Cassazione Civile, Ordinanza n. 09896/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di assunzione presso una provincia, nella quale la candidata sosteneva che l'ente dovesse attingere, per lo scorrimento, alla graduatoria del Comune di Spinazzola del 9 ottobre 2008, anziché utilizzare le graduatorie dei Comuni di Canosa e Minervino Murge indicate in una determina dirigenziale del 31 dicembre 2010. In primo e secondo grado la domanda di accertamento del diritto all'assunzione, con richiesta di disapplicazione della determina amministrativa nella parte contestata, era stata respinta. In cassazione la ricorrente ha proposto un unico motivo articolato in più punti, ma prima della decisione ha rinunciato al ricorso; ha quindi chiesto l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese. Alcune controparti hanno accettato la rinuncia e una di esse ha aderito anche alla richiesta di compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c., rilevando che la rinuncia al ricorso era stata ritualmente proposta e notificata alle parti costituite. Ha precisato che, nel giudizio di cassazione, la rinuncia ha natura recettizia ma non richiede accettazione della controparte per produrre l'effetto estintivo, poiché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Ha poi disposto l'integrale compensazione delle spese di legittimità, valorizzando il comportamento processuale della ricorrente, la complessità della vicenda e la novità della questione interpretativa sull'art. 3, comma 61, L. n. 350/2003. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
consente la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione in caso di rinuncia ritualmente proposta
art. 390, comma 2, c.p.c.
nel testo applicabile ratione temporis, disciplina le forme della rinuncia al ricorso, qui ritenute rispettate
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la memoria depositata dalla ricorrente
art. 391, commi 2 e 4, c.p.c.
regola il regime delle spese in caso di rinuncia al ricorso, consentendo la valutazione dell'accettazione ai fini del regolamento spese
art. 3, comma 61, L. n. 350/2003
indicato come questione interpretativa nuova e complessa rilevante ai fini della compensazione delle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non applicabile quando la decisione è di estinzione del giudizio e non di rigetto o inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se ritualmente formulata e notificata, determina l'estinzione del processo senza necessità di accettazione da parte di tutti i controricorrenti.
- L'accettazione della rinuncia non incide sull'effetto estintivo, ma può rilevare ai fini della regolazione delle spese di legittimità.
- La rinuncia al ricorso in cassazione produce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
- L'integrale compensazione delle spese può essere disposta in presenza di comportamento processuale della parte rinunciante, complessità della vicenda e novità della questione giuridica.
- Il contributo unificato aggiuntivo non è dovuto quando il giudizio si conclude con estinzione, poiché la norma presuppone rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 13 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09819/2023 del 13/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 13 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09821/2023 del 13/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 13 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09825/2023 del 13/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 13 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09827/2023 del 13/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 13 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09829/2023 del 13/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 13 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09830/2023 del 13/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →