Cassazione Penale, Sentenza n. 42527/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per truffa per mancata ammissione del rinvio chiesto per legittimo impedimento del difensore di fiducia. Il ricorrente sostiene che la nomina del difensore era stata allegata all'istanza di rinvio inviata via PEC il 30/04/2018 e che, in mancanza di considerazione di tale nomina, il difensore risultò assente all'udienza con conseguente nullità della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito la prova che alla PEC del 30/04/2018 fosse effettivamente allegata la nomina del difensore di fiducia. Richiamando l'onere probatorio sulle parti per i fatti processuali (art. 187 c.2 c.p.p. e giurisprudenza consolidata), la Corte ha dato valore alle risultanze di cancelleria, che non riportavano la nomina, e ha escluso la nullità denunciata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamata con riferimento alla presunta inosservanza di una norma processuale relativa alla regolarità delle formalità di costituzione del difensore; la Corte ha ritenuto che la violazione invocata non risultasse provata alla luce dell'assenza della nomina negli atti.
art. 187, comma 2, cod. proc. pen.
Principio applicato dalla Corte: l'onere di provare i fatti processuali allegati spetta alla parte che li deduce. Quindi il ricorrente doveva provare che alla PEC fosse allegata la nomina del difensore.
Sentenza Sezioni Unite n. 45189 del 17/11/2004 (Esposito)
«[...] per i fatti processuali, a differenza di quanto avviene per i fatti penali, ciascuna parte ha l'onere di provare quelli che adduce, quando essi non risultino documentati nel fascicolo degli atti di cui il giudice dispone... il potere di allegazione rimane riservato esclusivamente alla parte anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni rilevabili d'ufficio...»
La Corte ha richiamato questo principio giurisprudenziale per motivare che il giudice non può supplire la parte nell'onere di allegazione e prova dei fatti processuali (quale fosse l'effettivo deposito della nomina via PEC).
art. 616, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, motivata dalla manifesta infondatezza e dai profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- In contestazioni relative a documenti inviati tramite PEC è essenziale conservare e produrre la ricevuta di invio e l'allegato originale: il mittente deve dimostrare l'effettivo invio e il contenuto degli allegati quando ciò è determinante per l'esito del giudizio.
- Per i fatti processuali (es. avvenuto deposito, nomina di difensore, istanze per rinvio) l'onere probatorio grava sulla parte che li allega; il giudice non supplisce a tale onere allegatorio salvo che il fatto sia già documentato nel fascicolo.
- Se la cancelleria non riscontra gli allegati, la parte deve tempestivamente produrre la prova (es. ricevuta PEC con allegati) e non darla per acquisita: l'assenza di prova documentale espone al rigetto dell'eccezione e al rischio di condanne alle spese e ammende.
- Quando si ritiene di subire una nullità per assenza del difensore o per mancato rinvio, occorre provare non solo la richiesta ma anche i presupposti formali (nomina, procura o allegati comprovanti l'impedimento del difensore) altrimenti l'eccezione può essere considerata manifestamente infondata.
- Prima di proporre impugnazioni per presunte nullità processuali, valutare la solidità probatoria delle allegazioni processuali: ricorsi infondati possono comportare condanne per spese e sanzioni in favore della Cassa delle ammende.
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