Sentenza n. 356/2026 - Ancona, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione del provvedimento del Questore di Ancona datato -OMISSIS-, recante il c.d. D.A.SPO. “urbano”, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Ancona recante divieto di accesso e stazionamento presso pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento per un anno
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario misura di polizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il D.A.SPO. urbano deducendo la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017, nonché eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti, errore e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, motivazione lacunosa, incongrua e contraddittoria e manifesta illogicità. Ha sostenuto di essere stato erroneamente identificato quale partecipante a una rissa, alla quale sarebbe stato estraneo, e che la successiva assoluzione penale aveva escluso che il soggetto ripreso dalle telecamere fosse lui. Ha inoltre contestato l’assenza di un pericolo concreto per la sicurezza pubblica, l’irrilevanza o genericità dei precedenti richiamati, la mancanza di connessione territoriale tra il luogo del controllo e le aree interessate dal divieto, l’indeterminatezza dei limiti della misura e l’assenza di motivazione sulla durata superiore al minimo edittale. Con un secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3, 7 e 8 della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, contestando l’urgenza dell’intervento in ragione del tempo trascorso dai fatti. Con un terzo motivo ha dedotto la violazione del principio di proporzionalità, ritenendo la misura eccessiva rispetto alla propria posizione e all’assenza di precedenti penali o di polizia specifici.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente l’interesse alla decisione nonostante l’esaurimento degli effetti del D.A.SPO., sia perché la misura costituisce un pregiudizio di polizia, sia per l’interesse morale alla tutela dell’onorabilità. Nel merito ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento. La successiva sentenza penale di assoluzione ha accertato che non era stata provata l’identificazione del ricorrente nel soggetto ripreso dalle telecamere e ha fatto venir meno il presupposto principale e attuale della misura, ossia la partecipazione alla rissa. Gli ulteriori episodi richiamati dall’amministrazione, risalenti nel tempo, non erano da soli sufficienti a sostenere il giudizio di pericolosità, anche perché il D.A.SPO. deve intervenire tempestivamente rispetto alle condotte illecite. Il Collegio ha inoltre rilevato la lesione delle garanzie partecipative, ritenendo non applicabile, nella fattispecie, il principio della valutazione della legittimità secondo lo stato di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione dell’atto, in ragione della sopravvenuta certezza dell’erronea identificazione e dell’incidenza della partecipazione procedimentale. Sono state invece respinte le censure sulla proporzionalità: la durata, pur superiore al minimo, era contenuta entro la metà del massimo edittale; l’estensione all’intera area della movida era ritenuta funzionale all’effetto deterrente; il divieto non escludeva deroghe per comprovate esigenze di salute, lavoro, assistenza legale e altre ragioni giustificate. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13-bis d.l. n. 14/2017
Fuori dai casi di cui all’art. 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell’art. 604-ter del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificatamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l’interessato si associa, specificatamente indicate.
La misura richiede, oltre alla denuncia per una delle fattispecie previste, un presupposto attuale e concreto riferibile alla condotta del destinatario, idoneo a sostenere il giudizio di pericolosità. La successiva esclusione dell’identificazione del destinatario quale autore della condotta fa venir meno il presupposto principale del provvedimento; precedenti risalenti non sono sufficienti, da soli, a sorreggere la misura.
artt. 3, 7 e 8 l. n. 241/1990
L’omessa comunicazione di avvio assume rilievo quando l’amministrazione esercita un potere discrezionale e la partecipazione dell’interessato avrebbe potuto incidere sull’accertamento dei fatti e sull’esito del procedimento; nella fattispecie il difetto partecipativo è stato valutato insieme alla successiva emersione dell’erronea identificazione.
art. 1, comma 1, l. n. 241/1990
Il principio di proporzionalità opera nella conformazione del D.A.SPO.; tuttavia, una misura estesa all’intera area della movida e di durata superiore al minimo non è sproporzionata se funzionale all’effetto deterrente e contenuta nei limiti temporali applicabili, con possibilità di deroghe per comprovate esigenze.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il D.A.SPO. urbano presuppone non soltanto la denuncia per una delle fattispecie previste dall’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017, ma anche un collegamento attuale e concreto tra la condotta del destinatario e il pericolo per la sicurezza pubblica; non è sufficiente un automatismo fondato sulla mera denuncia.
- Quando una successiva decisione penale esclude che il destinatario della misura sia il soggetto autore della condotta posta a fondamento del D.A.SPO., viene meno il presupposto principale del provvedimento e l’atto deve essere annullato, se gli ulteriori precedenti risalenti non sono autonomamente sufficienti a sostenere il giudizio di pericolosità.
- Il D.A.SPO. deve intervenire con tempestività rispetto alle condotte illecite considerate; precedenti risalenti nel tempo, privi del principale episodio attuale, non sono necessariamente idonei a fondare da soli la prognosi di pericolosità.
- In presenza di un potere discrezionale di pubblica sicurezza, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento è rilevante quando la partecipazione dell’interessato avrebbe potuto incidere sull’accertamento dell’identità dell’autore dei fatti e sull’esito della valutazione amministrativa.
- L’estensione del D.A.SPO. all’intera area della movida può essere ritenuta proporzionata se necessaria a garantirne l’effetto deterrente; la misura non è sproporzionata per il solo fatto di non essere limitata al singolo locale o alla sola immediatezza del luogo della condotta, purché restino possibili deroghe per comprovate esigenze.
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