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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33606/2026 del 15/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parti civili)

La controversia

L'imputato, direttore dell'impianto di depurazione gestito da una società privata per conto di un consorzio pubblico, era stato condannato per concorso nel delitto di inquinamento ambientale per avere impartito direttive agli operai e posto in essere manovre che determinavano lo sversamento nel fiume di liquami non completamente depurati, nonché di reflui contenenti valori di azoto superiori ai limiti previsti, cagionando una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque e dell'ecosistema. La Corte d'appello aveva confermato la condanna alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e 8.000 euro di multa, oltre al risarcimento dei danni e alle spese in favore delle parti civili. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione della normativa sugli scarichi e degli artt. 357 e 360 c.p.p., nonché vizi della motivazione, sostenendo che non fosse provato l'evento di compromissione o deterioramento ambientale. Ha contestato le modalità di campionamento, l'assenza delle garanzie dell'accertamento tecnico irripetibile, la limitata presenza di campioni oltre soglia e la tolleranza amministrativa prevista per alcuni superamenti annuali. Ha inoltre sostenuto che i superamenti dipendessero da carenze strutturali dell'impianto e che la sentenza avesse valorizzato percezioni soggettive e dati non decisivi. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 40 e 452-bis c.p., contestando l'attribuzione di una posizione di garanzia, la specificità dell'imputazione e il travisamento della prova circa il funzionamento del bypass ossidativo. Secondo la difesa, il ricorrente non disponeva dei poteri tecnici, decisionali e di spesa necessari per intervenire sull'impianto e il bypass si sarebbe attivato per effetto dello sfioramento idraulico, non per una deliberata apertura. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, valorizzando la doppia conforme di merito, il complesso delle risultanze probatorie e la natura commissiva della condotta contestata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che, in presenza di una doppia conforme, le motivazioni di primo e secondo grado si integrano e che le censure devono confrontarsi puntualmente con l'intero apparato argomentativo. Quanto all'evento del reato, ha ribadito che l'inquinamento ambientale è un reato di danno, configurabile quando si verifica un deterioramento o una compromissione significativi e misurabili, senza necessità di irreversibilità né, in ogni caso, di specifici accertamenti tecnici se l'evento è desumibile da elementi fattuali convergenti. Nel caso concreto, il deterioramento è stato ritenuto provato non solo dai campioni con valori oltre soglia, ma anche dai sopralluoghi, dalle deposizioni tecniche e testimoniali, dall'assenza di analoghi indici a monte, dalla documentazione fotografica, dalle immagini di videosorveglianza e dalle intercettazioni. La tolleranza prevista dalla normativa sugli scarichi è stata ritenuta riferibile alla verifica amministrativa della conformità dello scarico e comunque non adeguatamente allegata o dimostrata dalla difesa. Le contestazioni sul campionamento non hanno inciso sulla motivazione, anche perché il campionamento è stato qualificato come attività di rilievo e non come accertamento tecnico. Quanto alla responsabilità individuale, la Corte ha ritenuto comprovata la deliberata apertura delle paratoie e la mancata adozione di manovre correttive, in presenza e sotto la supervisione dell'imputato, escludendo che fosse necessario risolvere la questione della posizione di garanzia, trattandosi di condotta commissiva di concorso nello sversamento. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di difesa delle parti civili, comprese quelle da liquidarsi in favore dello Stato per le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    La responsabilità è stata affermata a titolo di concorso nel fatto di inquinamento ambientale.

  • art. 452-bis c.p.

    Il delitto è un reato di danno, integrato da un deterioramento o da una compromissione significativi e misurabili della matrice ambientale; non è richiesta l'irreversibilità del danno e l'evento può essere provato anche mediante un complesso di elementi fattuali, senza necessità automatica di specifici accertamenti tecnici.

  • art. 40 c.p.

    La disposizione è stata richiamata dalla difesa in relazione alla posizione di garanzia, ma la Corte ha ritenuto marginale il tema perché la contestazione riguardava una condotta commissiva.

