Ordinanza n. 818/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lombardia che aveva accolto la domanda cautelare contro due provvedimenti della Questura: uno adottato ai sensi dell’art. 10, comma 2, e l’altro ai sensi dell’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale il privato
La controversia
Il Ministero dell’Interno ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lombardia, chiedendone la riforma. La controversia riguardava due distinti divieti di accesso adottati dal Questore nei confronti della destinataria. Il primo provvedimento era fondato sull’art. 10, comma 2, del d.l. n. 14/2017, in relazione a condotte oggetto di contestazione penale commesse, secondo l’impostazione amministrativa, durante una manifestazione politica nella quale i partecipanti avrebbero tentato di superare un blocco di polizia per occupare i binari ferroviari. Il secondo provvedimento era fondato sull’art. 13-bis del medesimo decreto-legge, relativo al divieto di accesso a locali pubblici, pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento, il cosiddetto DASPO Willy. Il giudizio cautelare richiedeva di verificare, da un lato, la prima facie legittimità del divieto connesso alla pericolosità della condotta e, dall’altro, la sussistenza del necessario collegamento tra i reati contestati e i luoghi cui si riferisce il DASPO Willy.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello. Quanto al provvedimento adottato ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d.l. n. 14/2017, ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris in favore dell’amministrazione: la condotta contestata, pur inserita nel contesto di una manifestazione politica, appariva particolarmente pericolosa perché diretta a forzare un blocco di polizia per occupare i binari ferroviari. Il divieto questorile è stato quindi ritenuto prima facie legittimo, anche considerando che le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario possono essere salvaguardate secondo le modalità previste dalla legge. Il giudice ha inoltre precisato che la legittimità del provvedimento deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione e che non assumono rilievo, ai fini del fumus, le successive decisioni cautelari intervenute nel procedimento penale. Quanto al provvedimento adottato ai sensi dell’art. 13-bis, il Consiglio di Stato ha invece ritenuto carente il necessario collegamento tra le condotte contestate e la frequentazione di locali pubblici o pubblici esercizi. I reati sarebbero stati commessi nel contesto di una manifestazione politica di piazza, senza una connessione sostanziale con locali pubblici o luoghi di pubblico intrattenimento; pertanto, appariva arduo desumere che dalla frequentazione di tali luoghi potessero derivare pericoli per la pubblica sicurezza. In riforma dell’ordinanza del TAR, è stata quindi accolta la domanda cautelare relativa al provvedimento ex art. 13-bis e respinta quella relativa al provvedimento ex art. 10, comma 2. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 9 d.l. n. 14/2017
Individua le aree e le condotte cui si applicano le misure a tutela del decoro, comprese la sanzione amministrativa e l’ordine di allontanamento.
art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017
Consente al Questore, in presenza dei presupposti previsti e di un pericolo per la sicurezza pubblica, di disporre il divieto di accesso a determinate aree, per un periodo non superiore a dodici mesi, con modalità compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario.
art. 13-bis d.l. n. 14/2017
Consente il divieto di accesso a locali pubblici, pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento quando ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi previsti e sussista un pericolo per la sicurezza, da valutare anche in relazione ai luoghi dei reati e alle persone frequentate dall’interessato.
d.l. n. 48/2025
Ha ampliato i presupposti del divieto di accesso previsto dall’art. 10, comma 2, includendo determinate persone denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, per delitti contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree indicate dall’art. 9, comma 1.
art. 688 c.p.
È richiamato tra i reati o illeciti che possono comportare l’ordine di allontanamento nelle aree individuate dall’art. 9 del d.l. n. 14/2017.
art. 726 c.p.
È richiamato tra le condotte che possono comportare l’ordine di allontanamento nelle aree individuate dall’art. 9 del d.l. n. 14/2017.
art. 604-ter c.p.
È richiamato dall’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017 tra le fattispecie delittuose rilevanti ai fini del divieto di accesso ai locali pubblici.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte privata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela della parte interessata.
Massime di principio
- La legittimità di un provvedimento questorile di divieto di accesso deve essere valutata, in sede cautelare, con riferimento alle condizioni di fatto e di diritto esistenti al momento della sua adozione; le successive decisioni cautelari intervenute nel procedimento penale non incidono, di per sé, sulla valutazione del fumus boni iuris dell’atto amministrativo.
- Il divieto di accesso previsto dall’art. 10, comma 2, del d.l. n. 14/2017 può risultare prima facie legittimo quando le condotte contestate, anche se commesse nel contesto di una manifestazione politica, presentino una particolare pericolosità per la sicurezza pubblica, quale il tentativo di forzare un blocco di polizia per occupare infrastrutture ferroviarie.
- Nell’applicazione dell’art. 10, comma 2, del d.l. n. 14/2017, le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario non escludono necessariamente il divieto di accesso, purché le modalità applicative dell’atto consentano di soddisfarle secondo quanto previsto dalla legge.
- Il divieto di accesso previsto dall’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017 richiede un collegamento concreto tra i reati contestati, i luoghi cui si riferisce il divieto e il pericolo per la sicurezza derivante dalla frequentazione di locali pubblici, pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento.
- La mera circostanza che una persona sia stata denunciata per reati astrattamente riconducibili all’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017 non è sufficiente a giustificare il DASPO Willy quando le condotte siano state commesse nel contesto di una manifestazione politica di piazza priva di connessione sostanziale con la vicinanza o la frequentazione di locali pubblici o pubblici esercizi.
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