Cassazione Penale, Sentenza n. 19992/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tarasi ha proposto istanza di revisione della condanna irrevocabile (Corte di appello di Catanzaro, 12/10/2016) per il delitto di tentata estorsione, sostenendo che sussistesse un contrasto di giudicati con la sentenza n. 20971/21 riguardante il coimputato Francesco Ponissa (annullata dalla Cassazione e derubricata in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, proscioglimento per difetto di querela). Il ricorrente ha dedotto che l'esclusione del delitto di usura e la diversa qualificazione giuridica della condotta nel processo a carico del coimputato incidessero sul giudizio sulla illiceità della pretesa e quindi sulla sussistenza dell'elemento costitutivo dell'estorsione. Ha censurato l'ordinanza della Corte territoriale per aver dichiarato de plano l'inammissibilità senza una verifica più penetrante e per aver interpretato erroneamente la nozione di contrasto di giudicati.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte di appello di Salerno che, dopo un esame sommario comparativo, ha escluso la sussistenza di un contrasto di giudicati idoneo a giustificare la revisione: le ricostruzioni fattuali sono risultate immutate nella loro dimensione storico-naturalistica e la divergenza era riconducibile a una diversa valutazione giuridica e all'elemento psicologico (dolo) necessario per configurare il reato di estorsione secondo l'indirizzo delle Sezioni Unite (Filardo). Perciò la diversa pronuncia sulla posizione di Ponissa non ha determinato inconciliabilità di fatti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 634 cod. proc. pen.
Disciplina l'istanza di revisione; utilizzata come cornice procedurale per valutare l'ammissibilità della domanda di revisione proposta dal ricorrente.
art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Richiamato per la nozione di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili: va inteso come incompatibilità oggettiva tra fatti storici (dimensione storico-naturalistica), non come contraddittorietà logica tra valutazioni giuridiche.
Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)
Principio giurisprudenziale secondo cui la distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende in via dirimente dall'elemento psicologico (dolo) e non dalla sola dimensione violenta della condotta.
Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022 (Frisullo)
Conferma che la diversa sorte processuale di coimputati non configura di per sé contrasto di giudicati quando i fatti storici sono identici e immutati e le divergenze derivano da valutazioni giuridiche diverse.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020; art. 94, comma 2, d.lgs. 150/2022; art. 5-duodecies, d.l. 162/2022 conv. in legge 199/2022
Norme richiamate per la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti (proroghe e disposizioni procedurali eccezionali).
Massime di principio
- La revisione per contrasto di giudicati è ammissibile solo se sussiste una oggettiva incompatibilità tra i fatti così come ricostruiti nella loro dimensione storico-naturalistica, non quando la divergenza derivi da diverse valutazioni giuridiche o interpretazioni del diritto.
- Il giudice può dichiarare l'inammissibilità della domanda di revisione de plano dopo una valutazione sommaria e comparativa delle sentenze in contrasto; non è sempre necessaria un'indagine piena se risulta manifesta l'assenza dei presupposti.
- La diversa sorte processuale di coimputati non determina automaticamente la revisione della condanna altrui se i fatti materiali sono identici e la differenza dipende dall'accertamento del requisito soggettivo (es. dolo) o da questioni relative al querelante.
- Nelle contestazioni che distinguono estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'elemento psicologico (consapevolezza dell'illiceità della pretesa) è spesso dirimente secondo la giurisprudenza di legittimità; la mera violenza o minaccia non basta se manca il dolo specifico.
- Chi propone istanze di revisione infondate può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. contributo alla Cassa delle ammende), quindi è necessaria una valutazione prudente della fondatezza delle doglianze prima di agire.
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