  • art. 101, comma 1, d.lgs. n. 152/2006

    Richiamato dalla difesa con riferimento alla disciplina degli scarichi.

  • art. 124 d.lgs. n. 152/2006

    Richiamato dalla difesa con riferimento alla disciplina autorizzatoria degli scarichi.

  • Allegato V alla Parte III del d.lgs. n. 152/2006

    Individua i parametri e le modalità amministrative di verifica degli scarichi; la tolleranza per alcuni superamenti è stata ritenuta pertinente alla conformità amministrativa e non idonea, nel caso concreto, a escludere il reato.

  • art. 357 c.p.p.

    Richiamato in tema di documentazione delle attività investigative e di campionamento.

  • art. 360 c.p.p.

    La Corte ha escluso che il campionamento eseguito costituisse un accertamento tecnico, ritenendo quindi non decisiva la doglianza sulla mancata attivazione della procedura garantita.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.

    Individua i vizi di legittimità dedotti con il ricorso.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Concorre a fondare l'inammissibilità delle doglianze nuove, non dedotte in appello.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    Limita il sindacato della Corte di cassazione alle questioni dedotte nei motivi consentiti, impedendo la proposizione di censure nuove.

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la liquidazione delle spese di difesa delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 83 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il pagamento allo Stato delle spese di difesa delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Il delitto di inquinamento ambientale è un reato di danno: l'evento consiste nel deterioramento o nella compromissione della matrice ambientale, purché significativi e misurabili.
  • Il deterioramento ambientale può consistere in uno squilibrio strutturale del bene, mentre la compromissione può consistere in uno squilibrio funzionale della relazione del bene con l'uomo e con gli interessi che esso soddisfa.
  • La significatività richiede incisività e rilevanza; la misurabilità può risultare dalla quantificazione oppure da una rilevazione oggettiva dell'alterazione.
  • Per la configurabilità dell'inquinamento ambientale non è necessaria la prova dell'irreversibilità del danno né, in ogni caso, la prova della contaminazione secondo la disciplina amministrativa della bonifica.
  • L'evento di deterioramento o compromissione può essere accertato mediante un insieme convergente di dati testimoniali, documentali, visivi, tecnici e investigativi; l'assenza di una specifica perizia o di altri accertamenti tecnici non determina di per sé un vizio della motivazione.
  • La tolleranza prevista dalla disciplina amministrativa degli scarichi per alcuni superamenti dei valori limite attiene alla verifica della conformità amministrativa dello scarico e non esclude automaticamente la rilevanza penale di una condotta sistematica lesiva della matrice ambientale.
  • In presenza di una doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado si integrano in un unico apparato argomentativo; il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con entrambe.
  • Il giudice d'appello può motivare per relationem in presenza di censure generiche o meramente reiterative, mentre deve fornire una motivazione specifica quando siano formulate contestazioni nuove e decisive.
  • Non ogni omissione valutativa o incongruenza minima integra vizio di motivazione: la censura deve riguardare un elemento chiaramente decisivo nel contesto dell'intero quadro probatorio.
  • La posizione di garanzia può derivare anche dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche del garante, ma la questione è irrilevante quando la responsabilità sia fondata su una condotta commissiva direttamente generatrice dell'evento.
  • Una doglianza non proposta in appello non può essere introdotta per la prima volta in cassazione, salvo i casi consentiti dalla legge, perché il giudice di legittimità non può censurare una motivazione su un punto mai sottoposto al giudice di merito.
  • Il travisamento della prova dedotto in cassazione richiede una specifica indicazione degli atti o documenti asseritamente travisati e del carattere decisivo dell'errore.

Come è indicizzato

MaterieInquinamento ambientaleImpugnazioniProve
RamiReati ambientaliProcesso penale
IstitutiConcorso di personeNesso di causalitàOnere della prova

Testo integrale

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