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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17357/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente proponeva cinque motivi di ricorso contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per i capi 1), 3) e 4) della rubrica. Con i primi tre motivi deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità, lamentando in particolare la valutazione delle sommarie informazioni testimoniali di alcune persone offese, la presenza di un traduttore, la contestazione di tali dichiarazioni, il regime di utilizzabilità delle prove nel rito abbreviato, la ricostruzione delle condotte ritenute caratterizzate da particolare aggressività anche mediante uso di armi e gli elementi probatori relativi al danneggiamento contestato. Con il quarto motivo contestava la disciplina delle circostanze attenuanti generiche. Con il quinto motivo censurava il mancato riconoscimento della c.d. attenuante costituzionale. La Corte di cassazione ha rilevato che tutte le doglianze si risolvevano nella pedissequa reiterazione dei motivi di appello e in una richiesta di rivalutazione del merito, senza un effettivo confronto critico con la motivazione ampia e argomentata della Corte territoriale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi fossero non specifici e solo apparenti perché meramente reiterativi delle censure già dedotte in appello e diretti a sollecitare una rilettura del merito non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta completa e coerente. Anche il quarto motivo sulle attenuanti generiche è stato giudicato inammissibile perché riproduttivo delle censure di appello e privo di elementi di arbitrarietà o irragionevolezza della decisione. Il quinto motivo, relativo alla c.d. attenuante costituzionale, è stato parimenti respinto come reiterativo e fondato su una lettura alternativa degli elementi già valutati dalla Corte d'appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le doglianze sull'attenuante costituzionale e sulle circostanze attenuanti generiche non sono state ritenute idonee a superare il giudizio di merito già espresso, perché fondate su una diversa lettura degli elementi fattuali e non su vizi logici o giuridici della motivazione.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato solo indirettamente nel contesto della valutazione delle prove e delle sommarie informazioni testimoniali; la Corte ribadisce che in cassazione non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio se la motivazione di merito è ampia e non manifestamente illogica.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi non si confrontavano con la motivazione impugnata e si risolvevano in una mera riproposizione delle censure di appello, quindi fuori dai limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre pedissequamente le censure già formulate in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove quando la decisione di appello sia sorretta da motivazione ampia, coerente e priva di manifeste aporie.
  • Le censure sulle circostanze attenuanti generiche o su analoghe valutazioni discrezionali del giudice di merito sono scrutinabili in cassazione solo per vizi di motivazione manifesti, arbitrarietà o irragionevolezza, non per la mera contrapposizione di una lettura alternativa dei fatti.
  • La deduzione di nullità o questioni di utilizzabilità probatoria deve essere specifica e ancorata a precisi vizi processuali; non è sufficiente prospettare in modo generico una diversa ricostruzione degli atti acquisiti nel rito prescelto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale

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