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Sentenza

Sentenza n. 7702/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento 1) del Decreto dell'Assessore alla Salute della Regione Siciliana n. 1247/2022 del 13/12/2022; 2) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto e in particolare, per quanto occorrer possa, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022, finalizzato a certificare il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello di rilevazione del conto economico; del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022 di adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; della Circolare del Ministero della Salute 29.07.2019, prot. 22413, dell'Accordo Stato-Regioni 7.11.2019 Rep. atti n. 181/CSR, dell'Intesa Stato-Regioni in data 28.9.2022 e di tutti gli eventuali atti adottandi e adottati a sensi dell'art. 18 del D.L. 9.8.2022 n. 115, convertito in L. 21.9.2022, n. 142, che ha introdotto il comma 9 bis nell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015.

Giustizia amministrativa202304002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto dell'Assessore alla Salute della Regione Siciliana n. 1247/2022 e gli atti presupposti relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato il decreto regionale di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché gli atti statali presupposti e connessi, chiedendone l'annullamento. Successivamente, con memoria del 4 febbraio 2026, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 7 del d.l. 95/2025 e la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7 del d.l. 95/2025: quest'ultima può essere pronunciata soltanto dopo la comunicazione al Tribunale, da parte della Regione, dei provvedimenti di accertamento dell'avvenuto versamento dell'importo ridotto previsto dalla disposizione. Nel caso concreto tale comunicazione non risultava intervenuta; tuttavia, la dichiarazione dell'impresa circa l'avvenuto pagamento determinava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 95/2025

    Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite

    La cessazione della materia del contendere richiede la comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali o provinciali che accertano l'avvenuto pagamento dell'importo previsto; in assenza di tale comunicazione, la dichiarazione di pagamento può comunque determinare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015

    Costituisce il riferimento normativo dei provvedimenti regionali e provinciali relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7 del d.l. 95/2025, per i ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, presuppone la comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali o provinciali che accertano l'avvenuto versamento dell'importo dovuto.
  • Quando il ricorrente dichiara l'avvenuto pagamento dell'importo oggetto della controversia, tale dichiarazione può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione anche se non sono ancora presenti le condizioni formali per dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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