Cassazione Civile, Ordinanza n. 29575/2023 del 25/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento dei compensi relativi a prestazioni giudiziali e stragiudiziali rese in favore di più assistiti. Gli ingiunti hanno proposto opposizione e il Tribunale di Brescia, decidendo ex artt. 14 d.lgs. 150/2011 e 702-bis c.p.c., ha revocato il decreto e ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, ritenendo che i debitori fossero residenti in Marocco e che l'obbligazione di pagamento, non essendo liquida, dovesse adempiersi nel domicilio del debitore all'estero. L'avvocato ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, l. 218/1995, sostenendo che il rinvio ivi contenuto alla Convenzione di Bruxelles deve oggi intendersi riferito al Reg. CE n. 44/2001 e poi al Reg. UE n. 1215/2012; di conseguenza, per le controversie contrattuali, la giurisdizione va verificata secondo il criterio del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio. La ricorrente ha inoltre sostenuto che, trattandosi di prestazione di servizi professionali, il luogo di esecuzione è quello in cui il servizio è stato prestato, cioè l'Italia, e che comunque almeno il compenso per le prestazioni giudiziali era liquido perché liquidato nella sentenza definitoria del giudizio presupposto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che, quando il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro UE e la controversia rientra in una materia già compresa nella Convenzione di Bruxelles, la giurisdizione italiana va valutata secondo l'art. 7 del Reg. UE n. 1215/2012, che ha sostituito la Convenzione e il precedente Reg. CE n. 44/2001. Applicando tale criterio alle prestazioni di servizi, il luogo di esecuzione coincide con quello in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati; nel caso concreto, l'attività professionale era stata svolta in una controversia davanti a un ufficio giudiziario italiano, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di pagamento del compenso. L'ordinanza del Tribunale di Brescia è stata quindi cassata con rinvio al medesimo Tribunale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta per violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla disciplina della giurisdizione.
art. 374, primo comma, c.p.c.
La questione, pur attinente alla giurisdizione, è stata esaminata dalla sezione semplice perché già decisa dalle Sezioni Unite.
art. 3, comma 2, l. n. 218/1995
Il rinvio alle fonti convenzionali/unionali in materia di giurisdizione va letto, per le controversie già rientranti nella Convenzione di Bruxelles, alla luce dei regolamenti UE succedutisi.
art. 5 Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968
È richiamata dal Tribunale, ma la Corte precisa che il criterio oggi applicabile va tratto dai regolamenti UE che hanno sostituito la Convenzione.
art. 5 Reg. CE n. 44/2001
Rilevato come norma intermedia sostituita dal regolamento UE successivo, utile a individuare il foro contrattuale.
art. 7 Reg. UE n. 1215/2012
Per le controversie contrattuali, individua la giurisdizione nel giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio; per la prestazione di servizi, nel luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati.
art. 68 Reg. CE n. 44/2001
È richiamato per evidenziare la sostituzione della Convenzione di Bruxelles da parte del regolamento.
art. 68 Reg. UE n. 1215/2012
È richiamato per evidenziare la sostituzione della Convenzione di Bruxelles e del regolamento precedente.
artt. 14 d.lgs. 150/2011 e 702-bis c.p.c.
Sono le norme processuali richiamate per il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo sui compensi professionali.
Massime di principio
- In tema di giurisdizione nei confronti di convenuti domiciliati fuori dall'Unione europea, quando la controversia rientra in una materia già disciplinata dalla Convenzione di Bruxelles, la verifica va compiuta oggi secondo i criteri del Regolamento (UE) n. 1215/2012, che ha sostituito sia la Convenzione sia il Regolamento (CE) n. 44/2001.
- Nelle controversie contrattuali, il criterio generale di collegamento è il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio; per le prestazioni di servizi, tale luogo coincide con quello in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati.
- Se la prestazione professionale oggetto del credito è stata resa in un procedimento davanti a un ufficio giudiziario italiano, la domanda di pagamento del relativo corrispettivo radicata su quel rapporto può attrarre la giurisdizione del giudice italiano.
- La liquidità o meno del credito non costituisce, di per sé, il criterio decisivo per il riparto della giurisdizione nelle controversie contrattuali disciplinate dal regolamento europeo, dovendosi piuttosto avere riguardo al luogo di esecuzione della prestazione.
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