Cassazione Civile, Ordinanza n. 20653/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla risoluzione per inadempimento di un contratto di leasing stipulato nel 2008 avente ad oggetto beni da cantiere acquistati dalla concedente per il prezzo di euro 128.600 oltre IVA. La corte di merito aveva qualificato il contratto come leasing traslativo e, applicando in via analogica l'art. 1526 c.c., aveva condannato la concedente a restituire al fallimento le rate già pagate, ritenendo tardiva la domanda di indennizzo/riduzione del danno proposta solo in comparsa conclusionale. La concedente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione dell'art. 1526 c.c., sostenendo che il contratto fosse leasing finanziario, che le condizioni generali gli attribuivano, in caso di risoluzione, il diritto di riprendere il bene, trattenere i canoni scaduti e chiedere un indennizzo commisurato ai canoni non scaduti e al prezzo di riscatto attualizzato, oltre al maggiore danno; 2) violazione dell'art. 1526 c.c. in relazione all'art. 72-quater l.fall., assumendo che la disciplina fallimentare del leasing non fosse applicabile perché il contratto era già stato risolto prima del fallimento e richiamando Cass. 18543/2019; 3) violazione dell'art. 1526 c.c. in relazione alla disciplina del leasing abitativo (L. 208/2015) e alla L. 124/2017, per sostenere che la nuova regolamentazione escludesse l'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. Il fallimento ha resistito e, con ricorso incidentale, ha censurato la liquidazione delle spese del grado di appello per violazione del D.M. 55/2014, deducendo che il compenso era stato determinato sotto i minimi tabellari per lo scaglione di valore della causa, senza adeguata motivazione dello scostamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della concedente, ritenendo infondate le censure sulla disciplina applicabile al leasing risolto prima del fallimento e sulla qualificazione del contratto, perché i giudici di merito avevano correttamente applicato il principio delle Sezioni Unite n. 2061/2021: per i contratti risolti anteriormente alla L. 124/2017 resta ferma la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. a quest'ultimo e senza applicazione analogica dell'art. 72-quater l.fall. se la risoluzione è anteriore al fallimento. La Corte ha inoltre rilevato che le censure erano formulate come violazioni di legge pur mirando, in sostanza, a contestare la ricostruzione del contratto e la valutazione dei fatti, profilo non sindacabile nei limiti dedotti. È stato invece accolto il ricorso incidentale del fallimento sulla liquidazione delle spese di appello: la Corte ha ritenuto errata la determinazione del compenso in misura inferiore allo scaglione minimo del D.M. 55/2014, senza spiegazione dello scostamento, e ha cassato la sentenza sul punto decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., con nuova liquidazione delle spese del grado di appello in euro 6.200,00 oltre accessori. La concedente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 1526 c.c.
Per il leasing traslativo risolto prima della riforma del 2017 si applica in via analogica la disciplina prevista per la vendita con riserva di proprietà; la questione dell'indennizzo e delle restituzioni va letta secondo tale schema.
art. 72-quater l.fall.
Non si applica in via analogica quando il contratto di leasing sia stato già risolto anteriormente alla dichiarazione di fallimento.
L. 124/2017
La nuova disciplina organica del leasing non governa i contratti già risolti prima della sua entrata in vigore.
L. 208/2015
Richiamata dalla ricorrente come argomento sistematico, ma non ritenuta decisiva nel caso concreto.
art. 360 n. 3 c.p.c.
La violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, non la mera contestazione della ricostruzione del fatto o dell'interpretazione del contratto.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale non può essere surrettiziamente trasformato in una censura di violazione di legge.
artt. 1362 c.c. e ss.
L'interpretazione del contratto è censurabile in cassazione solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o del regime probatorio, non per la sola preferenza di un'opzione interpretativa rispetto a un'altra.
D.M. 55/2014
I parametri tabellari costituiscono criterio di orientamento e misura standard del compenso; uno scostamento apprezzabile richiede adeguata indicazione dei criteri adottati.
D.M. 8 marzo 2018 n. 37
Richiamato come modifica del D.M. 55/2014 ai fini della liquidazione delle spese.
art. 384, 2° co., c.p.c.
In assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato dovuto dalla parte soccombente.
Massime di principio
- Nei contratti di leasing risolti prima della L. 124/2017 resta applicabile la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo; al leasing traslativo si applica in via analogica l'art. 1526 c.c., mentre l'art. 72-quater l.fall. non opera analogicamente se la risoluzione è antecedente al fallimento dell'utilizzatore.
- La censura di violazione di legge non può essere usata per contestare la mera ricostruzione del fatto o l'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito: in cassazione è deducibile solo l'erronea interpretazione della norma astratta o la violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale.
- Quando una clausola contrattuale sia suscettibile di più interpretazioni, non è consentito in sede di legittimità dolersi soltanto del fatto che il giudice di merito ne abbia privilegiata una diversa da quella proposta dalla parte.
- In tema di liquidazione delle spese processuali secondo il D.M. 55/2014, i parametri tabellari non sono rigidamente inderogabili, ma uno scostamento apprezzabile dal valore standard del compenso deve essere motivato o comunque desumibile dai criteri adottati; la liquidazione inferiore al riferimento tabellare, senza spiegazione, è censurabile.
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