Cassazione Civile, Ordinanza n. 21596/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un ex liquidatore di una società a responsabilità limitata cancellata dal registro delle imprese aveva impugnato un avviso di accertamento relativo a maggiori IRES, IRAP e IVA per un annualità d'imposta anteriore alla cancellazione. Il contribuente sosteneva che l'atto fosse nullo perché notificato a un soggetto privo di rappresentanza della società ormai estinta; in subordine deduceva che, se l'Ufficio avesse voluto far valere una pretesa direttamente verso di lui come liquidatore, avrebbe dovuto provare la sua colpa ai sensi dell'art. 2495 c.c.; inoltre lamentava difetto di motivazione per mancata allegazione degli atti richiamati e del PVC. La CTP respingeva il ricorso, ma la CTR accoglieva l'appello ritenendo la società estinta e osservando che, in mancanza di prova di riparti ai soci, la pretesa non poteva essere fatta valere verso il socio; riteneva anche che la responsabilità del liquidatore richiedesse la prova di specifiche condotte colpose, non essendo sufficiente un'affermazione di responsabilità oggettiva. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: violazione dell'art. 2495 c.c. e dell'art. 36 d.P.R. 602/1973 quanto alla validità della notifica e alla responsabilità di socio e liquidatore; omesso esame di elementi decisivi (qualità di socio unico e liquidatore, contesto fraudolento, strumentalità della liquidazione); e violazione dell'art. 28 d.lgs. 175/2014, sostenendone la natura interpretativa e quindi retroattiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il terzo motivo sull'art. 28 d.lgs. 175/2014, escludendone la natura interpretativa e quindi la retroattività. Ha invece accolto il primo motivo, precisando che l'atto impositivo intestato alla società estinta resta valido ed efficace se notificato agli ex soci, anche singolarmente, in ragione del fenomeno successorio che segue l'estinzione della società; ha inoltre affermato che, per la responsabilità del liquidatore ex art. 36 d.P.R. 602/1973, la pretesa dell'Ufficio non richiede la prova della colpa, trattandosi di responsabilità civilistica ex lege, ma l'ambito applicativo di tale responsabilità riguarda le imposte sui redditi e non IRAP e IVA. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito per il riesame alla luce dei principi indicati.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione, ma non esclude la permanenza di obbligazioni non soddisfatte che si trasferiscono ai soci secondo un fenomeno successorio; la pretesa può essere fatta valere anche nei confronti dei soci nei limiti di legge, e nei confronti del liquidatore solo nei casi previsti dalla disciplina speciale.
art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La responsabilità del liquidatore ha natura civilistica e nasce ex lege; l'Amministrazione può agire nei suoi confronti con atto motivato, senza che sia necessaria la preventiva iscrizione a ruolo, e il liquidatore può contestare in giudizio i presupposti della pretesa. La responsabilità riguarda le imposte sui redditi e non si estende a IVA e IRAP.
art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175
La norma non ha natura interpretativa né efficacia retroattiva; il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società si applica solo alle cancellazioni richieste nella vigenza della nuova disciplina.
artt. 1176 e 1218 c.c.
Richiamati come norme di riferimento della responsabilità civilistica del liquidatore, ma la Corte esclude che occorra, per tale responsabilità, la prova della colpa nel senso affermato dalla CTR, nei termini indicati dalla disciplina speciale.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Sono le norme processuali invocate a sostegno dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato per la notificazione dell'atto motivato con cui si fa valere la responsabilità del liquidatore nei confronti del contribuente.
art. 19 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 46
Indicato come norma che limita l'ambito applicativo della responsabilità ex art. 36 d.P.R. 602/1973 alle imposte sui redditi.
Massime di principio
- Dopo l'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, l'atto impositivo intestato alla società può essere validamente notificato agli ex soci, anche singolarmente, perché opera un fenomeno successorio nei rapporti obbligatori non definiti.
- La responsabilità del liquidatore ex art. 36 d.P.R. 602/1973 ha natura civilistica ed ex lege: l'Ufficio non deve dimostrare una colpa in senso generico, ma deve far valere i presupposti specifici previsti dalla norma speciale.
- La disciplina di cui all'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 non è interpretativa e non si applica retroattivamente alle cancellazioni anteriori alla sua entrata in vigore.
- La responsabilità ex art. 36 d.P.R. 602/1973 opera solo per le imposte sui redditi e non per IVA o IRAP.
- In presenza di cancellazione della società, la pretesa tributaria può essere fatta valere nei confronti dei soci nei limiti di quanto ricevuto in sede di liquidazione, oppure nei confronti del liquidatore secondo i presupposti della responsabilità tipizzata dalla legge.
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