Sentenza n. 107/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della deliberazione del Direttore Generale ASREM n. 842 del 30/06/2025, avente ad oggetto: "Disposizione assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 5 unità nel profilo professionale di dirigente veterinario - Area C in esito alla procedura di stabilizzazione, indetta ai sensi dell'art. 1, comma 268, lett. B) della Legge n 234 del 30/12/2021 e s.m.i. (Deliberazione del direttore generale n. 1044 del 6/07/2024 di approvazione della graduatoria)", e di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, anche non conosciuto, ivi compresi, se ed in quanto necessari, della Deliberazione del Direttore generale dell’Azienda n. 1044 del 6/07/2024; - della deliberazione del Direttore generale n. 1768 del 27/12/2024 avente ad oggetto l'adozione del piano triennale del fabbisogno del personale 2024-2026 e dei relativi allegati, in parte qua; nonché della nota ASREM protocollo 15652 del 6/02/2025 non conosciuta; - della nota ASREM protocollo n. 61026 del 19/05/2025, non conosciuta; tutti nella parte in cui prevedono la copertura dei posti vacanti in organico mediante stabilizzazione senza, quindi, previa conclusione del procedimento concernente l'istanza di trasferimento/mobilità presentata dal ricorrente, e/o senza previo esperimento delle procedure di mobilità dall'esterno; nonché per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del silenzio colpevolmente serbato dall'Amministrazione sull'istanza di trasferimento presentata in data 15/5/2025 dal Dott. Rocco Di Carlo e per la conseguente condanna della P.A. resistente a pronunciarsi con provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato sull’istanza di trasferimento presentata il 15 maggio 2025, oltre agli atti di copertura di posti vacanti mediante stabilizzazione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la deliberazione ASREM n. 842 del 30 giugno 2025, relativa all’assunzione a tempo indeterminato di cinque dirigenti veterinari mediante procedura di stabilizzazione, nonché gli ulteriori atti connessi, incluso il piano triennale del fabbisogno del personale 2024-2026, nella parte in cui prevedevano la copertura dei posti vacanti mediante stabilizzazione senza previa definizione dell’istanza di trasferimento o mobilità da lui presentata e senza previo esperimento delle procedure di mobilità dall’esterno. Ha inoltre chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’ASREM sull’istanza di trasferimento del 15 maggio 2025 e la condanna dell’amministrazione ad adottare un provvedimento espresso. La domanda cautelare avverso gli atti impugnati era stata già respinta con ordinanza n. 122/2025; la presente sentenza riguarda esclusivamente la domanda sul silenzio-inadempimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato, con sentenza non definitiva, la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di accertamento del silenzio-inadempimento e di condanna dell’amministrazione a provvedere. La decisione è stata determinata dal deposito, da parte dell’ASREM, del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto con il ricorrente, circostanza che ha fatto venir meno l’interesse alla pronuncia richiesta. Il ricorrente aveva chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna alle spese. Il TAR ha rinviato all’udienza pubblica del 10 giugno 2026 la decisione sul merito dell’impugnazione degli atti relativi alla stabilizzazione e alla copertura dei posti vacanti, riservando la regolazione delle spese al definitivo.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
La sopravvenienza di un provvedimento o comportamento amministrativo idoneo a soddisfare la pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda interessata; nel caso concreto, la sottoscrizione del contratto di lavoro ha eliminato l’interesse alla pronuncia sul silenzio e all’ordine di provvedere.
art. 36, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale base processuale della sentenza non definitiva.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio sul silenzio-inadempimento, l’amministrazione adotta un atto o pone in essere un comportamento che soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente, viene meno l’interesse alla pronuncia sull’obbligo di provvedere e il giudice dichiara cessata la materia del contendere limitatamente a tale domanda.
- La cessazione della materia del contendere relativa alla domanda sul silenzio non determina necessariamente la definizione delle autonome domande di annullamento proposte contro gli atti amministrativi presupposti o connessi; queste possono essere riservate a successiva decisione di merito.
- In presenza di una domanda divenuta improcedibile o priva di oggetto per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, la regolazione delle spese può essere riservata alla decisione definitiva quando il giudizio prosegue per altre domande.
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