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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40823/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale impugnava la sentenza di appello che aveva derubricato i reati contestati (da peculato a truffa aggravata per Gatti, Pichetti, Piccini, Cirillo e Colucci e diversa qualificazione per Perlo), con conseguente dichiarazione di incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Roma. Il PG censurava principalmente la derubricazione da peculato a truffa: sosteneva che, in qualità di presidente di Finpiemonte, Gatti avesse comunque la disponibilità dei fondi (per ragioni di rappresentanza, prassi e prassi consolidata nell'ente) e che la Corte di appello avesse confuso potere di rappresentanza esterna con filtro interno di poteri. Inoltre contestava la qualificazione della posizione della Direttrice generale Perlo (reato commissivo vs omissivo) e sollevava questioni processuali connesse alla competenza. Parallelamente, l'imputato Massimo Santoro proponeva ricorso autonomo deducendo profili di illegittimità in ordine alla condotta contestata (art. 342 d.lgs. n.14/2019), alla mancanza del dolo e alla insussistenza delle aggravanti con effetto sulla prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore generale: la decisione di appello che dichiara l'incompetenza (anche se derivante da diversa qualificazione giuridica del fatto) non è impugnabile in cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., essendo previsto il rimedio del conflitto di competenza (art. 28) per la parte che contesta la competenza. Quanto al ricorso proposto dall'imputato Massimo Santoro, la Corte ha ritenuto intervenuta la prescrizione del reato per cui era stato condannato (art. 342 d.lgs. n.14/2019), rilevando che l'aggravante speciale che avrebbe allungato il termine di prescrizione non era stata espressamente riconosciuta nella sentenza di primo grado né considerata nella determinazione della pena; di conseguenza ha annullato senza rinvio la condanna nei confronti di Santoro per prescrizione. In sintesi: ricorso del PG inammissibile; annullamento senza rinvio della condanna di Santoro per intervenuta prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 568, comma 2, cod. proc. pen.

    "salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'art. 28"

    La Corte interpreta la norma nel senso che le sentenze che dichiarano incompetenza sono inammissibili in Cassazione, anche quando l'incompetenza derivi da una diversa qualificazione giuridica del fatto; il rimedio è il conflitto di competenza ex art. 28

  • art. 28, cod. proc. pen.

    Norma indicata quale rimedio procedurale corretto per chi contesta una decisione di incompetenza: il contrasto va risolto mediante conflitto di competenza e non mediante ricorso per cassazione contro la pronuncia di incompetenza

  • art. 24, comma 1, cod. proc. pen.

    Riferita dalla Corte come presidio procedurale: il giudice di appello che riconosce l'incompetenza per qualsiasi causa annulla e trasmette gli atti, e tale pronuncia non è sindacabile in cassazione secondo art. 568, comma 2

  • art. 12, lett. c), cod. proc. pen.

    Citato nella discussione sulla connessione tra reati (per dedurre spostamento di competenza); la Corte richiama che la connessione e le regole di competenza territoriale vanno valutate nei termini previsti dal codice, ma la controversia sulla competenza non si risolve in Cassazione contro la sentenza che la dichiara

  • art. 16, cod. proc. pen.

    Richiamato perché invocato nelle argomentazioni difensive come norma che regola lo spostamento di competenza in caso di connessione; la Corte non ha ritenuto il ricorso del PG mezzo idoneo a sindacare la decisione di incompetenza

  • art. 342, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

    Norma sostanziale contestata a Santoro: la Corte rileva che per il computo della prescrizione rileva la qualificazione pienamente riconosciuta in sentenza; l'aggravante speciale prevista dal comma 3 allunga il termine di prescrizione solo se espressamente riconosciuta nella motivazione e nel dispositivo, altrimenti non prolunga i termini

Massime di principio

  • Avverso una sentenza di appello che dichiari l'incompetenza territoriale la via corretta non è il ricorso per cassazione quando l'incompetenza può dare luogo a conflitto: il rimedio è il conflitto di competenza (art. 28), mentre la cassazione è inammissibile per effetto dell'art. 568, comma 2.
  • Quando la Corte di appello derubrica un reato (es. da peculato a truffa) e dichiara l'incompetenza per territorio sulla base della nuova qualificazione, le parti che ritengono errata la qualificazione devono valutare la proposizione del conflitto di competenza piuttosto che il ricorso per cassazione contro la pronuncia di incompetenza.
  • La disponibilità del denaro nella fattispecie di reati contro il patrimonio di un ente va valutata non solo in base alla rappresentanza formale, ma anche rispetto alla concreta possibilità di disporre delle somme: tuttavia, in sede penale la Corte di merito può escludere il peculato se accerta che la disponibilità materiale era ottenuta mediante artifici e raggiri (configurando truffa).
  • Per le questioni sulla qualificazione di atti commissivi vs omissioni (es. responsabilità del direttore generale per non aver impedito l'uso dei fondi), è necessario valutare la partecipazione attiva, i poteri effettivi e le condotte concretamente poste in essere; la diversa qualificazione può mutare anche la competenza territoriale.
  • Ai fini della prescrizione, le aggravanti "ad effetto speciale" (che allungano i termini) rilevano solo se riconosciute espressamente nella sentenza e valorizzate nella determinazione della pena; la mancata esplicita statuizione impedisce di considerarle per il computo della prescrizione.
  • Se si intende contestare la qualificazione giuridica operata dal giudice di merito che incide sulla competenza, pianificare tempestivamente il ricorso procedurale adeguato (conflitto di competenza) è essenziale, perché il ricorso per cassazione può risultare inammissibile per ragioni processuali formali.

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