamento, controllo della qualità e controllo operativo, era sufficiente il possesso cumulativo del requisito da parte del raggruppamento. Quanto al conflitto di interessi, l’art. 16, comma 2, d.lgs. 36/2023 impone che la minaccia all’imparzialità sia provata sulla base di presupposti specifici e documentati e riguardi interessi effettivi, il cui soddisfacimento sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro. Il fatto che l’amministratore di una mandante fosse collegato a un’impresa operante in un diverso contesto regionale non dimostrava una concreta o potenziale interferenza con il servizio oggetto della gara, né la possibilità di influenzare la procedura o la relativa esecuzione per procurare un vantaggio concorrenziale. L’eventuale partecipazione dell’impresa collegata a una futura gara regionale costituiva una mera eventualità, non sufficiente a integrare il conflitto. Venuta meno la situazione conflittuale, non assumeva rilievo autonomo l’omessa dichiarazione nel DGUE. Quanto alle valutazioni dell’offerta tecnica, il giudice ha ribadito che il confronto a coppie esprime una valutazione tecnico-discrezionale comparativa, sindacabile solo in presenza di uso distorto del metodo, macroscopica inattendibilità, manifesta arbitrarietà o palese insostenibilità logica. Le contestazioni dell’appellante non dimostravano tali vizi. Per il criterio relativo all’organico, la commissione poteva valorizzare l’esperienza e la qualificazione professionale del team, nonostante il minor numero di componenti rispetto alle offerte concorrenti; la sostituzione del personale assente costituiva un compito del responsabile del servizio e non un requisito quantitativo autonomo dell’organigramma. Le censure sui criteri D ed E sono state dichiarate improcedibili perché, anche sottraendo i punteggi contestati, la riparametrazione avrebbe lasciato invariata la graduatoria e non avrebbe consentito all’appellante di conseguire l’aggiudicazione. L’appello è stato quindi in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Disciplina la procedura aperta utilizzata per l’affidamento.

  • art. 100, comma 3, d.lgs. 36/2023

    Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione [...] per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto.

    Il requisito di idoneità professionale è soddisfatto da un’attività pertinente, affine o contigua a quella oggetto dell’appalto, senza necessità di perfetta coincidenza.

  • art. 68, comma 2, d.lgs. 36/2023

    Rileva per la definizione delle prestazioni che i singoli componenti del raggruppamento si impegnano a eseguire.

  • art. 68, comma 11, d.lgs. 36/2023

    I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se [...] abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali.

    La regola generale per gli appalti di servizi e forniture è il possesso cumulativo del requisito di capacità tecnica e professionale da parte del raggruppamento; il possesso individuale pro quota o pro parte è necessario solo se previsto dalla lex specialis per specifiche prestazioni.

  • art. 93, commi 3 e 6, d.lgs. 36/2023

    Norme richiamate nel giudizio in relazione alla composizione e alla riconvocazione della commissione, ma non poste a fondamento di un accoglimento.

  • art. 95, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023

    La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti [...] che la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all’articolo 16 non diversamente risolvibile.

    L’esclusione presuppone l’accertamento di un conflitto di interessi riconducibile all’art. 16 e non diversamente risolvibile.

  • art. 16, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2023

    La percepita minaccia all’imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro.

    Il conflitto, anche potenziale, richiede presupposti specifici e documentati, interessi effettivi contrapposti e una concreta possibilità che l’esercizio dei compiti affidati sia deviato dall’interesse pubblico.

  • art. 17.2 del Disciplinare di gara

    Prevedeva il metodo del confronto a coppie per la valutazione degli elementi tecnico-qualitativi.

Massime di principio

  • Il requisito di idoneità professionale previsto per gli appalti di servizi è soddisfatto quando l’attività risultante dall’iscrizione camerale o professionale sia pertinente, cioè affine, contigua o riconducibile alla medesima macro-area tecnico-scientifica dell’oggetto dell’appalto; non è necessaria la perfetta coincidenza con la prestazione richiesta.
  • La pertinenza dell’idoneità professionale deve essere valutata in relazione alle concrete funzioni affidate al concorrente: per un responsabile del servizio possono assumere rilievo una laurea pertinente e un’esperienza significativa di project management, anche se maturata in un settore applicativo diverso da quello specialistico dell’appalto.
  • Negli appalti di servizi e forniture, il requisito di capacità tecnica e professionale è, in via generale, possedibile cumulativamente dal raggruppamento. Il requisito deve essere posseduto individualmente dall’esecutore soltanto quando la lex specialis prescriva specifici requisiti qualificatori riferiti alla prestazione da questi assunta; non basta che il disciplinare descriva unitariamente un’esperienza riferita al servizio complessivo.
  • Il conflitto di interessi, anche potenziale, non è configurabile sulla base della sola presenza di rapporti professionali o societari con operatori concorrenti nello stesso settore. Chi lo deduce deve dimostrare presupposti specifici e documentati, interessi effettivi contrapposti e la concreta possibilità che il soggetto affidatario influenzi la procedura o l’esecuzione per perseguire l’interesse privato a scapito di quello pubblico.
  • Nel confronto a coppie, la valutazione della commissione è sindacabile soltanto in presenza di un uso distorto del metodo, di macroscopica inattendibilità tecnica, manifesta arbitrarietà o palese insostenibilità logica; non è sufficiente contrapporre alla valutazione comparativa della commissione una diversa preferenza soggettiva per la propria offerta.
  • Una censura sui punteggi dell’offerta tecnica è improcedibile per carenza di interesse quando, anche ipotizzando la sottrazione dei punteggi contestati e applicando la riparametrazione prevista dalla lex specialis, la graduatoria finale e la posizione dell’appellante resterebbero invariate.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di capacità economica e tecnica
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblica

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