Cassazione Civile, Sentenza n. 21131/2020 del 02/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava che la Corte d'appello di Firenze avesse errato nel ritenere che le norme di comportamento e le sanzioni previste per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede si applichino solo quando i comportamenti siano posti in essere nell'ambito specifico della 'offerta fuori sede'. In particolare si deduceva che: a) Moschetti era iscritto all'Albo unico dei promotori/consulenti finanziari; b) esercitava attività per conto di MPS; c) la signora Torri era entrata in contatto con lui come cliente della banca; e che le norme di diligenza, correttezza e trasparenza (Regolamento Consob e TUF) devono trovare applicazione anche quando il consulente venga in contatto con clienti o potenziali clienti fuori dalla veste tecnica dell'offerta in sede o fuori sede.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la decisione della Corte d'appello e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione. La Cassazione ha stabilito il principio secondo cui le regole di comportamento e le sanzioni previste dal d.lgs. n. 58 e dal Regolamento Consob n. 16190/2007 si applicano al consulente finanziario iscritto all'albo indipendentemente dal fatto che la condotta contestata sia stata posta in essere nella forma tecnica dell'"offerta fuori sede" o in altra veste (es. quale dipendente o private banker). In particolare ha indicato che, ai sensi dell'art. 196 del d.lgs. n. 58, in presenza delle violazioni contemplate nell'art. 110, comma 2, lett. a) del Regolamento Consob n. 16190/2007, è applicabile la sanzione della radiazione dall'albo e che lo stato di dipendenza dall'intermediario non esclude la rilevanza disciplinare della condotta. La Corte di cassazione ha altresì disposto la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Cass., S.U., n. 3556/2017
«nelle controversie in cui il P.M. è titolare del potere di impugnazione, trattandosi di cause che avrebbe potuto promuovere o per le quali il potere di impugnazione è previsto dall'art. 72 c.p.c.»
Ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. necessario solo quando il pubblico ministero sia titolare del potere di impugnazione; principio citato per distinguere casi in cui tale integrazione è richiesta.
art. 31 d.lgs. n. 58/1998 (TUF)
La disciplina afferma che il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede esercita la sua attività nell'interesse di un solo soggetto (l'intermediario) ma la Corte precisa che questa qualità non limita l'applicabilità degli obblighi di condotta in altri ambiti di contatto con clienti o potenziali clienti.
art. 30 e ss. d.lgs. n. 58/1998 (TUF) e artt. 107, 108, 110 del Regolamento Consob n. 16190/2007
Gli articoli impongono al consulente finanziario obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza verso clienti e potenziali clienti; la Cassazione interpreta queste norme come applicabili ogniqualvolta il professionista, iscritto nell'albo e operante per l'intermediario, venga in contatto con tali soggetti, indipendentemente dalla forma tecnica dell'attività svolta.
art. 196 d.lgs. n. 58 (richiamato nel testo)
«I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: a) richiamo scritto; b) sanzione amministrativa pecuniaria; c) sospensione da uno a quattro mesi dall'albo; d) radiazione dall'albo».
Stabilisce le sanzioni disciplinari applicabili ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede; la Cassazione ritiene che la radiazione possa essere applicata anche quando la condotta rilevante sia posta in essere non nella forma tecnica dell'offerta fuori sede ma nell'altro rapporto professionale del medesimo soggetto.
art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5
Richiamato come base per censurare la sentenza della Corte d'appello per omesso esame di circostanze di fatto rilevanti (vizio di motivazione).
Massime di principio
- L'iscrizione all'Albo dei promotori/consulenti finanziari impone il rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza in ogni contatto professionale con clienti o potenziali clienti, indipendentemente dalla veste tecnica (offerta fuori sede o altro ruolo lavorativo).
- La qualità di dipendente o private banker non esclude la responsabilità disciplinare del consulente finanziario per violazioni delle norme CONSOB: lo status lavorativo non è di per sé esimente.
- Le sanzioni previste dall'art. 196 del d.lgs. n. 58 (fra cui la radiazione) possono trovare applicazione quando siano accertate le violazioni contemplate dal Regolamento Consob, anche se la condotta è avvenuta al di fuori della forma tecnica dell'offerta fuori sede.
- Il giudice d'appello deve valutare e motivare espressamente le circostanze fattuali essenziali (iscrizione all'Albo, rapporto con l'intermediario, contatto con il cliente) al fine di decidere sulla responsabilità e sulla sanzione; l'omesso esame di tali fatti è vizio sufficiente per la cassazione.
- La ratio delle norme è di proteggere i clienti e i potenziali clienti dell'intermediario: perciò l'ambito soggettivo di tutela delle regole professionali è ampio e non limitato alle sole condotte formalmente riconducibili all'offerta fuori sede.
- In situazioni analoghe, chi intende opporsi a una sanzione deve dimostrare che la condotta non rientra nel novero dei contatti professionali rilevanti o che manchi il nesso con l'attività per conto dell'intermediario; diversamente la normativa disciplinare può essere applicata.
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