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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09896/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di assunzione presso una provincia, nella quale la candidata sosteneva che l'ente dovesse attingere, per lo scorrimento, alla graduatoria del Comune di Spinazzola del 9 ottobre 2008, anziché utilizzare le graduatorie dei Comuni di Canosa e Minervino Murge indicate in una determina dirigenziale del 31 dicembre 2010. In primo e secondo grado la domanda di accertamento del diritto all'assunzione, con richiesta di disapplicazione della determina amministrativa nella parte contestata, era stata respinta. In cassazione la ricorrente ha proposto un unico motivo articolato in più punti, ma prima della decisione ha rinunciato al ricorso; ha quindi chiesto l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese. Alcune controparti hanno accettato la rinuncia e una di esse ha aderito anche alla richiesta di compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c., rilevando che la rinuncia al ricorso era stata ritualmente proposta e notificata alle parti costituite. Ha precisato che, nel giudizio di cassazione, la rinuncia ha natura recettizia ma non richiede accettazione della controparte per produrre l'effetto estintivo, poiché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Ha poi disposto l'integrale compensazione delle spese di legittimità, valorizzando il comportamento processuale della ricorrente, la complessità della vicenda e la novità della questione interpretativa sull'art. 3, comma 61, L. n. 350/2003. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    consente la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione in caso di rinuncia ritualmente proposta

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    nel testo applicabile ratione temporis, disciplina le forme della rinuncia al ricorso, qui ritenute rispettate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la memoria depositata dalla ricorrente

  • art. 391, commi 2 e 4, c.p.c.

    regola il regime delle spese in caso di rinuncia al ricorso, consentendo la valutazione dell'accettazione ai fini del regolamento spese

  • art. 3, comma 61, L. n. 350/2003

    indicato come questione interpretativa nuova e complessa rilevante ai fini della compensazione delle spese

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non applicabile quando la decisione è di estinzione del giudizio e non di rigetto o inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se ritualmente formulata e notificata, determina l'estinzione del processo senza necessità di accettazione da parte di tutti i controricorrenti.
  • L'accettazione della rinuncia non incide sull'effetto estintivo, ma può rilevare ai fini della regolazione delle spese di legittimità.
  • La rinuncia al ricorso in cassazione produce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
  • L'integrale compensazione delle spese può essere disposta in presenza di comportamento processuale della parte rinunciante, complessità della vicenda e novità della questione giuridica.
  • Il contributo unificato aggiuntivo non è dovuto quando il giudizio si conclude con estinzione, poiché la norma presuppone rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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