Cassazione Civile, Ordinanza n. 04712/2023 del 15/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguarda il diniego, opposto dall'ente previdenziale, dell'assegno di natalità previsto dall'art. 1, commi 125-129, della l. n. 190/2014 per l'anno 2015. Il destinatario della prestazione, cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o familiari ma non del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, aveva agito in giudizio deducendo la natura discriminatoria del rifiuto e chiedendo il riconoscimento del beneficio alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo ammissibile l'azione antidiscriminatoria e disapplicando la disciplina interna nella parte in cui subordinava la prestazione al requisito del soggiorno di lungo periodo. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un motivo di violazione di legge, sostenendo che l'assegno di natalità sarebbe una misura di incentivo alla natalità riservata a italiani, cittadini UE e cittadini extra UE con permesso di lungo periodo, non estensibile ai titolari di permessi temporanei; ha inoltre invocato la disciplina europea sulla parità di trattamento, affermando che essa non si applicherebbe ai soggiornanti temporanei.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato l'unico motivo. Ha dato continuità all'orientamento già espresso dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 54/2022 e alla successiva Cass. n. 32606/2022, secondo cui l'esclusione dei cittadini di Paesi terzi ammessi in Italia a fini lavorativi, o comunque autorizzati a lavorare e muniti di permesso conforme al regolamento europeo, è illegittima nella formulazione ratione temporis della norma che regolava l'assegno di natalità. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per il recente consolidarsi della giurisprudenza. È stata inoltre data atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, commi 125-129, L. n. 190/2014
La disciplina dell'assegno di natalità, nella versione applicabile al caso, non può essere letta in modo da escludere in via legittima i cittadini di Paesi terzi ammessi al lavoro e in possesso di permesso conforme al diritto UE, poiché tale esclusione è stata ritenuta illegittima dalla Corte costituzionale.
art. 28, D.Lgs. n. 150/2011
È richiamato quale base dell'azione civile antidiscriminatoria proposta dal beneficiario del diniego.
art. 702-bis c.p.c.
È richiamato come rito utilizzato per introdurre l'azione antidiscriminatoria.
art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 40/2014
È richiamato per il recepimento della direttiva 2011/98/UE e per l'inserimento delle disposizioni sul soggiorno dei cittadini di Paesi terzi.
art. 5, commi 8.1, 8.2 e 12, lett. c), D.Lgs. n. 286/1998
È richiamato nel quadro normativo relativo al soggiorno degli stranieri e alla disciplina applicabile ai titolari di permessi di lavoro o familiari.
art. 43 e 44, D.Lgs. n. 286/1998
È richiamato dal ricorrente nel contesto della dedotta discriminazione.
art. 3 del Regolamento (CE) n. 883/2004
È invocato nel ricorso come parametro europeo in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
art. 12 della Direttiva 2011/98/UE
È richiamato per il principio di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale dei cittadini di Paesi terzi ammessi al lavoro.
art. 3, paragrafo 1, lettere b) e c), Direttiva 2011/98/UE
È richiamato per delimitare l'ambito soggettivo del diritto alla parità di trattamento.
art. 3, comma 2, lett. k), Direttiva 2011/98/UE
È richiamato per sostenere l'esclusione della prestazione dai benefici spettanti ai soggiornanti non di lungo periodo.
art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale
È richiamato come criterio interpretativo della normativa applicabile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- In materia di prestazioni economiche collegate alla natalità, l'esclusione del cittadino di Paese terzo ammesso al lavoro e munito di permesso conforme al diritto UE non può fondarsi su un requisito generalizzato di soggiorno di lungo periodo, quando tale esclusione sia stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale.
- L'azione civile antidiscriminatoria è ammissibile anche quando il lavoratore straniero chieda di far accertare la discriminazione nel diniego di una prestazione assistenziale/previdenziale e di ottenere il riconoscimento del trattamento paritario, senza che operi un termine decadenziale proprio dell'azione diretta alla prestazione.
- In sede di legittimità, il ricorso per violazione di legge è infondato se contrasta con un orientamento già consolidato della giurisprudenza di cassazione che recepisce la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicabile ratione temporis.
- Quando il rigetto del ricorso interviene in un quadro di evoluzione recente della giurisprudenza, la compensazione delle spese può essere disposta in ragione della novità o della formazione progressiva dell'orientamento interpretativo.
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