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Sentenza

Sentenza n. 930/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202302233

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio – Roma che aveva respinto il ricorso contro l’ingiunzione di demolizione di ampliamenti edilizi, cambio di destinazione d’uso e piscina realizzati senza titolo abilitativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno contestato la sentenza di primo grado, deducendo: difetto di istruttoria e erronea qualificazione delle opere come ristrutturazione edilizia incidente sugli elementi strutturali; sussistenza dei presupposti per la fiscalizzazione dell’abuso ai sensi dell’art. 34 d.P.R. 380/2001, qualora la demolizione avesse pregiudicato le parti legittimamente realizzate; violazione del principio di proporzionalità in relazione alle esigenze abitative proprie e familiari; illegittimità dell’ordine per il tempo trascorso dalla realizzazione degli abusi e per il conseguente affidamento; difetto di motivazione circa la descrizione delle opere, l’interesse pubblico concreto e attuale e la comparazione con gli interessi privati; disparità di trattamento, sviamento e travisamento dei fatti. Le opere consistevano in due manufatti in cemento armato, ampliamenti dell’abitazione, cambio di destinazione d’uso da garage ad abitazione, ulteriori opere interne e una piscina, tutti realizzati senza titolo edilizio.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata integralmente confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto incontestata la natura abusiva delle opere, qualificabili come interventi di ristrutturazione edilizia con aumento di volumetria, modifica dei prospetti e variazione planovolumetrica e architettonica, per i quali era necessario il permesso di costruire. La fiscalizzazione dell’abuso non è stata ritenuta applicabile sulla base delle allegazioni degli appellanti: l’art. 34 d.P.R. 380/2001 riguarda la parziale difformità da un titolo edilizio, mentre nel caso esaminato le opere erano state realizzate sine titulo; inoltre, la verifica dell’eventuale pregiudizio alle strutture legittime attiene alla fase esecutiva della demolizione. Le esigenze abitative non incidono sulla legittimità dell’ordine demolitorio, che è atto vincolato una volta accertato l’abuso, e non determinano una prevalenza automatica del diritto all’abitazione sull’interesse al ripristino della legalità urbanistica. Il mero decorso del tempo non genera un affidamento tutelabile alla conservazione dell’abuso e non rende illegittima la repressione. L’ordine di demolizione è adeguatamente motivato mediante la descrizione delle opere e l’accertamento della loro realizzazione senza titolo; non sono necessarie una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale, una comparazione con gli interessi privati o una valutazione autonoma della proporzionalità. Le spese del grado sono state poste a carico degli appellanti e liquidate in euro 4.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 16 l.r. Lazio n. 15/2008

    demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d’uso eseguiti in assenza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività nei casi previsti

    La disposizione regionale costituisce la base normativa dell’ordine di demolizione per gli interventi di ristrutturazione edilizia e i cambi di destinazione d’uso realizzati senza il necessario titolo edilizio.

  • art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001

    Gli interventi di ristrutturazione edilizia incidenti su elementi strutturali, volumetria e prospetti richiedono il permesso di costruire.

  • art. 22, comma 3, lett. a), d.P.R. 380/2001

    La disposizione è richiamata nel quadro normativo relativo ai titoli edilizi necessari per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    sanzione pecuniaria laddove la demolizione delle opere abusive non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità al titolo edilizio

    La fiscalizzazione riguarda l’ipotesi di parziale difformità da un titolo edilizio e non opere realizzate integralmente sine titulo; la verifica concreta dell’eventuale pregiudizio alle parti legittime può rilevare nella fase esecutiva.

  • art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001

    La previsione dell’ordine di demolizione esprime il bilanciamento legislativo tra il diritto all’abitazione e l’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistico-edilizia.

  • art. 42 Cost.

    Il diritto all’abitazione è richiamato quale proiezione del diritto costituzionalmente garantito alla proprietà, senza che ciò comporti una prevalenza automatica sull’interesse al ripristino dell’ordine urbanistico.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della memoria depositata dalle parti appellanti in vista dell’udienza pubblica.

Massime di principio

  • L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive è un provvedimento vincolato e doveroso quando sia accertata la violazione della disciplina urbanistico-edilizia; non richiede una motivazione specifica sull’interesse pubblico concreto e attuale, sulla proporzionalità della misura o sulla comparazione con gli interessi privati, oltre alla descrizione delle opere e all’accertamento della loro abusività.
  • Il mero decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso edilizio non fa sorgere un legittimo affidamento alla conservazione della situazione illecita e non rende illegittima l’ordinanza di demolizione.
  • La fiscalizzazione prevista dall’art. 34 d.P.R. 380/2001 presuppone la parziale difformità rispetto a un titolo edilizio e non è automaticamente applicabile a opere realizzate integralmente senza titolo; la verifica dell’eventuale pregiudizio alle parti legittime può essere svolta nella fase esecutiva della demolizione.
  • Le esigenze abitative del responsabile dell’abuso o dei proprietari non incidono, di per sé, sulla legittimità dell’ordine demolitorio né impongono una comparazione discrezionale degli interessi, non potendo prevalere automaticamente sull’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica.
  • Gli ampliamenti in cemento armato che incidono su strutture, volumetria e prospetti, nonché il cambio di destinazione d’uso da garage ad abitazione, costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soggetti a permesso di costruire; se realizzati senza titolo, sono perseguibili con la demolizione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneFiscalizzazione dell'abusoDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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